La riforma della professione forense è legge: monocommittenza, compensi solidali e più attività compatibili

Solidarietà tra le parti nel pagamento delle parcelle, parametri ministeriali aggiornati ogni due anni e compenso congruo per chi lavora con un solo committente: la legge 137/2026 tocca soprattutto i conti degli studi più piccoli.

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Dopo tredici anni la professione forense cambia regole. La riforma organica dell’ordinamento della professione di avvocato è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale ed è legge dello Stato, ma non è ancora una disciplina operativa: si tratta di una legge delega, che fissa principi e criteri direttivi e rinvia a uno o più decreti legislativi la scrittura delle norme di dettaglio. Alcune indicazioni, però, sono già leggibili con chiarezza, a partire da quelle che toccano compensi, forme di esercizio della professione e regime delle incompatibilità.

Riforma forense, cosa prevede la legge 137/2026 e quando entra in vigore

Il percorso parlamentare si è chiuso il 22 luglio 2026, quando il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega (A.S. 1917) con 114 voti favorevoli, nessun contrario e 19 astensioni, dopo il via libera della Camera dei deputati arrivato il 26 maggio. Il testo è stato poi pubblicato in Gazzetta ufficiale il 1° agosto 2026, come legge 28 luglio 2026, n. 137.


L’entrata in vigore è fissata al 16 agosto 2026. Da quella data decorrono i sei mesi entro i quali il Governo dovrà adottare i decreti legislativi, su proposta del ministro della Giustizia e sentito il Consiglio nazionale forense. Gli schemi, corredati di relazione tecnica sulla neutralità finanziaria, vanno trasmessi alle Camere per il parere delle commissioni competenti, che si esprimono entro trenta giorni: se quel termine scade a ridosso della scadenza della delega, quest’ultima slitta di ulteriori trenta giorni. È inoltre prevista una fase correttiva, entro dodici mesi dall’adozione dell’ultimo decreto delegato.

L’articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Fino all’entrata in vigore dei decreti resta pienamente applicabile la legge 247 del 2012.

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Attività riservate, giuramento e segreto professionale

La delega chiede una definizione più puntuale delle attività riservate agli iscritti all’albo. Restano attività esclusive dell’avvocato l’assistenza, la rappresentanza e la difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita e nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice.

Sulla consulenza il testo introduce un criterio di prevalenza: la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, quando è connessa all’attività giurisdizionale e viene svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati, fatte salve le competenze già attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate. Coerentemente, viene prevista la nullità di ogni pattuizione che riconosca compensi per queste attività a soggetti non iscritti all’albo.

Resta invece espressamente consentita l’assistenza legale stragiudiziale prestata in regime di lavoro subordinato o con contratti di collaborazione continuativa e coordinata nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, con estensione a società controllanti, controllate o collegate. Sul piano identitario tornano il giuramento dell’avvocato, abolito nel 2012, e un segreto professionale qualificato come inviolabile e indisponibile. Confermato l’obbligo di polizza per la responsabilità civile professionale, con condizioni essenziali e massimali minimi da aggiornare ogni cinque anni con decreto ministeriale.

Compensi: parametri ogni due anni e obbligo solidale di pagamento

Il compenso resta oggetto di libera pattuizione tra avvocato e cliente, salvi i casi disciplinati dalla normativa sull’equo compenso, e deve risultare adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione resa. Può essere parametrato anche al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto di cessione di crediti litigiosi previsto dall’articolo 1261 del codice civile.

Il ministro della Giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, dovrà adottare ogni due anni un decreto con i parametri per il calcolo del compenso, applicabili in assenza di pattuizione scritta e nei casi di liquidazione giudiziale.

La novità più rilevante sul fronte dei crediti professionali riguarda la solidarietà: quando un procedimento giudiziale o arbitrale si chiude con un accordo di qualsiasi natura, tutti i soggetti coinvolti sono obbligati in solido al pagamento del compenso agli avvocati che risultino creditori, salvo diverso accordo tra gli stessi. Il legislatore chiede inoltre di valutare una razionalizzazione dei casi di rilascio del parere di congruità da parte dell’ordine, per agevolare il recupero dei crediti, e conferma l’obbligo di rimborsare spese anticipate e spese forfetarie.

