Fattura generica e detrazione IVA, citare il contratto non basta: cosa scrivere in causale

Tredici parcelle con la stessa causale sintetica, un mandato intestato a un'altra società, la detrazione contestata. Cosa insegna il caso a chi emette fatture e a chi le riceve.

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“Acconto consulenza legale. Mandato professionale del 04.10.2010”. Una riga, ripetuta su tredici fatture. È la causale al centro dell’ordinanza n. 12624/2026 della Sezione tributaria della Cassazione, decisa in camera di consiglio il 15 gennaio e pubblicata il 5 maggio. L’esito conviene chiarirlo subito, perché nelle prime sintesi della pronuncia non compare: la Corte ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza d’appello che aveva annullato l’accertamento. La causa torna ora al giudice di merito per un nuovo esame. Ma quanto accaduto insegna ai professionisti tanto a cosa fare attenzione quando scrivono la loro causale, quanto a cosa verificare – se operano in regime ordinario – nelle fatture ricevute di consulenti, collaboratori e fornitori.

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Cosa dice la legge sulla descrizione in fattura

L’articolo 21, comma 2, del DPR 633/1972 chiede che la fattura indichi i dati del committente (lettera e) e specifichi natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione (lettera g). Non si tratta di un dettaglio formale, perché la descrizione serve a capire che cosa sia stato prestato e a chi e a consentire i controlli.

Sul piano europeo, l’articolo 226 della direttiva 2006/112/CE richiede l’indicazione dell’entità e della natura dei servizi forniti e la specificazione della data in cui la prestazione è effettuata o ultimata.

Il caso: il mandato era di un’altra società

L’accertamento riguardava l’anno d’imposta 2014 ed è stato notificato nel dicembre 2018 alla curatela di una società di compravendita immobiliare, fallita pochi mesi prima con sentenza del tribunale di Bari. L’ufficio contestava la genericità delle tredici fatture di un avvocato e, in assenza di prova della concreta esecuzione delle prestazioni, negava la detrazione dell’IVA.

In secondo grado la Corte di giustizia tributaria della Puglia aveva annullato l’accertamento: il richiamo al mandato professionale, secondo quei giudici, bastava a individuare la natura delle prestazioni.

La Cassazione ribalta quest’esito. Perché quel mandato era stato stipulato tra un’altra società e l’avvocato e perché la destinataria delle fatture non vi compariva mai, né direttamente coinvolta. Le due società erano legate – la prima era socio unico della seconda – ma per la Corte questo non elimina l’alterità soggettiva: restano due soggetti giuridici autonomi e la disciplina IVA pretende elementi oggettivi e verificabili a fondamento della detrazione.

Il giudice d’appello, secondo l’ordinanza, non aveva verificato se in quel mandato vi fosse traccia di prestazioni rese in favore della società fatturata. E aveva collegato per presunzione l’attività del professionista a un contratto di finanziamento che non lo menzionava affatto.

Il principio: la fattura irregolare perde la presunzione di veridicità

Se la fattura è redatta secondo i requisiti dell’articolo 21, opera la presunzione di veridicità di quanto vi è rappresentato: sarà l’amministrazione a dover provare l’eventuale indeducibilità per difetto di inerenza. Se invece la fattura è irregolare, quella presunzione cade, il documento non è più titolo sufficiente e il Fisco può contestare l’effettività delle operazioni sottostanti. Una causale vaga, quindi, si traduce in uno spostamento dell’onere della prova.

Cosa dice l’Europa, per intero

L’ordinanza richiama la sentenza della Corte di giustizia UE del 15 settembre 2016 nella causa C-516/14, Barlis 06. Questa stabilisce che l’amministrazione non possa limitarsi all’esame della sola fattura, ma debba tenere conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo. E definisce anche che su chi chiede la detrazione gravi l’onere di dimostrare di soddisfarne le condizioni, fornendo elementi e prove anche integrativi e successivi rispetto alle fatture.

La causale della fattura: a cosa prestare attenzione

Quanto accaduto insegna che tre elementi non possano mancare in ogni fattura:

  • la descrizione. La causale deve permettere a chi non conosce il rapporto di capire che cosa è stato fatto, per chi e in quale periodo;
  • l’intestazione corretta. Se l’incarico arriva da una società e la fattura è intestata a un’altra, anche collegata, serve un titolo che leghi la prestazione al soggetto fatturato. Il controllo societario da solo non basta. È il punto che riguarda più da vicino chi lavora per holding, gruppi familiari o società collegate;
  • il fascicolo dedicato. Lettera d’incarico coerente con le parti effettive, relazione sull’attività, corrispondenza, tracce del pagamento: la Corte non stila un elenco, ma è questo il materiale con cui si dimostra l’effettività di ciò che si è fatturato.

Anche i professionisti sono coinvolti

La detrazione IVA – per la quale è necessaria tutta l’attenzione agli elementi sopra indicati – presuppone il regime ordinario: chi applica il forfettario non detrae. C’è però il lato dell’emissione, che riguarda tutti, anche chi è in regime forfettario. In questa vicenda, infatti, a subire l’accertamento è stato il cliente, non il professionista che aveva scritto la causale. Chi fattura in modo sintetico non espone sé stesso: espone il proprio committente al rischio di non poter usufruire della detrazione.

Domande frequenti

Una fattura generica fa perdere automaticamente la detrazione?

No, ma se la fattura non rispetta i requisiti dell’articolo 21 viene meno la presunzione di veridicità. Da quel momento tocca al contribuente dimostrare l’effettività dell’operazione.

Basta richiamare in fattura il contratto o l’incarico?

No. Per la Cassazione non basta un generico richiamo a un contratto: la fattura deve consentire di individuare con precisione le prestazioni e il soggetto che ne ha beneficiato. Se il contratto riguarda soggetti diversi, non prova nulla.

Il Fisco deve considerare i documenti diversi dalla fattura?

Sì, deve tenere conto delle informazioni complementari. Ma l’onere di produrle e di dimostrare le condizioni della detrazione resta su chi detrae.

Vale anche per la deducibilità dei costi?

Sì. L’ordinanza richiama il principio sia in materia di imposte dirette sia di IVA: la fattura irregolare è inidonea a costituire titolo per la deduzione del costo.

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Ivana Zimbone

Direttrice responsabile

Direttrice responsabile di Partitaiva.it e della rivista filosofica "Vita Pensata". Giornalista pubblicista, SEO copywriter e consulente di comunicazione, mi sono laureata in Filosofia - con una tesi sul panorama dell'informazione nell'era digitale - e in Filologia moderna. Ho cominciato a muovere i primi passi nel giornalismo nel 2018, lavorando per la carta stampata e l'online. Mi occupo principalmente di inchieste e approfondimenti di economia, impresa, temi sociali e condizione femminile. Nel 2024 ho aperto un blog dedicato alla comunicazione e al giornalismo digitale.

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