Aprire un’attività commerciale nel 2026: cosa serve tra SCIA, licenze e Camera di commercio

SCIA, autorizzazioni, Camera di commercio e SUAP non sono sinonimi e non svolgono la stessa funzione: capire come si incastrano è fondamentale per chi sta per avviare un'attività commerciale.

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Aprire un’attività commerciale è diventato più semplice sul piano delle procedure digitali, ma non significa che basti una sola pratica per iniziare a lavorare. A seconda dell’attività, infatti, possono entrare in gioco il Registro delle imprese, la Comunicazione unica, il SUAP (che sta completando l’adeguamento 2026 alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità), la SCIA e specifiche autorizzazioni o requisiti per iniziare.

Per chi vuole aprire un negozio o avviare un’attività commerciale, il primo problema è quindi capire quale sia il percorso corretto in base al settore, ai prodotti, ai locali e alla tipologia di attività. In alcuni casi è sufficiente una segnalazione a chi di competenza; in altri requisiti professionali, notifiche sanitarie o ulteriori autorizzazioni si impongono.

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Quali adempimenti servono per aprire un’attività commerciale 

Dal 1° aprile 2010 la Comunicazione unica è la procedura telematica che si utilizza per gli adempimenti relativi alla nascita dell’impresa. La disciplina – introdotta dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 – consente di trasmettere con un’unica pratica gli adempimenti destinati al Registro delle imprese della Camera di commercio competente e, se il caso, all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’INAIL. 

Per le imprese individuali, la Comunicazione unica può comprendere anche la dichiarazione di inizio, variazione o cessazione dell’attività ai fini IVA. L’avvio di un’attività commerciale può richiedere anche un titolo abilitante per l’esercizio dell’attività, come ad esempio la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), un’autorizzazione o altri titoli previsti dalla normativa. 

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Camera di commercio: cosa fare per iscrivere l’impresa

Per chi apre un’attività commerciale, uno dei primi passaggi da espletare riguarda il Registro delle imprese della Camera di commercio. L’iscrizione permette di consultare i dati essenziali sull’attività -dalla sede al titolare alla forma giuridica- e di identificare ufficialmente l’oggetto dell’impresa.

Nel caso di una ditta individuale, l’imprenditore trasmette la domanda alla Camera di commercio competente in base alla sede dell’attività. Per una società, invece, la procedura cambia in funzione della forma societaria e parte dagli atti necessari alla sua costituzione.

Il Registro distingue inoltre le imprese che hanno già iniziato l’attività da quelle che hanno completato l’iscrizione ma devono ancora avviare concretamente l’esercizio. Anche le modifiche successive, come il cambio della sede o dell’attività, passano dal Registro delle Imprese.

L’iscrizione porta con sé anche il diritto annuale camerale, che ogni impresa iscritta o annotata nel Registro deve versare. L’importo dipende dalla forma giuridica e dalla posizione dell’impresa nel Registro e, per alcune categorie, anche dal fatturato. Alle somme dovute alla Camera di commercio possono aggiungersi i diritti di segreteria e l’imposta di bollo legati alle singole pratiche.

Tra gli elementi necessari per l’impresa rientra infine il domicilio digitale, normalmente associato alla PEC. Attraverso questo recapito la pubblica amministrazione invia comunicazioni ufficiali e atti destinati all’impresa.

SCIA: quando serve per aprire un’attività commerciale

La SCIA entra in gioco quando la legge consente di avviare un’attività sulla base della dichiarazione dell’impresa e della verifica dei requisiti richiesti, senza attendere il rilascio di un’autorizzazione preventiva. L’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce infatti che nei casi previsti, la SCIA sostituisce autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi e nulla osta quando l’amministrazione deve verificare esclusivamente requisiti e presupposti stabiliti dalla legge o da atti amministrativi generali. La pratica SCIA non consiste soltanto nella segnalazione dell’avvio: in base all’attività può comprendere dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni tecniche e documentazione che dimostrano il possesso dei requisiti richiesti. 

