Quadro RW, la soglia dei 15.000 euro esiste ma non vale per tutto: chi deve dichiarare le attività estere

Sul web circolano due versioni opposte: che l'obbligo non preveda soglie e che sotto i 15.000 euro non si dichiari nulla. La norma dice una terza cosa. E la differenza vale fino al 15% degli importi.

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Con il modello Redditi in scadenza, il quadro RW torna a essere uno degli adempimenti più fraintesi. Riguarda una platea molto più ampia di quanto si creda: non solo chi ha un conto in Svizzera, ma chiunque incassi su una piattaforma con sede estera, detenga criptovalute o investa tramite un broker non residente. Ecco come funziona davvero.

Quadro RW: chi è obbligato

La norma di riferimento è l’articolo 4 del decreto legge n. 167/1990, n. 167, convertito dalla legge n.227/1990. Sono tenuti alla dichiarazione le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, residenti in Italia, che nel periodo d’imposta detengono investimenti all’estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Le cripto-attività sono entrate espressamente nel testo della norma con la legge di Bilancio 2023 e non vi rientrano per interpretazione ma per previsione esplicita. Ma l’obbligo non riguarda soltanto chi possiede direttamente. Sono tenuti alla dichiarazione anche i soggetti che, pur non essendo possessori diretti, siano titolari effettivi dell’investimento secondo la definizione della normativa antiriciclaggio.

Le tre esenzioni

Il terzo comma dell’articolo 4 individua tre casi in cui l’obbligo non sussiste:

  1. per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione a intermediari residenti e i contratti conclusi attraverso il loro intervento, a condizione che i flussi finanziari e i redditi derivanti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. È la ragione per cui un titolo estero detenuto tramite una banca italiana in regime amministrato non va dichiarato;
  2. per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro;
  3. gli immobili all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fermi restando i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero.
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Quando vale la soglia di 15.000 euro

L’esenzione dei 15.000 euro esiste, ma la norma la circoscrive a una categoria precisa: depositi e conti correnti bancari. Non si estende alle cripto-attività, alle partecipazioni in società estere, ai dossier titoli presso broker non residenti, alle polizze o agli altri investimenti.

Chi detiene criptovalute, quindi, compila il quadro a prescindere dall’importo. Chi ha soltanto un conto corrente estero con un picco annuo inferiore ai 15.000 euro non lo compila.

In ogni caso occorre fare molta attenzione: si parla di valore massimo, non di giacenza media, né di saldo a fine anno. Basta un picco, anche di un giorno, per superare la soglia e far scattare l’obbligo per l’intero periodo d’imposta. E quel valore è complessivo: si sommano tutti i depositi e conti correnti esteri, non si valuta ciascuno separatamente. Tre conti da seimila euro ciascuno portano il contribuente oltre la soglia.

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L’equivoco dei 5.000 euro

Insieme alla soglia dei 15.000 circola spesso un secondo parametro, quello dei 5.000 euro di giacenza media, presentato come se fosse un criterio del monitoraggio. Ma non lo è.

L’articolo 19 del decreto n.201/2011 stabilisce, al comma 2, che l’imposta di bollo sugli estratti conto non sia dovuta quando il cliente è una persona fisica e il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a 5.000 euro. È una regola sull’imposta di bollo applicata ai rapporti nazionali: nulla a che vedere con le attività estere.

Lo stesso articolo 19 conteneva anche le imposte sul valore degli immobili e delle attività finanziarie detenute all’estero, ma quei commi risultano oggi abrogati, rispettivamente per effetto del decreto legislativo n. 123/2025 e del decreto legislativo n.174/2024, entrambi come modificati dal decreto legge n. 200/2025. La disciplina di quelle imposte va dunque cercata altrove.

Le sanzioni

L’articolo 5 dello stesso decreto n. 167 fissa le conseguenze dell’omissione. La violazione dell’obbligo di dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati.

La misura raddoppia, dal 6 al 30%, quando la violazione riguarda la detenzione di investimenti o attività estere di natura finanziaria in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati dai decreti ministeriali del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001.

Esiste però una via d’uscita a costo contenuto, poco conosciuta: se la dichiarazione è presentata entro novanta giorni dal termine, si applica una sanzione fissa di 258 euro. È il passaggio più utile della norma per chi si accorge dell’omissione a ridosso della scadenza. Oltre quella finestra si rientra nelle percentuali, con le riduzioni previste per il ravvedimento operoso in funzione del tempo trascorso.

Va precisato che quelle percentuali non derivano dalla recente riforma del sistema sanzionatorio tributario, ma sono state introdotte dalla legge n. 97/2013 e non sono state modificate dal decreto legislativo n. 87/2024, che pure ha riscritto gran parte dell’impianto sanzionatorio intervenendo su altri provvedimenti.

La collaborazione volontaria non è più un’opzione

La procedura di collaborazione volontaria disciplinata dagli articoli 5-quater e seguenti riguardava le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014, con una riapertura per quelle commesse fino al 30 settembre 2016 e istanze presentabili fino al 31 luglio 2017. Quelle finestre sono chiuse da anni.

Oggi lo strumento per regolarizzare spontaneamente è soltanto il ravvedimento operoso, utilizzabile fino a quando non sia intervenuta la formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o attività di accertamento.

Dal 2027 cambiano i riferimenti normativi

Un elemento da annotare, perché inciderà su ogni documento e su ogni difesa redatta dal prossimo anno, è che entrambe le disposizioni sono destinate a essere soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2027: l’articolo 4 per effetto dell’articolo 367 del decreto legislativo n. 141/2026 e l’articolo 5 per effetto dell’articolo 101 del decreto legislativo n. 173/2024.

Si tratta del riordino per testi unici previsto dalla riforma fiscale, lo stesso meccanismo che ha già interessato altre discipline: le norme confluiscono nei nuovi testi e vengono espressamente abrogate nella sede originaria. La disciplina del monitoraggio non scompare, ma chi dal 2027 citerà il decreto legge 167 del 1990 citerà riferimenti non più vigenti.

Lo stesso vale per il ravvedimento operoso: l’articolo 13 del decreto legislativo n. 372/1997 risulta già abrogato dal decreto legislativo n. 173/2024, come modificato dal decreto legge 200 del 2025, e la disciplina va cercata nel testo unico delle sanzioni tributarie.

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Ivana Zimbone

Direttrice responsabile

Direttrice responsabile di Partitaiva.it e della rivista filosofica "Vita Pensata". Giornalista pubblicista, SEO copywriter e consulente di comunicazione, mi sono laureata in Filosofia - con una tesi sul panorama dell'informazione nell'era digitale - e in Filologia moderna. Ho cominciato a muovere i primi passi nel giornalismo nel 2018, lavorando per la carta stampata e l'online. Mi occupo principalmente di inchieste e approfondimenti di economia, impresa, temi sociali e condizione femminile. Nel 2024 ho aperto un blog dedicato alla comunicazione e al giornalismo digitale.

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