Dal 15 giugno 2026, per effetto della legge di Bilancio 2026, è entrato in vigore il nuovo meccanismo di verifica preventiva della regolarità fiscale che trasforma la PA in un esattore automatico. In presenza di debiti non pagati con il Fisco (le cartelle esattoriali) che superano complessivamente i 5.000 euro, infatti, lo Stato applica un meccanismo di congelamento dei compensi spettanti ai professionisti che lavorano con le PA.
Nel caso in cui il blocco sia già attivo, o qualora si preveda la sua attivazione, l’ordinamento prevede tre principali vie d’uscita per ripristinare la regolarità e ottenere l’erogazione delle somme.
Indice
Pagamenti PA a professionisti con debiti: cosa prevede la legge
Questa novità è stata introdotta dalla manovra 2026, che ha eliminato la franchigia dei 5.000 euro precedentemente prevista per la sospensione dei pagamenti della Pubblica Amministrazione. Con la nuova disciplina, il blocco dei compensi scatta a prescindere dall’importo dell’inadempimento fiscale.
A partire dal 15 giugno, quindi, se il professionista risulta moroso verso il Fisco per tributi erariali, la PA non blocca l’intero mandato, ma versa all’agente della riscossione la quota necessaria a coprire il debito e liquida al professionista solo l’eventuale eccedenza.
Sotto i 5.000 euro, se i debiti con il Fisco sono inferiori a questa cifra, il pagamento della PA procede regolarmente.
Chi sono i soggetti interessati
Come chiarito dalla circolare del ministero della Giustizia del 17 marzo 2026, l’obbligo di verifica riguarda tutti i soggetti che rientrano nella nozione di esercenti arti e professioni ai sensi dell’art. 54 del TUIR. Nello specifico, la misura colpisce:
- avvocati, inclusi i compensi per il patrocinio a spese dello Stato, mediazione e negoziazione assistita;
- ausiliari del giudice e periti di parte;
- professionisti incaricati in ambito civile, penale, amministrativo e tributario;
- consulenti e prestatori d’opera che fatturano verso enti pubblici.
La norma si applica a tutti i pagamenti effettuati dal 15 giugno 2026, indipendentemente da quando è stata svolta la prestazione o da quando è stata emessa la fattura. Anche i compensi pregressi, dunque, ancora da liquidare subiranno il nuovo trattamento.
Le conseguenze: il rischio liquidità per gli studi professionali
L’impatto della misura per i professionisti e le PMI che lavorano con il settore pubblico è rilevante. Il rischio principale non è solo la perdita immediata di parte del compenso, ma l’allungamento dei tempi di incasso dovuto alle procedure di verifica che gli uffici contabili della PA dovranno obbligatoriamente espletare.
Cosa rientra nella verifica?
Il meccanismo di compensazione riguarda esclusivamente i tributi erariali (IVA, IRPEF, IRES, ecc.). Restano attualmente esclusi dalla procedura di scomputo automatico i contributi previdenziali (INPS/INAIL) e i tributi locali, sebbene la regolarità contributiva resti un requisito separato per la contrattualizzazione con la PA.
Come evitare il blocco
Il metodo più efficace per impedire il congelamento delle fatture consiste nel verificare la propria posizione prima che l’ente pubblico effettui il controllo telematico. La procedura si esegue online accedendo al portale istituzionale di Agenzia delle Entratetramite le credenziali di identità digitale (SPID, CIE o CNS). All’interno dell’area riservata è possibile consultare l’estratto conto complessivo per individuare eventuali pendenze o cartelle notificate e non regolarizzate.
Qualora si riscontri il superamento della soglia dei 5.000 euro, è necessario intervenire prima che la PA avvii la liquidazione del compenso.
Gli strumenti per recuperare gli importi sospesi
Non è indispensabile estinguere il debito in un’unica soluzione per sbloccare i mandati della PA. La presentazione di una domanda di rateizzazione rappresenta la soluzione più comune. Una volta che l’Agenzia delle Entrate approva il piano di ammortamento e viene effettuato il versamento della prima rata, la posizione debitoria viene considerata temporaneamente regolare. La trasmissione della ricevuta di pagamento all’ente pubblico determina la decadenza del blocco e consente la liquidazione del compenso.
Se il debito complessivo supera di poco i 5.000 euro, non occorre saldarlo interamente. È sufficiente effettuare un versamento parziale per ridurre il saldo scaduto al di sotto della soglia critica. Nel momento in cui il debito totale scende sotto i 5.000 euro, cessano i presupposti per l’applicazione del blocco da parte della PA.
Inoltre, nell’ipotesi in cui il professionista vanti a sua volta dei crediti certificati, liquidi ed esigibili verso la Pubblica Amministrazione, è possibile utilizzare tali somme per compensare il debito fiscale, azzerando la morosità e sbloccando i pagamenti correlati.
Conseguenze dell’inazione
Se l’ente pubblico sospende il mandato di pagamento e non viene presentata alcuna istanza di rateizzazione o di pagamento entro i 60 giorni, l’Agenzia delle Entrate procede al pignoramento delle somme.
