Fatturare a San Marino: come funzionano fatturazione elettronica e IVA

Per fatturare a San Marino bisogna utilizzare la fatturazione elettronica. Scopri nella guida i codici da inserire e il procedimento da seguire.

di Ilenia Albanese

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  • Con il Decreto MEF del 21.06.2021 sono arrivate nuove norme sulle applicazioni dell’IVA nei rapporti di scambio tra l’Italia e San Marino.
  • A partire dal 1° luglio 2022 è diventato obbligatorio emettere fatture elettroniche, per fatturare a San Marino per le cessioni dei beni.
  • Per fatturare a San Marino bisogna emettere fattura elettronica indicando il codice natura N3.3.

Quando bisogna fatturare a San Marino è necessario seguire precise regole. Infatti, per il microstato situato all’interno del territorio italiano vigono specifiche norme che sono diverse da quelle previste per la compravendita all’interno del territorio italiano.

Negli anni, le regole che stabilivano come bisogna fatturare l’acquisto o la vendita di prodotti e servizi tra i due Stati sono cambiate e oggi bisogna fare riferimento alle ultime disposizioni.

Queste sono entrate in vigore il 1° luglio 2022 e stabiliscono l’obbligo di fatturare a San Marino per le cessioni dei beni tramite SDI. Ma come funziona l’IVA nelle fatture? Bisogna applicarla oppure no? Leggi la guida per sapere come fatturare a San Marino.

Come fatturare a un cliente a San marino

Il Decreto del MEF del 21 giugno 2021 pubblicato in GU n.168 del 15.07.2021 stabilisce gli effetti dell’IVA nei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.

Nel dettaglio, l’articolo 1 comma 1 dichiara che le cessioni che avvengono tramite trasporto e consegna di beni nella Repubblica di San Marino e i relativi servizi, da parte di soggetti italiani per cui normalmente viene applicata l’IVA, non sono imponibili IVA.

Questo vale sia nel caso di invio di beni nel territorio della Repubblica di San Marino mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato sia da terzi per suo conto.

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L’art 2 del decreto stabilisce, inoltre, che per le cessioni di beni effettuate tra operatori residenti nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino, la fattura, oltre alla nota di variazione, deve essere emessa in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio SDI.

Con il D.M. il Mef ha stabilito che a partire dal 1° luglio 2022 le cessioni di beni o servizi effettuate nei confronti di operatori sanmarinesi vanno quindi certificate mediante il sistema della fatturazione elettronica, da compilare con dei codici specifici per l’accettazione.

Poi, una volta che viene ricevuta la fattura elettronica, l’ufficio tributario di San Marino convalida la regolarità della stessa. Quindi ne dà comunicazione confermandola all’operatore italiano. Bisogna, inoltre, tenere presente che la non imponibilità dell’operazione è connessa direttamente alla convalida.

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Come emettere fattura elettronica verso San Marino

Abbiamo visto che le fatture elettroniche che riguardano le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse da soggetti passivi IVA in Italia nei confronti di operatori economici presso questo Stato, devono riportare il numero identificativo del cessionario sammarinese ed essere trasmesse dal SDI all’ufficio tributario di San Marino.

Lo stesso ufficio, una volta verificato l’assolvimento dell’imposta sull’importazione, ha il compito di convalidare la regolarità della fattura. Comunica, quindi, l’esito del controllo all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.

L’operatore economico italiano può controllare telematicamente l’esito di questo passaggio attraverso l’apposito canale messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Per inviare una fattura elettronica verso San Marino bisogna:

  • inserire il codice dell’operatore economico del cliente sanmarinese, che corrisponde al codice fiscale italiano;
  • inserire il codice N3.3 nel campo “Natura Iva, operazioni non imponibili”;
  • inserire il codice 2R4GTO8 al campo “Codice destinatario”, che corrisponde all’ufficio tributario di San Marino.

Mancata convalida

Una volta emessa, la fattura viene controllata dall’ufficio sanmarinese, che verifica il corretto assolvimento dell’imposta per poi recapitarla all’operatore indicato in fattura.

In caso di mancata convalida entro quattro mesi successivi all’emissione della fattura, da parte dell’ufficio tributario, nei trenta giorni successivi l’operatore italiano può emettere nota di variazione senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Fatture ricevute da San Marino

L’Agenza delle Entrate, nell’apposita guida dedicata all’Esterometro1, spiega in che modo vanno registrate le fatture ricevute dagli operatori economici di San Marino.

La guida stabilisce che il soggetto passivo IVA italiano che riceve una fattura cartacea con addebito dell’imposta da un soggetto economico sanmarinese è tenuto a predisporre una documentazione specifica, ovvero utilizzare il Tipo Documento TD28.