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Monocommittenza, la disciplina che riguarda i professionisti più giovani

Per la prima volta la delega affronta in modo organico la posizione dell’avvocato che lavora stabilmente per un solo committente. La disciplina, introdotta dall’articolo 2, comma 1, lettera l), riguarda l’attività prestata dietro compenso in favore di un altro avvocato, di un’associazione professionale, di una rete dotata di soggettività giuridica o di una società tra avvocati.

L’obiettivo è favorire l’accesso al mercato del lavoro del singolo professionista, salvaguardando nello svolgimento del rapporto l’autonomia, la libertà e l’indipendenza intellettuale e di giudizio, oltre al diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione eseguita. Il tutto nel rispetto dei principi dell’ordinamento dell’Unione europea in materia di lavoro. Il perimetro è quindi quello dei rapporti interni al mondo professionale: la delega non introduce la figura dell’avvocato dipendente di un’impresa privata.

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Associazioni, reti e società tra avvocati

L’esercizio in forma collettiva potrà avvenire attraverso associazioni professionali, reti professionali o società tra avvocati. In tutti i casi l’incarico è conferito personalmente all’avvocato, che ne assume responsabilità personale illimitata in solido con la società di appartenenza, ed è nullo qualsiasi patto che comprima autonomia e indipendenza di giudizio.

L’associazione professionale ha natura forense solo se la maggioranza degli associati è costituita da avvocati. Le reti possono essere reti-contratto o reti-soggetto, queste ultime dotate di soggettività giuridica a condizione che il contratto istitutivo abbia forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e preveda organo comune e fondo patrimoniale. Alle reti multidisciplinari devono partecipare almeno due avvocati iscritti all’albo: solo in questo caso il contratto di rete può avere a oggetto l’esercizio di attività proprie della professione forense.

L’esercizio in forma societaria è consentito a società di persone, di capitali o cooperative, iscritte in una sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale in cui la società ha sede. Almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto devono appartenere ad avvocati iscritti all’albo, eventualmente insieme a professionisti iscritti in albi di altre professioni. I soci non professionisti sono ammessi solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento, la maggioranza dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati e la società non può prestare attività in misura prevalente a favore del socio non professionista.

Sulla distribuzione degli utili il testo fissa un tetto preciso: ai soci non professionisti può essere assegnata una quota maggiore rispetto a quella dei soci professionisti, ma non superiore al 33 per cento di quest’ultima. La designazione del professionista che eseguirà personalmente il mandato spetta sempre al cliente e, in mancanza, il nominativo va comunicato per iscritto in via preventiva.

C’è una novità anche sul fronte interprofessionale: gli avvocati potranno partecipare alle società tra professionisti disciplinate dall’articolo 10 della legge 183 del 2011, ma soltanto per l’esercizio dell’attività di consulenza.

Incompatibilità: l’elenco delle attività compatibili si allarga

Restano incompatibili con la professione forense qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo svolta continuativamente o professionalmente, l’attività di notaio, qualsiasi attività d’impresa in nome proprio o per conto altrui e la qualità di socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone, salvo si tratti di società tra avvocati.

La delega elenca però un ventaglio ampio di attività compatibili:

  • lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale;
  • le professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro, previa iscrizione nei relativi albi;
  • socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone il cui oggetto sia limitato all’amministrazione di beni personali o familiari;
  • amministratore unico, consigliere delegato, presidente o liquidatore di società di capitali, anche cooperative, di società a capitale pubblico, enti e consorzi;
  • incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali e nelle crisi d’impresa;
  • insegnamento o ricerca in materie giuridiche;
  • amministratore di condominio;
  • agente sportivo ed esercizio di attività sportiva per gli iscritti in appositi registri, oltre all’insegnamento dei professionisti della montagna.

Sul piano ordinamentale, il testo prevede che l’iscrizione all’albo comporti la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e che la professione debba essere esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.

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Formazione, albi e ordini

L’obbligo di aggiornamento professionale diventa annuale e il mancato assolvimento comporta la sospensione amministrativa dall’albo con effetto immediato, salvo comprovato recupero entro il primo quadrimestre dell’anno successivo. Sono previste esenzioni per alcune cariche istituzionali e per i docenti universitari e i ricercatori in materie giuridiche, con l’eccezione della deontologia e dell’ordinamento forense.

