Con il rientro dalle vacanze, sono ricominciati i controlli del Fisco anche sui professionisti. Ormai è noto che quando l’Agenzia delle Entrate avvii un’indagine finanziaria possa verificare il conto corrente. Ma cosa succede ai movimenti che il contribuente non riesce a giustificare? Su questo punto la normativa distingue nettamente due situazioni: la presunzione sui versamenti e quella sui prelevamenti. Ecco come funziona per i lavoratori autonomi e, in particolare, per i forfettari.
Controlli Agenzia delle Entrate: cosa dice la legge
Il riferimento è l’articolo 32 del DPR 600/1973, che disciplina i poteri degli uffici in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Una disposizione parallela, l’articolo 51 del DPR 633/1972, opera ai fini IVA.
La norma stabilisce anzitutto che i dati risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine: si tratta della presunzione sui versamenti.
Il secondo periodo aggiunge che, alle stesse condizioni, sono posti come ricavi a base delle rettifiche anche i prelevamenti o gli importi riscossi, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e se non risultano dalle scritture contabili, per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili: questa è la presunzione sui prelevamenti.
Perché i prelievi dei professionisti sono usciti dalla norma
Fino al 2014 il testo parlava di “ricavi o compensi”. Quel riferimento ai compensi, cioè alla categoria reddituale del lavoro autonomo, era stato introdotto dalla legge finanziaria 2005, estendendo ai professionisti un meccanismo nato per gli imprenditori.
Il meccanismo era una doppia presunzione: il prelievo non giustificato si presumeva destinato all’acquisto di fattori produttivi non contabilizzati e quell’acquisto si presumeva a sua volta produttivo di un compenso non dichiarato.
Con la sentenza n. 228 del 2014, decisa il 24 settembre e depositata il 6 ottobre, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di quella disposizione limitatamente alle parole “o compensi”, per violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione.
La motivazione poggia su una differenza fra le due categorie. L’attività svolta dai lavoratori autonomi, scrive la Corte, si caratterizza per la preminenza dell’apporto del lavoro proprio e la marginalità dell’apparato organizzativo: una marginalità che assume differenti gradazioni a seconda della tipologia di lavoratore autonomo, fino a divenire quasi assente nei casi in cui è più accentuata la natura intellettuale dell’attività svolta, come per le professioni liberali.
Da qui la conclusione: è arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati a un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo, a sua volta, sia produttivo di un reddito. Il legislatore ha poi recepito la pronuncia con l’articolo 7-quater del decreto legge 193/2016: ha soppresso le parole “o compensi” e ha introdotto le soglie di 1.000 euro giornalieri e 5.000 mensili.
Le soglie non riguardano i professionisti
Le soglie di 1.000 euro al giorno e 5.000 al mese delimitano l’operatività della presunzione sui prelevamenti. Ma quella presunzione, dopo la sentenza del 2014 e la modifica del 2016, riguarda soltanto i titolari di reddito d’impresa.
Per un lavoratore autonomo, quindi, le soglie sono irrilevanti, perché non esiste la presunzione che dovrebbero limitare. Prelevare dal proprio conto non fa scattare alcuna inversione dell’onere della prova in capo al professionista.
Va aggiunto che, secondo la lettera della norma, le due soglie operano congiuntamente e non in alternativa. Inoltre, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 19774/2020, ha affermato la natura sostanziale e dunque non retroattiva della modifica del 2016: il limite rileva ai fini accertativi solo a partire dall’entrata in vigore della legge di conversione.
Nel 2023 la Corte costituzionale è tornata sul tema con la sentenza n. 10, rigettando le questioni di legittimità sollevate con riferimento alla presunzione sui prelevamenti degli imprenditori in contabilità semplificata. La presunzione, per chi produce reddito d’impresa, resta dunque pienamente valida.
Sui versamenti l’onere della prova resta sul contribuente
La giurisprudenza ritiene, invecce, che la presunzione dell’articolo 32 continui a operare, nei confronti di professionisti e lavoratori autonomi, sui versamenti effettuati sul conto corrente. Quei versamenti, se non giustificati, sono considerati compensi non dichiarati.
Ne deriva che il contribuente è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di ciascun movimento ai fatti imponibili. Non basta una giustificazione o una ricostruzione generica: la prova va fornita operazione per operazione.
Alcune decisioni di merito hanno escluso l’applicabilità dell’articolo 32 ai professionisti tout court, estendendo gli effetti della pronuncia del 2014 anche ai versamenti. La Cassazione ha censurato quell’impostazione: l’equiparazione fra attività imprenditoriale e professionale è venuta meno solo per le operazioni di prelievo.
Per chi riceve una contestazione sui versamenti, dunque, significa doversi muovere sul terreno della prova documentale: movimentazioni fra conti propri, disinvestimenti, somme ricevute da familiari, rimborsi, vanno documentati singolarmente. Un accertamento fondato sui prelievi, se il destinatario è un lavoratore autonomo, è invece fondato su una presunzione che non esiste più.
Che cosa cambia per i forfettari
La presunzione sui versamenti opera a prescindere dal regime fiscale adottato, perché riguarda la categoria reddituale, non le modalità di determinazione dell’imponibile.
Chi applica il regime forfettario non è quindi al riparo da un’indagine finanziaria. Anzi, l’assenza di una contabilità analitica può rendere più oneroso ricostruire la provenienza dei movimenti a distanza di anni, perché mancano le scritture a cui ancorare la giustificazione.
Meglio, dunque, fare una scelta a monte: tenere separati il conto dell’attività e quello personale riduce drasticamente il numero di movimenti da giustificare e la documentazione delle somme ricevute per causali non professionali va conservata nel momento in cui il movimento avviene, non quando arriva la richiesta dell’ufficio.
Domande frequenti
Sì. L’articolo 32 del DPR 600/1973 disciplina i poteri degli uffici in materia di indagini finanziarie, con una disposizione parallela ai fini IVA nell’articolo 51 del DPR 633/1972.
Non per i lavoratori autonomi. La Corte costituzionale, con la sentenza 228 del 2014, ha dichiarato illegittima quella presunzione, e il legislatore ha soppresso le parole “o compensi” dalla norma nel 2016.
No. Delimitano la presunzione sui prelevamenti, che riguarda i titolari di reddito d’impresa.
Per i versamenti la presunzione resta applicabile anche ai professionisti. Il contribuente deve provare in modo analitico l’estraneità di ciascun movimento ai fatti imponibili.
Sì. La presunzione sui versamenti opera indipendentemente dal regime fiscale applicato.
Per un lavoratore autonomo il prelievo non fa scattare alcuna presunzione legale. Restano salve le ordinarie valutazioni dell’ufficio nell’ambito dell’attività di controllo.












Ivana Zimbone
Direttrice responsabile