Con il nuovo decreto fiscale, l’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni spettanti alle agenzie di viaggio scatta a partire dal 1° maggio. Come sottolineato dal ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), spostare l’entrata in vigore di questo nuovo obbligo, inizialmente previsto dalla legge di bilancio a partire dal 1° marzo, è stato necessario per permettere alle imprese di adeguare i propri sistemi informatici e contabili. Il mancato rispetto delle norme espone a sanzioni e conseguenze negative sia il sostituto d’imposta (chi deve pagare la provvigione e trattenere la ritenuta) sia il sostituito (l’agenzia di viaggio che percepisce la provvigione).
Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio, come funziona
La novità fiscale che coinvolge le agenzie di viaggio si traduce, nei fatti, in una modifica delle modalità di pagamento dei compensi tra le agenzie e i loro partner commerciali (come i grandi tour operator o le compagnie aeree). Normalmente, quando un’agenzia conclude la vendita di un pacchetto turistico, matura una provvigione per l’attività di intermediazione svolta. Fino ad oggi e per tutto il periodo transitorio – cioè fino al 30 aprile 2026 – l’agenzia incassa l’intero ammontare di questo compenso, provvedendo poi a liquidare le relative imposte rispettando le scadenze fiscali ordinarie.
Dal 1° maggio, invece, questo flusso cambia. Quindi, una parte della provvigione verrà trattenuta alla fonte dal partner commerciale e versata direttamente allo Stato come anticipo sulle tasse.
Cosa cambia per il settore turistico
Con la nuova normativa, la ritenuta non sarà applicata solo alle agenzie di viaggio. Tra i soggetti coinvolti figurano gli agenti e i raccomandatari, i mediatori marittimi e aerei, nonché i commissionari delle imprese petrolifere per le prestazioni rese direttamente a queste ultime.
Aliquote e basi imponibili
La ritenuta d’acconto è fissata al 23%, ma la sua applicazione pratica varia in base alla struttura organizzativa dell’agenzia o del professionista. Nel dettaglio, la ritenuta viene applicata sul 50% della provvigione complessiva e scatta quando l’agenzia non si avvale di dipendenti o collaboratori fissi, oppure quando – pur avendoli – omette di inviare la dichiarazione necessaria al proprio committente (come previsto dal decreto ministeriale del 1983). In assenza di questo documento, il partner commerciale è infatti obbligato ad applicare la trattenuta sulla base imponibile ordinaria.
Le agenzie più strutturate, che dichiarano ufficialmente di avvalersi in modo stabile di dipendenti o collaboratori esterni, possono invece beneficiare della modalità agevolata. In questo caso, il prelievo del 23% si applica soltanto su un quinto (il 20%) della provvigione.
In ogni caso, la norma segue il cosiddetto criterio di cassa. Questo significa che l’obbligo della ritenuta non scatta al momento dell’emissione della fattura o della prenotazione del viaggio, ma solo quando la provvigione viene effettivamente pagata all’agenzia. È in quel preciso istante che il partner commerciale dovrà operare la trattenuta.
Periodo transitorio per l’adeguamento
Come previsto dall’articolo 6 del nuovo decreto fiscale, fino al 30 aprile 2026 resta in vigore il regime di esonero. In questo periodo verrà emanato il provvedimento attuativo annunciato dal MEF, che dovrà definire con precisione le modalità operative e i dettagli sugli adempimenti connessi per evitare errori formali nella fase di avvio.












Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it