È stato ufficialmente pubblicato lo schema del decreto legislativo Omnibus 2026, l’atteso provvedimento correttivo del decreto fiscale. Dalla rimodulazione dei fringe benefit per le auto aziendali alla modifica delle procedure di detrazione IVA e dei termini di accertamento per le partite IVA, sono diverse le novità che interessano imprese e professionisti.
Indice
- Fringe benefit auto aziendali: cosa cambia con il decreto Omnibus 2026
- Partite IVA e regime forfettario: addio allo sconto sui termini di accertamento
- Cessione d’azienda, studi professionali e plusvalenze sui crediti d’imposta
- Riforma dei carichi familiari nel TUIR: regole nuove e retroattive
- Estensione della detrazione IVA per le imprese
- Allineamento valori contabili, stop ai contanti e altre misure fiscali
Fringe benefit auto aziendali: cosa cambia con il decreto Omnibus 2026
L’articolo 2 del provvedimento in fase di approvazione interviene sulla tassazione legata ai veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti. La misura punta a disincentivare l’uso aziendale di vetture vecchie e potenzialmente più inquinanti, spingendo le imprese a effettuare un turnover programmatico delle flotte ogni quattro anni.
La tassazione dei fringe benefit viene modificata radicalmente in base alla motorizzazione del veicolo e viene aumentata del 50% per i motori endotermici (diesel e benzina), mentre scende al 20% per le auto ibride e al 10% per quelle elettriche. Inoltre, in presenza di dotazioni non previste all’interno delle tabelle ufficiali ACI, il valore imponibile del veicolo viene incrementato in modo forfettario del 5%.
Per tutelare gli investimenti già pianificati, è prevista una clausola di salvaguardia: i contratti stipulati o gli ordini effettuati entro la fine del 2024 manterranno la continuità del regime precedente fino al 2026.
Partite IVA e regime forfettario: addio allo sconto sui termini di accertamento
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, l’articolo 21 dello schema di decreto legislativo elimina un’agevolazione precedentemente in vigore. Viene infatti eliminata la riduzione di un anno dei termini di accertamento a favore dei contribuenti in regime forfettario che adottano la fatturazione elettronica.
Tale decisione deriva dal fatto che, nel contesto attuale, la fatturazione elettronica è ormai diventata obbligatoria per la totalità dei contribuenti che applicano il regime forfettario, facendo così decadere la natura premiale della riduzione dei termini.
Cessione d’azienda, studi professionali e plusvalenze sui crediti d’imposta
Gli articoli 3 e 4 del provvedimento introducono importanti novità relative ai redditi generati dalla cessione di attività e complessi aziendali. Le plusvalenze realizzate sulla cessione di rami d’azienda o studi professionali diventano fiscalmente rilevanti, anche nel caso in cui tali asset siano stati originariamente acquisiti per successione o donazione. La norma stabilisce che nel calcolo della plusvalenza debbano essere inclusi anche il valore della clientela e degli elementi immateriali. Queste disposizioni si applicano alle cessioni realizzate a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore, ovvero dal 2026.
Le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta (esclusi quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, ma inclusi gli incentivi) vengono invece tassati come redditi diversi e assoggettati a un’imposta sostitutiva con aliquota al 26%. La base imponibile è determinata dalla differenza tra il corrispettivo della cessione (o il valore nominale fruito in compensazione) e il costo o valore d’acquisto dei crediti stessi, aumentati di ogni onere inerente all’acquisto.
Sempre in ambito di redditi legati alla produzione, l’articolo 5 estende la portata del reddito agricolo, includendovi anche il reddito prodotto tramite l’utilizzo di immobili destinati alla produzione di vegetali.
Riforma dei carichi familiari nel TUIR: regole nuove e retroattive
Il primo articolo del decreto Omnibus 2026 va a riscrivere l’articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) in materia di carichi familiari. Ai fini dell’individuazione dei familiari fiscalmente a carico, viene eliminato il requisito della convivenza per i figli (siano essi nati in costanza di matrimonio, fuori del matrimonio, adottati, affiliati o affidati, nonché per i figli conviventi del coniuge deceduto) e per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato.
Al contrario, il vincolo della convivenza viene espressamente mantenuto per gli altri familiari. Questa norma ha carattere retroattivo: l’articolo 1 specifica infatti che le disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025.
Estensione della detrazione IVA per le imprese
Un’importante misura di flessibilità a favore della liquidità aziendale è contenuta nell’articolo 12 del decreto legislativo. Per le imprese viene infatti prorogato il termine ultimo per avvalersi della detrazione IVA: lo schema di decreto sposta la scadenza al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura d’acquisto.
Allineamento valori contabili, stop ai contanti e altre misure fiscali
Il decreto attua ulteriormente i principi della riforma fiscale attraverso una serie di norme di coordinamento societario e operativo. Nel dettaglio, gli articoli da 6 a 7 mirano ad allineare i valori contabili aziendali a quelli fiscali. Viene stabilito che nella cessione di azioni proprie la differenza tra il corrispettivo e il costo di acquisto costituirà sempre plusvalenza o minusvalenza piena, eliminando le esenzioni collegate alla participation exemption. Le divergenze sugli elementi patrimoniali potranno essere riallineate ai fini IRES, IRAP e relative addizionali con effetto dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025. L’imposta dovuta andrà versata in un’unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte del medesimo periodo.
L’articolo 17 introduce invece il divieto assoluto di eseguire pagamenti e rimborsi in contanti o assegni presso gli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Al momento, il decreto non ha ancora fissato la data ufficiale di entrata in vigore per questa specifica novità.
È previsto poi un incremento della tassazione sui dividendi corrisposti ai fondi pensione europei, la cui aliquota sale dall’attuale 11% al 20%.
Infine, l’articolo 25 prevede che l’impiego di gas naturale per le attività ricettive gestite da enti assistenziali (operanti a supporto di disabili, orfani e anziani) venga equiparato agli usi non domestici, garantendo a queste realtà un trattamento fiscale più favorevole.












Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it