Le società tra professionisti e le società tra avvocati costituite in forma di società semplice possono stabilire dopo la chiusura dell’esercizio quanta parte dell’utile spetta a ciascun socio professionista, in funzione di quanto ha effettivamente lavorato. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 3/2026.
La facoltà, però, non copre l’intera compagine: per i soci non professionisti, e in particolare per i soci finanziatori, continua ad applicarsi la regola ordinaria. E il documento aggiunge una condizione che cambia il modo di procedere in presenza di entrambe le categorie.
Cosa prevede l’articolo 5 del TUIR
La disciplina applicabile è quella della trasparenza fiscale delle società di persone. Il primo comma dell’articolo 5 del TUIR stabilisce che i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
Il secondo comma prevede che le quote si presumano proporzionate al valore dei conferimenti, se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione, oppure da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta. Quando il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
La lettera c) del terzo comma introduce l’eccezione: le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l’atto o la scrittura possono essere redatti fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione.
Due esigenze opposte nello stesso articolo
L’Agenzia spiega perché la norma contiene due regole in apparenza contraddittorie. La regola del secondo comma risponde alla finalità di evitare arbitraggi nell’imputazione del reddito tra i soci: arbitraggi attuabili mediante modifiche a consuntivo delle quote, volte a trasferire l’imponibile su soggetti fiscalmente più convenienti. Il riferimento è alla risposta a interpello n. 116 del 23 aprile 2020.
La deroga prevista per le associazioni professionali risponde invece all’esigenza opposta: consentire di determinare a posteriori le quote di reddito in base alle prestazioni effettivamente svolte, valorizzando la natura personale della prestazione resa da ciascun associato. Qui il riferimento è alla risposta a interpello n. 486 del 4 ottobre 2022.
Nel sistema dell’articolo 5, osserva l’amministrazione, convivono quindi due esigenze contrapposte: evitare arbitraggi distributivi attraverso la predeterminazione del criterio di riparto e consentire nelle organizzazioni professionali una ripartizione che rispecchi l’apporto personale effettivamente reso, compiutamente determinabile solo al termine del periodo d’imposta.
Perché la deroga si estende alle STP e alle STA
Le società tra professionisti e le società tra avvocati sono state rese possibili dall’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dalla legge n. 247/2012, mediante l’adozione di uno dei tipi di società disciplinati dal codice civile. L’articolo 5 del TUIR non le menziona.
Per l’Agenzia si tratta di un vuoto storico, non di una scelta: il mancato richiamo testuale risale all’entrata in vigore del TUIR e discende dalla circostanza che l’adozione di modelli societari per l’esercizio in forma collettiva delle professioni sia stata consentita solo dalla legislazione successiva. L’estensione della deroga costituisce quindi un adeguamento del sistema all’evoluzione dell’ordinamento professionale.
Nel merito, anche nelle STP e nelle STA costituite in forma di società semplice l’utile dell’esercizio può dipendere in misura prevalente dall’attività personale svolta dai soci professionisti. Predeterminare le quote prima dell’inizio del periodo d’imposta, in quel contesto, può risultare non pienamente coerente con la necessità di valorizzare a consuntivo le prestazioni effettivamente rese da ciascuno nell’interesse della struttura comune.
La deroga dell’articolo 5, pur testualmente riferita alle sole associazioni professionali tra persone fisiche, si applica anche alle STP e alle STA costituite in forma di società semplice, in virtù dell’equiparazione che la stessa norma opera tra associazioni professionali e società semplici.
Il limite: solo la società semplice
L’Agenzia chiarisce che l’equiparazione non comporta una generale assimilazione delle società semplici alle associazioni professionali, né consente di estendere la deroga a tutte le società costituite per l’esercizio di attività professionali. Restano escluse le STP e le STA costituite secondo modelli societari diversi.
Chi opera attraverso una società a responsabilità limitata o un altro tipo societario, quindi, non può avvalersi della determinazione a consuntivo delle quote.
I soci finanziatori restano fuori
Per i soci non professionisti la ratio antiarbitraggio conserva piena rilevanza, perché la loro partecipazione agli utili non è correlata allo svolgimento di una prestazione professionale personale valutabile ex post.
La quota spettante a questi soci deve quindi risultare dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione, ovvero da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta. In difetto operano le presunzioni ordinarie.
Quella quota, precisa il documento, non può essere modificata con effetto sul periodo d’imposta già decorso o in corso mediante un atto formato fino alla data di presentazione della dichiarazione.
L’ordine delle operazioni
In presenza di soci non professionisti, la determinazione a consuntivo delle quote dei soci professionisti potrà riguardare soltanto la parte di utile residua, dopo avere previamente individuato, secondo le regole ordinarie e con atto avente data anteriore all’inizio del periodo d’imposta, la quota spettante ai soci non professionisti. In sostanza, prima si fissa per iscritto, e in anticipo, quanto spetta a chi ha messo il capitale e poi, a fine anno, si distribuisce fra i professionisti ciò che resta.
Chi non ha provveduto in tempo a formalizzare la quota dei soci finanziatori non può rimediare a consuntivo: su quella parte operano le presunzioni di legge. Ne discende che il momento in cui intervenire si colloca prima dell’inizio dell’esercizio e non alla sua chiusura.
Che cos’è un principio di diritto
Il documento non è una circolare né una risposta a interpello. Nasce dall’attività di monitoraggio delle risposte rese in sede di interpello ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, finalizzata a garantire l’uniformità dell’interpretazione e dell’applicazione delle norme tributarie da parte di tutte le strutture dell’Agenzia delle Entrate.
È uno strumento con cui l’amministrazione fissa un indirizzo interpretativo di portata generale, destinato a orientare l’operato dei propri uffici su tutte le situazioni riconducibili alla fattispecie esaminata.
Domande frequenti
Le STP e le STA costituite in forma di società semplice, limitatamente alle quote dei soci professionisti.
Fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi della società, con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
No. Il chiarimento riguarda esclusivamente il modello della società semplice.
La loro quota va determinata con atto di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta e non è modificabile a consuntivo.
Soltanto l’utile residuo, dopo aver previamente individuato la quota dei soci non professionisti secondo le regole ordinarie.
Perché risale all’entrata in vigore del TUIR, mentre l’esercizio delle professioni in forma societaria è stato consentito solo dalle leggi del 2011 e del 2012.














Ivana Zimbone
Direttrice responsabile