Attraverso due nuove circolari, la n. 28 e la n. 29 del 2026, l’INAIL ha modificato le regole per il calcolo dei premi assicurativi e il costo dei debiti a rate. I provvedimenti fanno seguito al decreto ministeriale del 2 aprile 2026 – che ha modificato le modalità di applicazione delle tariffe dei premi (MAT) e il nomenclatore tariffario – e si adeguano alla decisione della Banca centrale europea (BCE) dell’11 giugno 2026 di innalzare i tassi di interesse di riferimento. Pertanto, è stato necessario rivedere il costo delle rateazioni dei debiti e l’entità delle sanzioni civili.
Indice
Come cambiano i premi assicurativi INAIL dal 17 giugno 2026 2026
La BCE ha fissato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ORP) dell’Eurosistema al 2,40%, e proprio questo incremento – come illustrato nella circolare INAIL n. 29/2026 – ha determinato la variazione degli oneri finanziari legati ai premi assicurativi.
Di conseguenza, per le rateazioni dei debiti per premi e accessori, a tutte le istanze presentate a partire dal 17 giugno 2026 si applica un tasso di interesse pari al tasso ORP maggiorato di 2 punti percentuali, determinando una misura del 4,40%. Per i piani di ammortamento già in corso non vi è alcuna variazione.
In caso di ritardo nel pagamento di premi rilevabili dalle denunce obbligatorie, la sanzione civile in ragione d’anno è pari al tasso ORP maggiorato di 5,5 punti, ossia il 7,90%. Se il pagamento dei premi omessi viene effettuato entro 120 giorni in un’unica soluzione, spontaneamente e prima di contestazioni formali dell’istituto, la sanzione si azzera alla sola misura del tasso ORP, cioè il 2,40%.
Per le denunce omesse o non conformi al vero, qualora il datore di lavoro presenti denuncia spontanea entro 12 mesi dal termine di scadenza e prima di ricevere contestazioni, si applicano due scaglioni sanzionatori:
- sanzione del 7,90% (ORP + 5,5 punti) se il versamento in unica soluzione avviene entro 30 giorni dalla denuncia;
- sanzione del 9,90% (ORP + 7,5 punti) se il versamento in unica soluzione viene eseguito entro 90 giorni dalla denuncia.
La sanzione civile complessiva, comunque, non può superare il 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge
Procedure concorsuali e sanzioni in misura ridotta
Considerando che il tasso delle operazioni di rifinanziamento principali (2,40%) risulta superiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore (pari all’1,60% dal decreto ministeriale di dicembre 2025), le sanzioni ridotte per le aziende in procedura concorsuale sono fissate come segue:
- per omissione o ritardo, si applica un tasso annuo del 2,40%.
- in caso di evasione, si applica un tasso annuo del 4,40% (tasso ORP aumentato di 2 punti percentuali).
Nuove regole su rettifiche d’inquadramento e oscillazione del tasso
Con la circolare n. 28/2026, l’INAIL ha recepito poi le modifiche strutturali introdotte dal DM 2 aprile 2026 relative alle modalità di applicazione delle tariffe.
Nel dettaglio, dal 1° gennaio 2026 cambia la decorrenza dei provvedimenti di rettifica dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale INPS. Di norma, l’efficacia del provvedimento non retroagisce più alla data iniziale dell’INPS, ma diventa prospettica, ovvero:
- la rettifica d’ufficio dall’INAIL ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’INAIL comunica il provvedimento al datore di lavoro.
- la rettifica su domanda dell’azienda ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza telematica.
L’inquadramento decorre invece retroattivamente dalla data in cui l’esatto inquadramento doveva essere applicato solo in due casi specifici:
- per erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello dovuto (in questo caso si applicano anche le sanzioni);
- per erroneo inquadramento non addebitabile al datore di lavoro che abbia causato il versamento di un premio maggiore del dovuto, ferma restando la facoltà di richiedere l’applicazione dell’articolo 2033 del codice civile.
Computo dell’andamento infortunistico (Art. 20 MAT)
Il nuovo comma 1-bis dell’art. 20 stabilisce che per calcolare l’oscillazione del tasso medio si prendono in considerazione i dati (retribuzioni ed eventi lesivi definiti) relativi ai primi tre anni del quadriennio precedente l’anno di decorrenza del provvedimento.
Viene inoltre confermata l’esclusione dal computo delle giornate lavorative equivalenti per le seguenti fattispecie:
- infortuni in itinere;
- eventi lesivi che colpiscono apprendisti o lavoratori in somministrazione;
- casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) contratta in occasione di lavoro;
- eventi lesivi per i quali sia stata accertata la responsabilità di un terzo estraneo al rapporto di lavoro a seguito di azione di surroga, a prescindere dagli oneri effettivamente recuperati dall’INAIL.
