Lettere dell’Agenzia delle Entrate anche ai forfettari, nel mirino gli scostamenti 2023: cosa fare

Non è un accertamento e non ha scadenze: è un invito a correggere l'anomalia. Ma la platea è più ampia di quanto raccontato e alla casella da cui arriva non si può rispondere.

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L’Agenzia delle Entrate ha avviato l’invio di comunicazioni via posta elettronica certificata ai contribuenti che nel 2023 hanno emesso fatture elettroniche o trasmesso corrispettivi telematici senza far concorrere quelle operazioni, in tutto o in parte, alla determinazione del reddito dichiarato.

Le regole sono fissate dal provvedimento del direttore dell’Agenzia, protocollo n. 271072 del 5 ottobre 2026, che dà attuazione all’articolo 1, commi da 634 a 636 della legge 190 del 2014.

È la terza iniziativa in due settimane costruita sullo stesso meccanismo, cioè l’incrocio automatico fra fatturazione elettronica e dichiarazioni. Ma a differenza delle due precedenti non si tratta di un atto impositivo.

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Lettere di compliance dell’AdE sulla dichiarazione dei redditi 2023: chi le riceve

Il provvedimento individua i soggetti che non hanno fatto concorrere le operazioni alla determinazione del reddito d’impresa indicato nei quadri RF, RG e LM della dichiarazione modello Redditi 2024: il quadro RF riguarda le imprese in contabilità ordinaria; il quadro RG quelle in contabilità semplificata; il quadro LM è quello del regime forfettario e del regime di vantaggio.

Significa che un professionista o un artigiano in regime forfettario rientra pienamente nella platea dei potenziali destinatari, mentre resta fuori chi compila il quadro RE, cioè il lavoro autonomo in regime ordinario.

Che cosa contiene la comunicazione

L’Agenzia mette a disposizione una serie di informazioni per consentire al contribuente di fornire elementi utili a regolarizzare la presunta anomalia rilevata, tra le quali: i dati identificativi del contribuente; il numero identificativo e la data della comunicazione; il codice dell’atto e il periodo d’imposta; la data e il protocollo telematico della dichiarazione trasmessa per il 2023; le modalità per richiedere informazioni o segnalare elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia; le modalità per regolarizzare errori od omissioni beneficiando della riduzione delle sanzioni.

L’espressione usata dal provvedimento è proprio “presunta anomalia”, non una contestazione definitiva. La lettera è infatti uno scostamento rilevato dal confronto fra due insiemi di dati, che può avere spiegazioni legittime.

Dove arriva e come rispondere

La comunicazione viene trasmessa mediante posta elettronica certificata al domicilio digitale del contribuente. È inoltre consultabile accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia, nella sezione “L’Agenzia scrive” presente all’interno del “Cassetto fiscale” e del portale “Fatture e corrispettivi”.

Alla casella di posta elettronica certificata da cui viene inviata la comunicazione non possono essere inviate risposte, perché non è abilitata a ricevere messaggi in entrata. Per interloquire con l’Agenzia occorre seguire le modalità indicate nella comunicazione stessa. Il contribuente può procedere direttamente oppure avvalersi degli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni.

Non è un accertamento, il limite di 60 giorni non vale

Il provvedimento attua la disciplina sulla promozione dell’adempimento spontaneo: la comunicazione è un invito a correggere l’anomalia, non un atto che determina un debito. Dunque non è previsto alcun termine perentorio di 60 giorni, non c’è iscrizione a ruolo automatica, non si passa alla riscossione del presunto debito per il solo decorso del termine.

Chi riceve la lettera può regolarizzare gli errori o le omissioni secondo le modalità del ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni. La riduzione, quindi, è tanto maggiore quanto prima si interviene: è l’unico elemento di urgenza della procedura, e dipende dal contribuente.

Chi invece ritiene che lo scostamento abbia una spiegazione legittima può segnalare all’Agenzia elementi, fatti e circostanze non conosciuti, senza dover versare nulla.

