Professionisti senza albo, Cassazione e Senato blindano il diritto al compenso per le attività libere: le novità

L'ordinanza 7128/2026 e la riforma in commissione Giustizia tracciano il confine: il contratto d'opera è valido e va sempre pagato se la prestazione non è riservata per legge a una categoria protetta.

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Il mercato dei servizi professionali sta vivendo una ridefinizione cruciale dei propri confini giuridici ed economici. Per le piccole e medie imprese (PMI) e per i lavoratori autonomi non iscritti a ordini tradizionali, il tema della validità dei contratti e del diritto a ricevere il compenso pattuito è da sempre al centro di delicate controversie.

Due recenti interventi – uno giurisprudenziale della Corte di Cassazione e uno legislativo al Senato – hanno finalmente fatto chiarezza, stabilendo un principio cardine: tutto ciò che la legge non riserva espressamente a una categoria protetta può essere liberamente esercitato e deve essere regolarmente retribuito.

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La svolta della Cassazione: il caso della pratica di finanziamento

Con l’ordinanza n. 7128/2026, la Suprema Corte ha preso una posizione netta a favore dei professionisti senza albo. Il caso di specie riguardava una società che si era rifiutata di saldare l’onorario di un consulente dopo aver scoperto che quest’ultimo non era iscritto all’ordine dei commercialisti, nonostante avesse portato a termine con successo la gestione di una pratica di finanziamento bancario.

Se nei primi gradi di giudizio i magistrati avevano dato ragione all’azienda cliente negando il compenso, la Cassazione ha ribaltato l’esito della causa sulla base di precise motivazioni:

  • assenza di riserva legale. Predisporre e seguire l’iter di una richiesta di credito non rientra tra le attività che l’articolo 1 del DPR n. 1067/1953 riserva in via esclusiva ai commercialisti;
  • distinzione dalla mediazione creditizia. L’obbligo di iscrizione agli elenchi dell’OAM (Organismo Agenti e Mediatori), previsto dal D.Lgs. n. 141/2010, scatta solo per chi svolge un’attività di vera e propria intermediazione indipendente mettendo in contatto le parti. La semplice presentazione della documentazione per conto del cliente non configura questo ruolo.

La Corte ha inoltre chiarito due dettagli fondamentali: l’eventuale qualificazione iniziale del professionista come “commercialista” e la sua successiva iscrizione al registro dei revisori non modificano la sostanza delle cose. Conta solo la natura della prestazione realmente eseguita, che in questo caso era un’attività del tutto libera.

Quando il contratto è valido? Il codice civile e il principio di libertà

Dal punto di vista prettamente civilistico, il diritto al corrispettivo economico pattuito tra le parti è strettamente legato alla validità del contratto d’opera intellettuale. Secondo il quadro normativo delineato dagli articoli 1418 e 2231 del codice civile, il contratto è da considerarsi nullo – e quindi privo del diritto al pagamento – esclusivamente quando ha per oggetto prestazioni che la legge vincola in modo tassativo agli iscritti di un albo professionale.

Laddove non esista una riserva esclusiva, l’ordinamento tutela la “libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi“. Le riserve di legge vanno infatti interpretate come un’eccezione alla regola generale del libero mercato e, per questo motivo, devono essere applicate in senso estremamente restrittivo. Ciò che non è espressamente vietato o blindato, può essere offerto da chiunque e richiede il saldo di quanto pattuito.

Il confine invalicabile: il rischio di esercizio abusivo della professione

Se da un lato si tutela il mercato libero, dall’altro la Cassazione mantiene una linea di massima severità quando si calpestano i confini delle professioni protette. A dimostrarlo è un altro provvedimento speculare, l’ordinanza n. 18764 del 9 giugno 2026.

In questa seconda circostanza, la Suprema Corte ha negato il compenso a un contabile non iscritto all’albo che aveva gestito la contabilità e le dichiarazioni fiscali di un cliente in modo continuativo e strutturato.

A differenza della pratica di finanziamento, la tenuta dei libri contabili e gli adempimenti fiscali ordinari rappresentano il nucleo delle attività tipiche e riservate dei commercialisti. Di conseguenza, l’esercizio da parte di un soggetto non abilitato fa scattare l’ipotesi di reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 codice penale) e determina la nullità assoluta del contratto, azzerando qualsiasi diritto al compenso.

Natura della prestazioneEsempio praticoConseguenza giuridicaProfilo penale
Attività liberaGestione e presentazione pratica di finanziamento bancarioContratto valido, obbligo di pagamento del compensoNessun reato
Attività riservataTenuta continuativa della contabilità e dichiarazioni fiscaliContratto nullo (artt. 1418 e 2231 c.c.), nessun compensoRischio reato ex art. 348 c.p.

Il Ddl delega al Senato blinda le attività libere

L’orientamento espresso dalla giurisprudenza sta trovando una sponda diretta anche sul piano legislativo. Il Ddl delega di riforma delle professioni (A.S. 1663) sta portando avanti lo stesso identico principio di libertà economica.

Il 4 giugno 2026, la Commissione Giustizia del Senato ha approvato un emendamento decisivo per l’intero comparto dei professionisti non ordinistici. Il testo specifica che tutto ciò che la legge non dichiara esplicitamente come “riservato” deve intendersi come attività libera.

Questa modifica corregge una precedente bozza del testo che rischiava di danneggiare i lavoratori autonomi, poiché confondeva le riserve di legge con le competenze generiche comunemente attribuite a una determinata categoria. La svolta è il frutto del pressing delle associazioni di categoria delle professioni non regolamentate, tra cui la Lapet e Confcommercio Professioni.

Nel pacchetto di riforme è stato inserito anche il richiamo al principio del test di proporzionalità previsto dal D.Lgs. n. 142/2020: d’ora in avanti, prima di introdurre qualunque nuova limitazione o vincolo di accesso ai servizi professionali, il legislatore dovrà effettuare una valutazione preventiva e rigorosa per evitare ingiustificate compressioni del mercato.

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