Con l’arrivo dell’estate, la gestione degli ammortizzatori sociali richiede massima attenzione sia da parte dei lavoratori sia dei professionisti del settore HR e della consulenza del lavoro. Per il mese di luglio 2026, l’erogazione della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) presenta scadenze precise, nuove tabelle di calcolo e importanti aggiornamenti normativi introdotti dalla recente legislazione.
Di seguito la guida completa con il calendario degli accrediti, i meccanismi di calcolo aggiornati e le novità operative dell’anno in corso.
Indice
Calendario pagamenti NASpI luglio 2026: le date
L’INPS eroga l’indennità di disoccupazione con cadenza mensile posticipata: gli accrediti di luglio si riferiscono, infatti, alla competenza del mese di giugno 2026. Sebbene la prassi preveda il saldo entro il giorno 15, la reale data di valuta varia in base alla tipologia di beneficiario e alla sede territoriale dell’istituto.
Prospetto delle erogazioni di luglio
| Tipologia di beneficiario | Finestra di pagamento indicativa | Note operative |
| Percettore ordinario (indennità attiva da almeno un mese) | 6 – 17 luglio 2026 | Tempistiche variabili in base alla sede INPS e alla banca. |
| Nuovo percettore (prima tranche di pagamento) | 15 – 25 luglio 2026 | Include gli arretrati calcolati dal giorno di decorrenza. |
| Percettore con attività occasionale dichiarata | 6 – 17 luglio 2026 | Importo ridotto in base al reddito presunto. |
| Percettore con NASpI sospesa | Nessun pagamento | Sospensione applicata per contratti a termine di massimo 6 mesi. |
Chi ha visto accogliere la propria domanda nel mese di giugno deve considerare tempi di lavorazione più lunghi. L’INPS deve infatti procedere con il calcolo analitico degli arretrati e la verifica formale delle coordinate IBAN.
Come controllare lo stato del pagamento su MyINPS
Per i professionisti che assistono i clienti o per i singoli cittadini, il monitoraggio della prestazione avviene interamente online. È sufficiente accedere al Fascicolo previdenziale del cittadino sul portale MyINPS utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS.
- entrare nella sezione “Le mie prestazioni”;
- selezionare la domanda di NASpI attiva;
- cliccare sull’icona dell’euro per visualizzare il dettaglio della disposizione.
Di norma, la data di valuta effettiva del bonifico compare sul sistema con un anticipo di 2–5 giorni rispetto all’accredito in conto. In caso di ritardi immotivati oltre il 17 luglio 2026, è possibile richiedere assistenza al Contact center integrato (803 164 da fisso, 06 164 164 da mobile) o fare riferimento a un intermediario abilitato.
Nuovi massimali e meccanismo di calcolo 2026
I valori economici della prestazione, istituita originariamente dal D.Lgs. 22/2015, sono stati ridefiniti a inizio anno. La circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026 ha recepito la rivalutazione ISTAT del +1,4%, aggiornando i parametri di calcolo. La soglia di riferimento (75%) è di 1.456,72 euro, mentre il massimale mensile lordo è di 1.584,70 euro
Algoritmo di calcolo dell’indennità lorda
Il calcolo si sviluppa su due scaglioni distinti basati sulla retribuzione media mensile imponibile degli ultimi 4 anni:
- in caso di retribuzione minore o uguale a 1.456,72 euro, l’indennità spetta nella misura secca del 75% della retribuzione stessa;
- in caso di retribuzione maggiore di 1.456,72 euro, si calcola il 75% della soglia fissa (pari a 1.092,54 euro) a cui si aggiunge il 25% della quota eccedente, entro il limite invalicabile del massimale.
Esempi pratici di calcolo (valori lordi)
| Retribuzione media mensile (ultimi 4 anni) | Formula di computo | Importo NASpI mensile spettante |
| € 1.200,00 (sotto soglia) | 75% x 1.200 | € 900 |
| € 1.456,72 (soglia esatta) | 75% x 1.456,72 | € 1.092,54 |
| € 1.800,00 (sopra soglia) | 1.092,54 + [25% x (1.800 – 1.456,72)] | € 1.178,36 |
| Retribuzione elevata (es. € 3.500) | Applicazione del tetto massimo di legge | € 1.584,70 |
Attenzione: Gli importi sopra indicati sono espressi al lordo delle trattenute fiscali. L’INPS opera come sostituto d’imposta, determinando un netto reale inferiore di circa il 20-25% in base all’aliquota IRPEF applicata. Per una valutazione fiscale complessiva e per ottimizzare i conguagli, si rimanda all’analisi del tema [cuneo fiscale 2026 e NASpI: come recuperarlo con la dichiarazione dei redditi].
Le novità della legge di Bilancio 2026: decalage e anticipazione
Il 2026 ha introdotto modifiche strutturali volte a uniformare i trattamenti e a incentivare l’autoimprenditorialità, elementi chiave per le PMI che pianificano nuove assunzioni o collaborazioni.