La stessa norma esclude invece alcuni casi, ad esempio se sussistono vincoli ambientali, paesaggistici e culturali e altri ambiti che per legge non rientrano nella SCIA.

Non si tratta però di un passepartout per ogni negozio. Il procedimento dipende dal tipo di attività, dalle caratteristiche dell’esercizio, dai prodotti venduti e dagli eventuali requisiti previsti dalla normativa di settore, ad esempio per diverse attività commerciali, tra cui quelle relative al commercio e alla somministrazione di alimenti e bevande. 

La pubblica amministrazione però può successivamente verificare quanto dichiarato e, se accerta la mancanza dei requisiti o dei presupposti necessari, può adottare i provvedimenti previsti dalla legge, compreso il divieto di prosecuzione dell’attività nei casi stabiliti.

Nei procedimenti soggetti alla SCIA, l’attività può iniziare dalla data di presentazione della segnalazione all’amministrazione competente, fermo restando che l’impresa deve già possedere i requisiti richiesti e rispettare le condizioni previste per quella specifica attività.

La SCIA si può trasmettere al SUAP, Sportello unico per le Attività produttive, anche tramite la Camera di commercio, quando viene allegata a una pratica di Comunicazione unica, come da D.P.R. 160/2010, articolo 5, comma 2.

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Licenza commerciale: quando è necessaria e quando no

La licenza commerciale non serve per tutte le attività. In base alla tipologia e alle caratteristiche dell’esercizio, l’avvio può richiedere una SCIA oppure una specifica autorizzazione amministrativa (licenza). La procedura cambia in base alla superficie di vendita, alla tipologia della struttura e ai prodotti commercializzati.

Nel commercio al dettaglio in sede fissa, la disciplina distingue tra esercizi di vicinato, medie strutture e grandi strutture di vendita. Per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento degli esercizi di vicinato la normativa prevede la SCIA; per le medie e grandi strutture resta invece il regime dell’autorizzazione. Il MIMIT ha inoltre affrontato casi specifici legati alle strutture complesse, come i centri commerciali, dove il procedimento può richiedere una valutazione riferita all’intera struttura.

Il titolo amministrativo cambia anche in relazione alla modalità di vendita. La disciplina comprende, oltre ai negozi tradizionali, il commercio elettronico, la vendita per corrispondenza, attraverso la televisione o altri sistemi di comunicazione e la vendita presso il domicilio dei consumatori. Il MIMIT ricomprende queste attività tra quelle per le quali, nei casi previsti, opera il regime della SCIA.

Attività alimentari: requisiti e autorizzazioni

Nel settore alimentare entrano in gioco sia requisiti professionali sia adempimenti sanitari specifici. Per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande, la normativa riconosce diversi percorsi per dimostrare il possesso dei requisiti professionali, dalla formazione all’esperienza lavorativa, fino a un diploma o a una laurea con materie attinenti. Quando il titolare non possiede il requisito professionale, nei casi previsti può intervenire un preposto in possesso dei requisiti richiesti.

L’avvio dell’attività alimentare può richiedere inoltre la notifica sanitaria per la registrazione presso l’autorità competente. Quando lo stesso avvio coinvolge più procedimenti amministrativi, la SCIA unica consente di coordinarli nella medesima pratica. Il MIMIT ha documentato, ad esempio, il coordinamento tra Comunicazione Unica, SCIA e notifica sanitaria per il commercio all’ingrosso alimentare.

Restano poi le regole regionali e comunali, che possono incidere sulle modalità concrete di apertura, con le amministrazioni territoriali che intervengono nei procedimenti di propria competenza.

Prima di firmare: i controlli da fare sul locale secondo l’esperto

Sul rapporto tra locale, requisiti dell’attività e tempi di apertura interviene Francesco Di Tommaso, commercialista, revisore legale e consulente aziendale, titolare di F.D.T. Consulting e gestore della crisi d’impresa e del sovraindebitamento presso la Commissione Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine dei Commercialisti di Roma.

Francesco Di Tommaso

Prima di presentare una SCIA, la verifica della compatibilità del locale con l’attività che si intende avviare rappresenta uno dei passaggi che possono incidere maggiormente sui tempi e sui costi dell’apertura. L’esperto richiama in particolare i controlli da effettuare sull’immobile prima di sottoscrivere un contratto di locazione o assumere altri impegni economici.