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Tre lettere diverse in due settimane

In questo periodo sono partite tre iniziative distinte da parte dell’Agenzia delle Entrate, con presupposti, conseguenze e tempi diversi.

ComunicazionePresuppostoConseguenza
Scostamenti 2023, provvedimento 271072Operazioni non confluite nel reddito dichiaratoInvito a regolarizzare con ravvedimento, nessun termine perentorio
Liquidazione IVA omessa, articolo 54-bis.1Dichiarazione IVA non presentataSessanta giorni, poi iscrizione diretta a ruolo
Chiusura d’ufficio, provvedimento 277710Nessuna attività nelle tre annualità precedentiSessanta giorni, poi cessazione della partita IVA

Le tre procedure hanno un elemento in comune: partono tutte dall’incrocio automatico fra fatture elettroniche, corrispettivi telematici e dichiarazioni e arrivano tutte al domicilio digitale. Chi ha la PEC scaduta, non rinnovata o semplicemente mai controllata rischia di non accorgersene, con conseguenze diverse a seconda della procedura.

Che fine fanno i dati

I dati e gli elementi oggetto della comunicazione sono resi disponibili alla Guardia di finanza tramite strumenti informatici. In quel caso la Guardia di finanza tratta i dati personali in modo autonomo, in qualità di titolare di un diverso trattamento.

Quanto alla conservazione, l’Agenzia conserva i dati delle fatture fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

Cosa conviene fare

I contribuenti farebbero bene a:

  • verificare la PEC. È il canale su cui la comunicazione viene inviata e vale la pena controllare che il domicilio digitale risulti attivo e correttamente comunicato;
  • ricostruire l’eventuale scostamento. Prima di regolarizzare conviene capire da dove nasca (operazioni non imponibili, note di credito, fatture annullate, operazioni riferite ad altro periodo d’imposta, errori nella trasmissione dei corrispettivi);
  • decidere la strada da percorrere. Se l’anomalia è reale, il ravvedimento conviene tanto più quanto prima si agisce. Se non lo è, la segnalazione all’Agenzia è gratuita e non comporta alcun versamento.
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Domande frequenti

Chi riceve queste comunicazioni?

I contribuenti che nel 2023 hanno emesso fatture elettroniche o trasmesso corrispettivi telematici senza far concorrere quelle operazioni al reddito indicato nei quadri RF, RG e LM della dichiarazione modello Redditi 2024.

Riguarda anche i forfettari?

Sì. Il quadro LM è quello del regime forfettario e del regime di vantaggio.

E i professionisti in regime ordinario?

Chi dichiara i compensi nel quadro RE non rientra nella platea individuata dal provvedimento.

C’è una scadenza?

No. Non si tratta di un atto impositivo e non è previsto un termine perentorio. La riduzione delle sanzioni è però proporzionale al tempo trascorso.

Si può rispondere alla PEC ricevuta?

No. La casella da cui parte la comunicazione non è abilitata a ricevere messaggi in entrata: occorre seguire le modalità indicate nella comunicazione.

Come si regolarizza la propria posizione?

Con il ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla violazione.

Cosa fare se lo scostamento ha una spiegazione?

Il contribuente può segnalare all’Agenzia elementi, fatti e circostanze non conosciuti, anche tramite un intermediario abilitato.

Autore
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Ivana Zimbone

Direttrice responsabile

Direttrice responsabile di Partitaiva.it e della rivista filosofica "Vita Pensata". Giornalista pubblicista, SEO copywriter e consulente di comunicazione, mi sono laureata in Filosofia - con una tesi sul panorama dell'informazione nell'era digitale - e in Filologia moderna. Ho cominciato a muovere i primi passi nel giornalismo nel 2018, lavorando per la carta stampata e l'online. Mi occupo principalmente di inchieste e approfondimenti di economia, impresa, temi sociali e condizione femminile. Nel 2024 ho aperto un blog dedicato alla comunicazione e al giornalismo digitale.

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