1. Decalage uniforme senza limiti di età
La legge di Bilancio 2026 ha rimosso la deroga che favoriva i lavoratori più anziani. Dal 1° gennaio 2026, il meccanismo di riduzione progressiva del 3% mensile scatta per tutti dal sesto mese di fruizione (ovvero dal 151° giorno di indennità), indipendentemente dall’età anagrafica del soggetto. Chi a luglio percepisce la settima o ottava mensilità subirà quindi una decurtazione rispetto all’importo iniziale. Esistono tuttavia tutele specifiche per particolari settori lavorativi.
2. NASpI anticipata in due rate
Per i disoccupati che scelgono la via del lavoro autonomo o dell’apertura di una nuova ditta, cambiano radicalmente le modalità di liquidazione dell’incentivo all’autoimprenditorialità. Come specificato dal messaggio INPS n. 1215 del 7 aprile 2026, l’erogazione dell’importo residuo non avviene più in un’unica soluzione, bensì in due tranches:
- prima rata (70%), corrisposta immediatamente dopo il via libera alla domanda;
- seconda rata (30%), erogata alla conclusione del periodo teorico di spettanza della disoccupazione (e comunque entro sei mesi), a condizione che non sia insorto un rapporto di lavoro subordinato o l’accesso alla pensione. In caso contrario, la seconda rata decade e l’INPS può esigere la restituzione delle somme secondo i termini comunicati nella singola fattispecie.
Requisiti d’accesso e termini di decadenza
Per l’accesso alla prestazione da parte dei lavoratori subordinati del settore privato rimangono fermi i requisiti oggettivi:
- contributivi (almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto);
- lavorativi (almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti l’inizio della disoccupazione).
Esclusioni e la regola dei “fatti concludenti”
La NASpI è esclusa in caso di dimissioni volontarie, tranne nei casi di giusta causa, risoluzione consensuale protetta (ex art. 7 L. 604/1966) o dimissioni rimesse nel periodo di maternità tutelato (entro l’anno di vita del bambino). Restano esclusi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato, gli operai agricoli a tempo determinato e chi ha raggiunto i requisiti pensionistici.
Dal punto di vista aziendale, va ricordata la norma sui fatti concludenti: l’assenza ingiustificata del dipendente prolungata oltre i 15 giorni consente al datore di lavoro di considerare il rapporto risolto per dimissioni, fattispecie che esclude il lavoratore dal diritto alla NASpI, fatte salve eventuali contestazioni nelle sedi competenti.
Termini di presentazione della domanda
L’istanza telematica va inoltrata rigorosamente entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Se trasmessa entro gli 8 giorni dalla fine del lavoro, l’indennità decorre dall’ottavo giorno stesso. Se trasmessa dopo l’ottavo giorno, la decorrenza scatterà dal giorno successivo a quello di invio, comportando la perdita economica delle giornate intercorrenti.
L’invio può essere effettuato in autonomia tramite MyINPS, via Contact center o delegando un intermediario come il patronato ENAC, presente capillarmente sul territorio nazionale.
Regole di compatibilità e sospensione dell’indennità
La normativa prevede una flessibilità controllata per il reinserimento nel mercato del lavoro, definendo precisi confini di cumulabilità con altri redditi.
Innanzitutto, se il beneficiario sottoscrive un contratto di lavoro subordinato a termine della durata pari o inferiore a 6 mesi, la NASpI viene congelata e riprende automaticamente al termine del contratto. Il blocco avviene solitamente tramite i flussi delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro, sebbene ritardi burocratici possano richiedere una segnalazione manuale.
È ammesso il cumulo con prestazioni di lavoro occasionale (art. 54-bis D.L. 50/2017) entro il tetto massimo di 5.000 euro per anno civile. In questa fattispecie, così come per il lavoro part-time, l’indennità viene ridotta in misura pari all’80% del reddito presunto che il lavoratore ha l’obbligo di dichiarare all’ente previdenziale entro un mese dall’inizio dell’attività. Si può richiedere la NASpI anche in caso di apertura di partita IVA, seppur rispettando specifici limiti.
Per quanto riguarda le altre prestazioni INPS, la NASpI è pienamente cumulabile con l’assegno unico e con l’indennità di accompagnamento. Risulta invece incompatibile con la pensione diretta e con l’Assegno di inclusione (ADI) come prestazione principale, sebbene vi siano margini di cumulo parziale. Infine, la decadenza totale e immediata dalla prestazione si verifica qualora il disoccupato non si presenti alle convocazioni del centro per l’impiego, rifiuti un’offerta di lavoro congrua, non partecipi alle politiche attive del piano di azione individuale (PAI) o ometta di comunicare i redditi da nuova attività nei termini prescritti.












Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it