Gli avvocati iscritti a Cassa forense hanno tempo fino a mercoledì 30 settembre per versare la quarta e ultima rata dei contributi minimi 2026. Gli avvisi di pagamento sono generabili dal 14 settembre nell’area riservata del sito della Cassa, seguendo il percorso “Accessi riservati / posizione personale / pagamenti”.
La rata di settembre si distingue dalle altre tre perché comprende anche il contributo di maternità, oltre al conguaglio del contributo minimo soggettivo. L’importo effettivamente dovuto va quindi verificato sul proprio avviso, perché varia in funzione della posizione individuale.
Cassa forense, il contributo di maternità torna sopra i 90 euro
Per il 2026 il contributo di maternità è fissato in 94 euro. È l’elemento che fa oscillare la rata di settembre da un anno all’altro, e conviene leggerlo nella serie storica: 96,76 euro nel 2024, 57,65 euro nel 2025, 94 euro quest’anno.
Si tratta di un importo fisso annuo determinato dal consiglio di amministrazione della Cassa in base all’andamento della spesa, destinato a finanziare l’indennità prevista dal decreto legislativo 151/2001. È dovuto da tutti gli iscritti, uomini compresi. Rispetto al 2025 il salto è consistente, ma il valore resta leggermente inferiore a quello del 2024.
Gli importi dei contributi minimi 2026
Gli importi sono fissati in attuazione del Regolamento unico della previdenza forense, in vigore dal 1° gennaio 2025. Per il 2026 il contributo minimo soggettivo è pari a 2.790 euro, contro i 2.750 dell’anno precedente, mentre il contributo minimo integrativo ammonta a 355 euro, rispetto ai 350 del 2025. Gli aumenti sui minimi restano quindi contenuti.
Il versamento dei minimi è ripartito in quattro rate nel corso dell’anno di competenza, con scadenze fissate al 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre.
La riduzione per gli under 35 non tocca la maternità
Chi si è iscritto alla Cassa prima del compimento dei trentacinque anni ha diritto, per i primi sei anni di iscrizione, alla riduzione del 50% del contributo minimo soggettivo e di quello integrativo: rispettivamente 1.395 e 177,50 euro.
La riduzione non si applica però al contributo di maternità, che resta dovuto per intero. Per questi professionisti la quarta rata vale poco più di 487 euro. Va ricordato che l’anno agevolato conta per intero ai fini previdenziali, ma il montante cresce meno: il Regolamento consente, entro dodici anni dalla prima iscrizione, di integrare il 50% mancante per ciascuna annualità ridotta.
Come si paga: la scelta è già stata fatta a febbraio
Il pagamento può avvenire tramite avviso pagoPA oppure con modello F24, ma la scelta del canale è stata effettuata con la prima rata di febbraio e vale per tutte e quattro le rate, senza possibilità di revoca. Chi ha optato per l’F24 a inizio anno non può passare a pagoPA per l’ultima rata, e viceversa.
Per chi utilizza l’F24, i codici tributo interessati sono tre:
| Contributo | Codice tributo |
|---|---|
| Contributo minimo soggettivo | E100 |
| Contributo minimo integrativo | E107 |
| Contributo di maternità | E101 |
Il codice ente di Cassa forense è 0013 e i codici tributo sono precompilati dalla Cassa. C’è un vantaggio dell’F24 riguarda chi svolge attività in regime di patrocinio a spese dello Stato: attraverso il modello è possibile compensare i contributi con i crediti maturati per quelle prestazioni.
Perché l’F24 cartaceo produce due modelli
La Cassa segnala una particolarità tecnica che può disorientare chi stampa il modello. La sezione dell’F24 dedicata agli enti previdenziali dispone di sole due righe, mentre i codici tributo da indicare per la quarta rata sono tre. Il sistema genera quindi due modelli distinti, ciascuno in triplice copia: nel primo compaiono i codici E100 ed E107, nel secondo il codice E101.
Non si tratta di una duplicazione del debito, ma soltanto della necessità di riportare correttamente tutti e tre i codici.
Il 30 settembre è un triplo appuntamento
La data concentra altri due adempimenti. Entro il 30 settembre va trasmesso telematicamente il Modello 5/2026, con cui si comunicano il reddito professionale netto e il volume d’affari IVA del 2025. Sono tenuti all’invio coloro che nel 2025 sono stati iscritti a un albo forense anche solo per una frazione dell’anno, oltre ai praticanti iscritti alla Cassa. Alla stessa data scadono i termini per il Modello 5 bis/2026, riservato alle associazioni professionali e alle società tra professionisti interessate, e per il Modello 5 ter/2026, previsto per le società tra avvocati.
Sempre il 30 settembre scade la prima rata, pari al 50%, degli eventuali contributi dovuti in autoliquidazione sulla base del Modello 5 individuale. Il saldo va versato entro il 31 dicembre 2026.
Quanto si paga oltre i minimi
L’autoliquidazione riguarda chi supera i minimi e nel 2026 pesa più dell’anno scorso. La riforma previdenziale ha previsto una progressione dell’aliquota del contributo soggettivo: 16% nel 2025, 17% nel 2026, 18% a partire dal 2027. L’aliquota si applica al reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF fino al tetto reddituale, mentre sulla parte eccedente resta dovuto il 3%.
Anche il tetto si rivaluta ogni anno secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo: era 121.900 euro nel 2024, è passato a 130.000 nel 2025 ed è fissato a 131.800 euro per il 2026. Il contributo integrativo, invece, non è un prelievo sul reddito: è la maggiorazione del 4% applicata in fattura sul volume d’affari IVA e ripetibile nei confronti del cliente. I contributi versati alla Cassa sono oneri deducibili dal reddito ai fini fiscali.
Domande frequenti
Mercoledì 30 settembre 2026. Gli avvisi sono generabili dal 14 settembre nell’area riservata del sito della Cassa.
94 euro, contro i 57,65 del 2025 e i 96,76 del 2024. È incluso nella quarta rata ed è dovuto per intero anche da chi beneficia della riduzione under 35.
No. La scelta tra pagoPA e F24 effettuata con la prima rata vale per tutte e quattro le rate dell’anno.
Perché la sezione dedicata agli enti previdenziali contiene due sole righe, mentre i codici tributo da indicare sono tre. Non comporta alcun doppio pagamento.
L’invio telematico del Modello 5/2026, con i modelli 5 bis e 5 ter per le forme associate, e il versamento della prima rata dei contributi in autoliquidazione, pari al 50% del dovuto.
131.800 euro. Fino a quella soglia il contributo soggettivo è pari al 17% del reddito professionale netto, oltre si applica il 3%.














Ivana Zimbone
Direttrice responsabile