Se il compenso dovuto dalla PA è superiore al debito fiscale, la quota eccedente viene liquidata al professionista; se, al contrario, il compenso è inferiore, l’importo viene interamente incamerato dal Fisco a parziale copertura della morosità
Come funziona la verifica su tre livelli
Il sistema telematico di controllo gestito in cooperazione tra la PA e l’Agenzia delle Entrate si articola su tre livelli procedurali rigorosi, volti a intercettare le posizioni debitorie prima dell’emissione del mandato di pagamento.
Il primo livello corrisponde al controllo a tappeto (sottosoglia e soprasoglia). A differenza delle imprese (per le quali la verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 scatta solo per mandati di pagamento superiori a 5.000 euro), per i professionisti il controllo telematico è sistematico e obbligatorio per qualsiasi importo di parcella, anche inferiore a 5.000 euro. L’amministrazione pubblica inserisce il codice fiscale del professionista nel portale “verifica inadempimenti”.
Il secondo livello, consiste nella quantificazione del debito a ruolo (soglia dei 5.000 euro). Una volta interrogato il sistema, l’algoritmo verifica l’ammontare complessivo delle cartelle esattoriali notificate e scadute. Il blocco e la successiva decurtazione scattano esclusivamente se il debito fiscale complessivo a ruolo è pari o superiore a 5.000 euro (limite ripristinato in sede di conversione del D.L. 38/2026 per tutelare i professionisti da blocchi per somme irrisorie). Se il debito rilevato è inferiore a 5.000 euro, il sistema segnala la regolarità procedurale e il pagamento viene liquidato per intero.
Il terzo livello prevede invece l’attivazione dei canali ordinari in caso di errore sussidiario. Se la PA tenta di utilizzare la procedura speciale telematica (introdotta dal nuovo comma 1-ter dell’art. 48-bis) ma il sistema rileva anomalie nell’inserimento dei dati o incongruenze nei flussi, la piattaforma blocca l’operazione segnalando errore. La PA non può procedere alla liquidazione, ma ha l’obbligo di transitare verso il servizio di verifica ordinario (“verifica inadempienza 48-bis comma 1“), previo ricalcolo e rettifica manuale dei dati finanziari.
Cosa succede dopo la verifica
L’esito della verifica determina diverse modalità di liquidazione della parcella da parte dell’ente pubblico. In caso di nessun debito o debito sotto i 5.000 euro (o regolarizzato), la PA eroga l’intero compenso pattuito direttamente sul conto corrente del professionista. Per i debiti sopra i 5.000 euro o fattura inferiore al debito, attiva la decurtazione totale. Se un professionista vanta un credito di 3.500 euro ma ha un debito a ruolo di 7.200 euro, la PA versa tutti i 3.500 euro direttamente all’Agenzia delle Entrate. Il professionista riceve 0 euro, ma il suo debito erariale scende a 3.700 euro.
In caso debito emerso sopra i 5.000 euro o fattura superiore al debito, si attiva lo scomputo parziale. Quindi, se la fattura è di 12.000 euro e la cartella esattoriale è di 5.500 euro, la PA gira 5.500 euro all’AdE (estinguendo il debito) e accredita i restanti 6.500 euro al professionista.
Tempi di attesa e sblocco dei pagamenti
Se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non fornisce alcuna risposta telematica alla PA entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di verifica, l’ente pubblico è libero di procedere al pagamento regolare del professionista. In caso di inadempienza accertata sopra i 5.000 euro, l’AdE intima alla PA di sospendere il pagamento per un massimo di 60 giorni. Questo lasso di tempo serve all’agente della riscossione per notificare l’atto di pignoramento presso terzi (ex art. 72-bis del D.P.R. 602/1973).+
Strumenti di tutela, sblocco preventivo e ricorsi
Il blocco non scatta se il debito, pur superiore a 5.000 euro, risulta formalmente regolarizzato prima del mandato di pagamento. Sono considerate posizioni regolari i debiti inseriti in piani di rateizzazione ordinaria o straordinaria, a patto che il pagamento delle rate sia regolare e non vi siano decadenze, ma anche i carichi sospesi amministrativamente dall’ente creditore o giudizialmente da un tribunale e la compensazione preventiva dei crediti professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati verso la stessa PA con le somme iscritte a ruolo.
Impugnazione e tutele giurisdizionali
Se la decurtazione avviene in presenza di cartelle prescritte, non notificate o già pagate, l’azione legale si divide in due fasi:
- ricorso contro l’atto presupposto (la cartella), che va presentato dinanzi alla Corte della Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla scoperta del debito (che coincide spesso con la notifica della sospensione o con l’estratto di ruolo).
- opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), se l’AdE procede al pignoramento dei crediti presso la PA nonostante il debito sia estinto o sospeso, allora il professionista può proporre opposizione dinanzi al giudice ordinario per contestare il diritto del Fisco a procedere all’esecuzione forzata.















Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it