“Uno degli errori più frequenti è partire dal presupposto che, se un locale è disponibile e apparentemente adatto all’attività, sia automaticamente possibile utilizzarlo. In realtà, prima ancora di sottoscrivere un contratto di locazione – o comunque prima di assumere impegni economici rilevanti – sarebbe opportuno verificare attentamente la compatibilità del locale con l’attività che si intende esercitare”, consiglia Di Tommaso.

Cosa verificare prima di prendere il locale in affitto

“Occorre quindi controllare, con l’ausilio dei professionisti competenti, la destinazione d’uso e la conformità urbanistica ed edilizia dell’immobile, l’agibilità ove richiesta, i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, l’eventuale necessità di adeguamenti impiantistici e, a seconda dell’attività e delle caratteristiche dei locali, gli adempimenti in materia di prevenzione incendi – precisa l’esperto -. Vanno inoltre considerate eventuali disposizioni comunali specifiche e i requisiti professionali richiesti per determinate attività”.

“Un caso tipico è quello dell’imprenditore che prende in locazione un locale e sostiene già spese per arredi, attrezzature e lavori, per poi scoprire che sono necessari interventi edilizi o autorizzativi non preventivati, oppure che il locale non possiede i requisiti necessari per l’attività programmata. In queste situazioni l’apertura può slittare anche sensibilmente, mentre continuano a maturare canoni di locazione e altri costi fissi. Per questo consiglio sempre di effettuare una verifica preventiva del locale: qualche controllo in più prima di firmare un contratto può evitare costi e ritardi molto più rilevanti successivamente”, continua.

Dalla SCIA alla partita IVA: gli errori più frequenti all’avvio 

Il coordinamento tra gli adempimenti rappresenta un altro passaggio delicato nell’avvio di un’attività commerciale. Di Tommaso mette quindi a fuoco gli errori più frequenti nella gestione delle diverse pratiche.

“Più che un singolo adempimento, il problema che riscontro più spesso è la mancanza di coordinamento tra i diversi passaggi – specifica il commercialista -. Apertura della partita IVA, iscrizione al Registro delle imprese, posizione INPS e presentazione della SCIA non dovrebbero essere considerate pratiche indipendenti, perché fanno parte di un unico percorso di avvio dell’attività e le relative date devono essere coerenti con l’effettivo inizio dell’esercizio”.

Secondo il consulente, “Un errore abbastanza comune è, ad esempio, avviare troppo presto alcuni adempimenti rispetto alla reale possibilità di aprire il negozio. Per un commerciante, anticipare inutilmente la decorrenza dell’attività può significare far partire obblighi contributivi, fiscali e amministrativi mentre il locale non è ancora operativo e non produce ricavi. L’errore opposto, però, può essere ancora più delicato: iniziare concretamente l’attività senza aver completato gli adempimenti necessari. A seconda del caso, questo può comportare sanzioni, problemi amministrativi e contributivi e, nei casi previsti dalla normativa, anche provvedimenti che impediscono di proseguire regolarmente l’attività fino alla regolarizzazione”.

Il consiglio pratico da parte dell’esperto è quindi di “pianificare l’avvio a ritroso rispetto alla data prevista di apertura, verificando prima i requisiti del locale e dell’attività e coordinando poi tutti gli adempimenti. La SCIA, infatti, non dovrebbe essere vista come l’ultimo modulo da compilare, ma come parte di un processo che deve essere organizzato prima di sostenere investimenti importanti e, soprattutto, prima di aprire al pubblico. Nell’avvio di un’attività commerciale la prevenzione costa quasi sempre meno della regolarizzazione successiva“.

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Natalia Piemontese

Giornalista

Giornalista pubblicista con una specializzazione verticale nell'analisi del mercato del lavoro e delle dinamiche HR. Mi occupo di trasformare scenari socio-economici complessi in asset editoriali, basati sul rigore giornalistico e sulla decodifica dei dati.

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