Super sconto al premio: nuove aliquote bonus
Il decreto approva in via definitiva le nuove tabelle per l’oscillazione del tasso medio in senso favorevole (il cosiddetto bonus), già applicate in via provvisoria nell’autoliquidazione 2026. I tagli al premio per le aziende virtuose variano in base al numero di lavoratori-anno (N) del triennio e al valore dell’indicatore ISAR. I valori da prendere in considerazione sono i seguenti:
| Lavoratori-anno del triennio (N) | Valori indicatore ISAR | Aliquota di riduzione del premio (bonus) |
| N < = 50 | Da -0,50 < ISAR} < 0 a ISAR = -1 | Dal -14% al -28% |
| 50 < N < = 100 | Da -0,50 < ISAR < 0 a ISAR = -1 | Dal -15% al -31% |
| N > 100 | Da 0,50 < ISAR} < 0 a ISAR} = -1 | Dal -17% al -37% |
In aggiunta, il provvedimento ha chiarito che:
- per le aziende in cui nessuna voce della PAT risulta significativa e nel periodo di osservazione non si sono registrati eventi lesivi (o sussistono le condizioni di ISAR negativo e lavoratori-anno maggiori di zero), l’aliquota di oscillazione in riduzione fissa viene aumentata dal precedente 5% al 13%;
- restano ferme le aliquote in malus, e l’istituto si riserva di richiedere i maggiori premi se il datore di lavoro ha riportato sentenze definitive di condanna negli ultimi due anni per gravi violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l’INAIL può procedere in qualsiasi momento a rettificare con provvedimento motivato un’oscillazione del tasso medio che risulti errata. Il termine di comunicazione del tasso del 31 dicembre non è quindi decadenziale: la rideterminazione del premio decorre dalla data in cui l’esatta tassazione doveva essere applicata, nel rispetto del limite della prescrizione quinquennale
Aggiornamenti al nomenclatore tariffario
L’allegato 2 del D.M. 2 aprile 2026 modifica la descrizione di alcune lavorazioni per recepire le evoluzioni normative degli ultimi anni e limitare il contenzioso amministrativo. Gli interventi principali riguardano:
- riders e logistica urbana (voce 0721 – tutte le gestioni), con l’inclusione dei servizi di consegna merci in ambito urbano effettuati tramite piattaforme digitali o tradizionali, estendendo la tutela anche all’uso di veicoli personali condotti di categoria M1 (destinati al trasporto di persone, con massimo 8 posti oltre al conducente);
- lavoratori sportivi e giornalisti (voci 0590 e 0722 – gestione industria), per l’aggiornamento delle declaratorie per recepire i rispettivi interventi di riforma e riordino normativo del settore;
- attività portuali (voci 9220 e 9233 – industria e terziario), poiché è stata superata la vecchia distinzione tra attività “in banchina” ed “extrabanchina”. Le nuove declaratorie separano nettamente il ciclo di carico/scarico, stivaggio e disistivaggio delle navi (voce 9220) dalle restanti attività di movimentazione, facchinaggio e magazzinaggio merci nei porti (voce 9233);
- settore calzaturiero (voce 8230 – industria e artigianato), con l’esclusione esplicita della fabbricazione a sé stante di parti in legno, metallo o materiali polimerici, nonché le calzature ottenute interamente tramite stampa 3D o stampaggio di materie plastiche e gomma.
Sono state riscritte poi le declaratorie relative all’allevamento e macellazione di animali (voce 1200), produzione e conservazione di alimenti e vini (voci 1413, 1451, 1452, 1500), lavori di cartotecnica (voce 2220), installazione, manutenzione e rimozione di impianti industriali o civili inclusa la sanificazione (voce 3600), e fabbricazione di mobili in kit (voci 5211/5212).
Nuova competenza per i ricorsi
I professionisti dovranno prestare massima attenzione ai nuovi tassi applicabili alle istanze di rateazione e alla nuova disciplina della decorrenza delle rettifiche, elementi che mutano sensibilmente la gestione del debito e dei controlli tariffari.
Infine, si ricorda che sul piano amministrativo viene recepito il trasferimento della competenza a decidere sui ricorsi contro l’applicazione delle tariffe dei premi: la responsabilità passa dal Presidente dell’INAIL direttamente alle Direzioni regionali e provinciali territorialmente competenti. Anche le modalità di pagamento (art. 29 MAT) sono state aggiornate in modo generico per includere formalmente, oltre al modello F24, i canali digitali come pagoPA.











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Il team editoriale di Partitaiva.it