Presso ciascun ordine territoriale è istituito un albo unico degli esercenti la professione a qualsiasi titolo, affiancato dagli elenchi degli specialisti e dal registro dei praticanti, oltre a un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari. Il Consiglio nazionale forense e gli ordini circondariali sono qualificati come enti pubblici non economici a carattere associativo, sotto vigilanza del ministero della Giustizia.

Cambia la governance: consigli dell’ordine di durata triennale, composti da un minimo di cinque e un massimo di venticinque membri, con ineleggibilità dopo tre mandati consecutivi e un sistema elettorale che impone l’equilibrio tra i sessi nell’espressione delle preferenze. Il congresso nazionale forense va convocato almeno ogni tre anni.

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Tirocinio ed esame di Stato

Il tirocinio resta di diciotto mesi continuativi, ma alla pratica in studio si affianca la frequenza obbligatoria e con profitto, per dodici mesi, di corsi organizzati dalle scuole forensi o da soggetti accreditati. La formazione a distanza in modalità sincrona è ammessa nel limite del 40 per cento del monte orario e la frequenza è gratuita per i praticanti con ISEE sotto una soglia aggiornata ogni due anni. Il superamento della prova finale è condizione per accedere all’esame di Stato.

L’esame si svolgerà in un’unica sessione annuale, articolata in due prove scritte e una prova orale. Le prove scritte consistono nella redazione di un parere motivato e di un atto giudiziario, in presenza e in videoscrittura, con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza. La maggioranza dei componenti delle commissioni dovrà essere composta da avvocati.

Disciplina

La potestà disciplinare è attribuita ai consigli distrettuali di disciplina, con mandato triennale dei componenti e non più di tre elezioni consecutive. L’azione disciplinare si prescrive in sei anni dal fatto, con un prolungamento non superiore a un quarto. È introdotto un rito semplificato per le condotte di minima entità e l’istituto della riabilitazione, ottenibile una sola volta dall’iscritto condannato in via definitiva a una sanzione diversa dalla radiazione.

Cosa succederà adesso

La partita vera si gioca sui decreti attuativi, attesi entro metà febbraio 2027, salvo lo slittamento di trenta giorni previsto dall’articolo 1. Saranno quei provvedimenti a stabilire come verranno disciplinati i profili di responsabilità nelle strutture aggregate, il funzionamento concreto delle reti, i rapporti tra professionisti e soci investitori e il coordinamento con la normativa sulle società tra professionisti.

Riforma della professione forense: domande frequenti

Quando entra in vigore la riforma della professione forense?

La legge 137/2026 è entrata in vigore il 16 agosto 2026. Le nuove regole di dettaglio saranno però operative solo con i decreti legislativi attuativi, che il Governo deve adottare entro sei mesi da quella data.

Un avvocato può esercitare anche un’altra professione?

La delega amplia le attività compatibili. Sono comprese, previa iscrizione nei relativi albi, le professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro, oltre a incarichi come l’amministrazione di condominio e l’attività di agente sportivo.

La riforma introduce l’avvocato dipendente?

No. La disciplina della monocommittenza regola il rapporto continuativo con un committente professionale e conferma autonomia e indipendenza di giudizio. Resta invece consentita, come già oggi, l’assistenza stragiudiziale prestata in regime di lavoro subordinato nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.

Chi può partecipare a una società tra avvocati?

Sono ammessi soci non professionisti solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento. Almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto devono appartenere ad avvocati iscritti all’albo, eventualmente insieme a professionisti di altri albi, e la maggioranza dell’organo di gestione deve essere composta da avvocati.

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Ivana Zimbone

Direttrice responsabile

Direttrice responsabile di Partitaiva.it e della rivista filosofica "Vita Pensata". Giornalista pubblicista, SEO copywriter e consulente di comunicazione, mi sono laureata in Filosofia - con una tesi sul panorama dell'informazione nell'era digitale - e in Filologia moderna. Ho cominciato a muovere i primi passi nel giornalismo nel 2018, lavorando per la carta stampata e l'online. Mi occupo principalmente di inchieste e approfondimenti di economia, impresa, temi sociali e condizione femminile. Nel 2024 ho aperto un blog dedicato alla comunicazione e al giornalismo digitale.

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