Il disegno di legge di Bilancio 2027 porta il bonus per le lavoratrici madri da 60 a 100 euro mensili. La notizia non riguarda soltanto chi ha busta paga. L’articolo 57 del testo bollinato il 31 ottobre lo riconosce espressamente alle lavoratrici madri autonome, comprese le iscritte alle casse di previdenza professionali e alla Gestione separata.
Per questa platea è l’unico sostegno economico strutturale legato alla maternità oltre all’indennità e vale fino a 1.200 euro l’anno.
Bonus mamme lavoratrici 2027: a chi spetta
L’articolo 57 individua due categorie di destinatarie:
- le lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico;
- le lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali disciplinate dai decreti legislativi 509 del 1994 e 103 del 1996, e la Gestione separata prevista dall’articolo 2, comma 26 della legge 335 del 1995.
Il perimetro è quindi ampio: vi rientrano artigiane e commercianti, professioniste iscritte a una cassa di categoria come avvocate, commercialiste, architette, giornaliste e professioniste senza cassa iscritte alla Gestione separata. Restano fuori soltanto le lavoratrici del settore domestico.
I due requisiti
Il numero di figli è uno dei requisiti essenziali. Il contributo spetta alle madri con due o più figli. Per chi ne ha due, l’erogazione prosegue fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio; per chi ne ha più di due, fino al mese del compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo.
Il bonus è riconosciuto alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.
Quanto vale e come viene pagato
L’importo è di 100 euro mensili, riconosciuti per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo. Per un anno intero il bonus vale quindi 1.200 euro. La somma è non imponibile ai fini fiscali e contributivi: il testo lo stabilisce espressamente, quindi non concorre a formare il reddito e non è soggetta a prelievo previdenziale.
Il pagamento è effettuato dall’INPS con cadenza trimestrale e non in unica soluzione a fine anno, come accade per il contributo riconosciuto nel 2026. L’importo non rileva inoltre ai fini della determinazione dell’ISEE.
Bonus mamme lavoratrici autonome: come funziona
Per una lavoratrice autonoma non esiste un datore di lavoro che anticipi la somma. L’articolo 57 stabilisce che il bonus è riconosciuto dall’INPS a domanda e il comma 2 precisa che sia l’istituto stesso a corrisponderlo con cadenza trimestrale.
Il riferimento alla “frazione di mese di vigenza dell’attività di lavoro autonomo” indica, inoltre, che il parametro è la permanenza dell’attività, non il reddito prodotto in quel mese: chi apre o cessa l’attività in corso d’anno matura il diritto per i mesi di effettivo esercizio.
Le modalità operative della domanda saranno definite dall’INPS, che vi provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Cosa viene cancellato
Il comma 3 dell’articolo 57 sopprime i commi 219 e 220 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025. Si tratta dell’esonero contributivo parziale introdotto da quella legge e mai attuato: al suo posto, negli ultimi due anni, è stato riconosciuto un contributo diretto, pari a 40 euro mensili nel 2025 e a 60 euro nel 2026.
Con la soppressione, l’impianto si semplifica: resta una sola misura, uguale per tutte le lavoratrici madri, dipendenti e autonome.
Cosa resta da chiarire
Il testo deve completare l’iter parlamentare entro il 31 dicembre e due aspetti meritano di essere seguiti:
- il calcolo del reddito. Il disegno di legge fissa la soglia dei 40.000 euro senza specificare quali componenti vi concorrano e come vada determinato il valore per le lavoratrici autonome. Nelle versioni precedenti della misura la questione è stata risolta dalla prassi dell’INPS e lo stesso dovrebbe accadere anche questa volta;
- le modalità e i termini della domanda, che l’istituto dovrà definire con propria comunicazione.
Il disegno di legge prevede infine che la misura sia oggetto delle valutazioni dei piani di analisi e valutazione della spesa previsti dal piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.
Domande frequenti
Sì. L’articolo 57 lo riconosce espressamente alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse professionali e la Gestione separata.
Cento euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza dell’attività, fino a 1.200 euro l’anno.
Almeno due. Con due figli il bonus spetta fino ai dieci anni del secondo; con più di due, fino ai diciotto anni del più piccolo.
Un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.
No. Il testo prevede espressamente che la somma non sia imponibile ai fini fiscali e contributivi.
Dall’INPS, a domanda, con cadenza trimestrale.
No. L’importo non rileva ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente.
Le lavoratrici del settore domestico e le madri di un solo figlio.
Dall’anno 2027, se la misura sarà confermata nel testo approvato entro il 31 dicembre.












Ivana Zimbone
Direttrice responsabile