Scadenza marche da bollo: validità e fatture elettroniche

Le marche da bollo sono obbligatorie per determinati tipi di atti, ma hanno una scadenza? Scopri tutte le informazioni sull’imposta sostitutiva e in quali casi perdono la loro validità.

di Ilenia Albanese

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  • La marca da bollo è una carta valori che va applicata su fatture esenti da IVA, cambiali, contratti e altri documenti.
  • Le marche da bollo non hanno scadenza ma possono perdere la validità in alcune circostanze, ad esempio se risulta scaduto il documento su cui è posta.
  • Per pagare la marca da bollo sulle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate comunica trimestralmente gli importi e la scadenza dei versamenti.

Le marche da bollo sono delle carte-valori che fungono da sostituto dell’IVA e si utilizzano per specifici documenti, tra cui le fatture esenti da Imposta sul valore aggiunto, ma hanno una scadenza?

Cominciamo col precisare che le marche da bollo non hanno una scadenza. Tuttavia, vi sono alcune casistiche in cui possono perdere validità.

In questa guida vedremo quando le marche da bollo perdono la loro validità, come funzionano i pagamenti delle marche da bollo virtuali delle fatture elettroniche.

Marca da bollo: cos’è e quando è obbligatoria

La marca da bollo è una tipologia di imposta che sostituisce l’IVA. È obbligatorio ricorrere alla marca da bollo per i seguenti documenti o strumenti:

  • fatture o ricevute, se esenti IVA;
  • conti correnti bancari o postali;
  • cambiali;
  • registrazione dei contratti di affitto;
  • altri atti, documenti o registri.

Per le omesse applicazioni della marca da bollo si rischia una multa per ogni fattura irregolare. Tale multa è di importo pari a 1 a 5 volte il valore dell’imposta evasa. Ma vediamo quante tipologie di marche da bollo ci sono e quando scadono.

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Tipologie di marche da bollo

Vi sono principalmente due tipologie di marche da bollo:

  • marca da 2€: applicata su fatture e ricevute fiscali che hanno un importo superiore a 77,47€;
  • marca da 16€: prevista per gli atti delle pubbliche amministrazioni, documenti societari o notarili.

La marca da bollo si può pagare in due modi, in base alla tipologia che utilizzerai:

  • marca da bollo cartacea: da acquistare presso i rivenditori autorizzati, come il tabaccaio;
  • marca da bollo virtuale: con F24 o addebito sul conto corrente postale o bancario.

Le marche da bollo hanno una scadenza?

La marca da bollo è un documento necessario perché rappresenta un metodo per pagare l’imposta di bollo dovuta allo Stato. Questa può essere dovuta, ad esempio, per il rilascio di atti, civili, commerciali, giudiziari, il passaporto, le fatture, agli atti notarili e tanto altro ancora.

In alcuni casi i professionisti che emettono un numero elevato di fatture cartacee si sono ritrovati a doverne acquistare in gran quantità da tenere da parte per evitare di rimanere senza, o semplicemente per evitare di doverle acquistare quotidianamente.

Ma è possibile che queste marche da bollo scadano? La risposta è no, le marche da bollo non hanno alcuna scadenza e possono essere utilizzate anche a distanza di anni dall’acquisto, ma entro alcuni limiti.

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Scadenza marche da bollo: perdita di validità

Una marca da bollo non ha scadenza. Tuttavia, vi sono alcune circostanze in cui può perdere validità. Infatti, può perdere la validità in caso in cui sia scaduto il documento su cui è applicata. Ad esempio se un certificato ha valore 6 mesi, alla sua scadenza anche la marca da bollo non avrà più il suo valore.

Un altro caso in cui la marca da bollo perde la sua validità è quello della modifica dell’importo della marca da bollo. Infatti, se l’importo dell’imposta di bollo si modifica, magari aumentando di prezzo, occorre pagare la differenza o acquistarne una nuova.

Ricordiamo, inoltre, che per essere valida la marca da bollo deve avere la stessa data della fattura, al massimo data antecedente. In caso contrario si rischiano le sanzioni previste dall’art. 25 D.P.R. nr. 642/72.

Verifica della validità

Per verificare la validità di una marca da bollo si può andare sul sito ufficiale predisposto dall’Agenzia delle Entrate alla sezione dedicata ai servizi. Qui basta inserire nel campo “Inserimento numero scontrino” il numero della marca da bollo. Poi nel campo sottostante inserire il codice sicurezza a vista o ascoltato con l’audio e cliccare su “Procedi“.

