Partite IVA forfettarie: come cambia il reverse charge con la cadenza trimestrale

Per le partite IVA forfettarie arriva una novità sul reverse charge, per cui le scadenze di pagamento potranno essere trimestrali e non più mensili.

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reverse charge forfettari

Cambiano le scadenze per le partite IVA forfettarie in caso di reverse charge: potranno procedere non più mensilmente ma trimestralmente, con una dilazione che introduce maggiore flessibilità. Questo meccanismo fiscale prevede che non sia il fornitore a versare l’IVA, ma direttamente il cliente.

Nel momento in cui i forfettari acquistano con modalità reverse charge (ad esempio dall’estero), diventano soggetti passivi IVA, per cui devono pagare questa tassa tramite F24. Con le semplificazioni non dovranno più procedere necessariamente entro il 16 di ogni mese, ma la cadenza potrà essere trimestrale.

Come funziona il reverse charge per i forfettari

Si parla di reverse charge quando a pagare l’IVA è il cliente che acquista un determinato servizio. Questo si attiva in particolare intorno a operazioni condotte da soggetti che non risiedono in Italia, verso soggetti stabiliti nel paese. Ma anche nel settore dell’edilizia, in particolare nel caso dei subappalti.

L’inversione del pagamento dell’IVA può coinvolgere anche operazioni in cui sono presenti fabbricati, oro, cessioni di prodotti di tecnologia, di gas o di energia elettrica. Generalmente i clienti devono versare l’IVA entro una precisa scadenza, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo all’operazione.

Di fatto questo meccanismo è una tutela aggiuntiva introdotta contro l’evasione fiscale, soprattutto intorno alle operazioni internazionali. La nuova norma include il regime forfettario nel reverse charge e va a snellire le procedure per le partite IVA che adottano questo regime fiscale, garantendo più tempo per procedere.

Reverse charge forfettari: condizioni e scadenze

Quando a ricevere la fattura è un soggetto forfettario, questo deve integrare la fattura, nel caso in cui la prestazione sia interna (ovvero ad esempio nel comparto edilizia). Deve invece emettere un’autofattura se la prestazione deriva dall’estero, ovvero da soggetti che non risiedono in Italia.

Per ciò che riguarda le scadenze, è possibile procedere a livello trimestrale, ma non viene annullata la regola del pagamento mensile, per cui secondo le interpretazioni delle norme, è possibile scegliere. Il pagamento può avvenire quindi entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri di riferimento. Ad esempio, per il trimestre da gennaio a marzo, si può procedere al pagamento il giorno 16 maggio 2025.

Il provvedimento è entrato in vigore il 13 giugno 2025 e sono coinvolte le operazioni dal 1 ottobre 2025, ma riguarda solo i soggetti che rientrano nelle normative, ovvero coloro per cui si supera 10.000 euro di valore dell’operazione intracomunitaria. Al di sotto di questa cifra, non è dovuta l’IVA in reverse charge.

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