Il soggetto dovrà, poi, inviare tale documento tramite SDI per rispettare l’obbligo di comunicazione disciplinato dall’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Se il soggetto riceve una fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino con addebito dell’imposta, a questo punto dovrà utilizzare il codice apposito TD28 e non TD19. Quest’ultimo, infatti, deve essere utilizzato per l’assolvimento dell’imposta, nel momento in cui la fattura ricevuta dall’operatore sammarinese risulta senza addebito dell’imposta.

Per la compilazione del documento bisogna seguire le seguenti indicazioni:

  • Campo cedente o prestatore: indicare il soggetto residente nella Repubblica di San Marino emittente la fattura cartacea con addebito dell’imposta;
  • Campo cessionario o committente: dati del C/C italiano;
  • Campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica: data di effettuazione dell’operazione indicata nella fattura cartacea emessa dal C/P sammarinese;
  • Campo 2.1.1.4 <Numero>: utilizzare una numerazione progressiva scelta dal mittente;
  • Campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate>: numero e data della fattura cartacea emessa dal fornitore sammarinese;
  • Imponibile e imposta: come indicato nella fattura cartacea ricevuta.
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Fatturare a San Marino: l’IVA

Le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio della Repubblica di San Marino nei confronti di operatori economici che hanno comunicato il numero di identificazione in questo Stato non sono imponibili, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Questo vale solamente se si presentano le seguenti circostanze:

  • per la fattura elettronica, se l’ufficio tributario ha convalidato la regolarità del documento;
  • per la fattura cartacea, se il cedente ha ricevuto la fattura restituita dal cessionario sammarinese vidimata con l’indicazione della data, munita di timbro contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura «Rep. di San Marino – Uff. tributario».

IVA sulle fatture ricevute

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Invece, quando un operatore economico riceve una fattura senza IVA da San Marino, occorre applicare il meccanismo del reverse charge (ex art. 17 c. 2) e integrare l’IVA. Bisogna, quindi, inviare l’autofattura al Sistema di Interscambio con il documento TD19 se si tratta di beni e TD17 per i servizi.

Il fornitore di San Marino, tuttavia, ha la facoltà di emettere una fattura, cartacea o ricevuta tramite il SDI, con addebito dell’IVA. In tal caso, se la fattura elettronica risulta caricata sul portale “Fatture e Corrispettivi”, l’operatore italiano può detrarre l’IVA inserendola nel registro degli acquisti.

Invece, in caso di fattura cartacea, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto come abbiamo visto, il documento apposito TD28. In tal caso anche le fatture cartacee passano dal Sistema di Interscambio permettendo di procedere in futuro alla redazione dei registri IVA precompilati.

Tuttavia, se la fattura cartacea non indica l’ammontare dell’IVA dovuta, gli operatori economici sammarinesi possono:

  • emettere fattura in due esemplari, indicando sia il proprio numero identificativo sia quello della partita IVA del cessionario italiano;
  • presentare all’ufficio tributario le due fatture con un elenco riepilogativo in due copie;
  • trasmettere al cessionario uno dei due esemplari della fattura restituiti dall’ufficio tributario dopo avervi apposto il timbro a secco circolare.

A questo punto gli operatori economici italiani devono:

  • assolvere l’imposta indicandone l’ammontare presente sulla fattura trasmessa dal fornitore sammarinese;
  • annotare le fatture nei registri secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge e operare la detrazione dell’imposta pagata in via di rivalsa.

Fatturare a San Marino – Domande frequenti

Come fatturare beni a San Marino?

Per fatturare beni a San Marino, l’operatore residente in Italia deve emettere fattura elettronica indicando il codice destinatario dell’Ufficio tributario di San Marino: 2R4GT08, senz’Iva ex art. 8 D.P.R..

Come funziona l’Iva a San Marino?

Proprio come in Italia, il sistema tributario sanmarinese si basa sull’applicazione di imposte dirette e indirette. Tuttavia, non applica l’IVA ma un’imposta monofase sulle importazioni.

Come emettere fattura a un cliente di San Marino?

Per emettere fattura nei confronti di un operatore economico di San Marino bisogna inserire il codice dell’operatore economico del cliente sanmarinese, il codice IVA N3.3 e il codice 2R4GTO8 al campo “Codice destinatario”, ossia il codice dell’ufficio tributario di San Marino.

  1. Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro, agenziaentrate.gov.it ↩︎

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Ilenia Albanese

Esperta di finanza personale e lavoro digitale

Copywriter specializzata nel settore della finanza personale, con esperienza pluriennale nella creazione di contenuti per aiutare i consumatori e i risparmiatori a gestire le proprie finanze.

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