Se il contrassegno è stato annullato, ciò vuol dire che il tabaccaio ha eseguito una procedura telematica di annullamento, e quei contrassegni annullati non potranno essere venduti.

Marche da bollo e fatture elettroniche

I lavoratori autonomi con Partita Iva che devono emettere le fatture elettroniche con marca da bollo digitale devono assolvere all’adempimento del bollo virtuale.

L’Agenzia delle Entrate, poi, trimestralmente mette a disposizione dei soggetti Iva due elenchi con tutte le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il Sistema di Interscambio.

Tale sistema consente ai contribuenti di verificare se effettuato o meno il corretto assolvimento dell’imposta di bollo nelle fatture elettroniche.

Quindi, a partire dal primo gennaio 2021, in base a quanto stabilito dal D.M. 4 dicembre 2020, per le fatture emesse durante il primo, secondo, terzo e quarto trimestre, i contribuenti sono tenuti a effettuare il pagamento entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, e non più entro giorno 20 del mese successivo al trimestre.

All’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, l’Agenzia delle Entrate elabora due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:

  • l’elenco A (non modificabile): contiene gli estremi delle fatture elettroniche e dei documenti elettronici emessi assoggettati all’imposta di bollo (campo <Bollo virtuale> valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica);
  • l’elenco B (modificabile): contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione in fattura.

Nel primo elenco vi sono indicate tutte le fatture che già riportano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo. Invece, nel secondo sono elencate le fatture che non riportano le indicazioni ma per le quali l’imposta risulta dovuta.

In tal modo il contribuente potrà verificare la propria situazione e scegliere tra:

  • se accettare i dati proposti e pagare l’imposta dovuta;
  • selezionare le fatture per le quali ritiene che non vi siano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo;
  • indicare altre fatture elettroniche non individuate dall’Agenzia delle Entrate per le quali risulta dovuta l’imposta.

I due elenchi sopra citati vengono messi a disposizione entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.

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Scadenza dei pagamenti delle marche da bollo sulle fatture elettroniche

L’Agenzia delle Entrate, con la Nuova Guida sull’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, ha pubblicato il calendario degli step previsti per il pagamento delle marche da bollo sulle fatture elettroniche.

Le date da conoscere riguardano la messa a disposizione degli elenchi A e B da parte dell’Agenzia, la data limite entro cui è consentito apportare modifiche all’elenco B, la data a partire dalla quale è possibile visualizzare l’importo dovuto di imposta di bollo e, infine, la scadenza per i pagamenti.

L’Agenzia mette a disposizione gli elenchi A e B entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre. Le date limite entro cui apportare le modifiche all’elenco B sono:

  • 1° trimestre: entro il 30 aprile;
  • 2° trimestre: entro il 10 settembre;
  • 3° trimestre: entro il 31 ottobre;
  • 4° trimestre: entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Gli importi da pagare sono disponibili a partire da:

  • 1° trimestre: dal 15 maggio;
  • 2° trimestre: dal 20 settembre;
  • 3° trimestre: dal 15 novembre;
  • 4° trimestre: dal 15 febbraio dell’anno successivo.

Infine, le scadenze del versamento dell’imposta di bollo sono:

  • 1° trimestre: entro il 31 maggio;
  • 2° trimestre: entro il 30 settembre;
  • 3° trimestre: entro il 30 novembre;
  • 4° trimestre: entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

Tuttavia, se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento slitta al 30 settembre. Inoltre, se l’importo complessivo da versare per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, la scadenza slitta al 30 novembre.

Scadenza marche da bollo – Domande frequenti

Quanto dura la marca da bollo?

La marca da bollo non ha scadenza, ma può perdere validità al momento della scadenza del documento sul quale è applicata, o se viene modificato il valore della marca da bollo.

Come sapere se una marca da bollo è ancora valida?

Per verificare la validità della marca da bollo bisogna andare sul servizio apposito sul sito dell’Agenzia delle Entrate, e inserire nel campo “Inserimento numero scontrino” il numero della marca da bollo.

Come deve essere la data della marca da bollo?

Per poter utilizzare una marca da bollo, questa deve avere la stessa data della fattura o, al massimo, data antecedente. In caso contrario si incorre nelle sanzioni previste dall’art. 25 D.P.R. nr. 642/72.

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Ilenia Albanese

Esperta di finanza personale e lavoro digitale

Copywriter specializzata nel settore della finanza personale, con esperienza pluriennale nella creazione di contenuti per aiutare i consumatori e i risparmiatori a gestire le proprie finanze.

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