Lavoratori sportivi con partita IVA, nuove regole per la fatturazione elettronica: cosa cambia

Resta l'obbligo di autocertificazione. Il nuovo sistema rende piรน semplice il controllo dei redditi esentasse.

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Dal 15 maggio 2026, i lavoratori sportivi autonomi con partita IVA operanti nel dilettantismo dovranno seguire le nuove regole per la fatturazione elettronica. Lโ€™Agenzia delle Entrate ha infatti aggiornato il sistema di interscambio (SDI) per rendere piรน chiara la gestione dei compensi.

Fatturazione per lavoratori sportivi con partita IVA: cosa cambia

L’adeguamento tecnico รจ stato necessario per rendere piรน preciso il monitoraggio della soglia dei 15.000 euro, ovvero la franchigia entro la quale i compensi degli sportivi dilettanti sono esenti da tassazione e non costituiscono base imponibile ai fini fiscali.

La novitร  tecnica principale riguarda lโ€™inserimento di una codifica specifica nel blocco informativo della fattura elettronica. Per segnalare correttamente i compensi che godono dell’esenzione, i professionisti dovranno valorizzare il blocco “altri dati gestionali” utilizzando la stringa identificativa “ESENZSPORT”. L’introduzione di questo campo mira a rendere trasparente il reddito non imponibile giร  in fase di ricezione del documento da parte del sistema di interscambio, semplificando i successivi controlli automatizzati.

Inoltre, con la nuova versione รจ stato aggiunto il controllo automatico per intercettare eventuali errori e sono state aggiornate le procedure per i canali digitali che trasmettono i dati.

Cosa verificare nel gestionale

Per i professionisti del settore e le societร  sportive, il consiglio รจ di verificare tempestivamente con i propri fornitori di software gestionali lโ€™avvenuto recepimento delle nuove specifiche tecniche, onde evitare scarti della fattura da parte dello SDI a partire dalla metร  di maggio.

Resta lโ€™obbligo di autocertificazione

Nonostante lโ€™aggiornamento tecnologico, la valorizzazione del campo “ESENZSPORT” nello SDI non sostituisce lโ€™obbligo dellโ€™autocertificazione.

Come chiarito dallโ€™Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 14/2025, il sostituto dโ€™imposta (ovvero la societร  o l’associazione sportiva che paga il compenso) รจ autorizzato a non applicare la ritenuta del 20% solo se riceve formalmente dal lavoratore una dichiarazione che attesti l’ammontare complessivo dei compensi percepiti nell’anno solare. In assenza di tale documento, il committente รจ tenuto ad applicare la ritenuta alla fonte, indipendentemente da quanto indicato nei dati gestionali della fattura elettronica.

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