Dal 15 maggio 2026, i lavoratori sportivi autonomi con partita IVA operanti nel dilettantismo dovranno seguire le nuove regole per la fatturazione elettronica. LโAgenzia delle Entrate ha infatti aggiornato il sistema di interscambio (SDI) per rendere piรน chiara la gestione dei compensi.
Fatturazione per lavoratori sportivi con partita IVA: cosa cambia
L’adeguamento tecnico รจ stato necessario per rendere piรน preciso il monitoraggio della soglia dei 15.000 euro, ovvero la franchigia entro la quale i compensi degli sportivi dilettanti sono esenti da tassazione e non costituiscono base imponibile ai fini fiscali.
La novitร tecnica principale riguarda lโinserimento di una codifica specifica nel blocco informativo della fattura elettronica. Per segnalare correttamente i compensi che godono dell’esenzione, i professionisti dovranno valorizzare il blocco “altri dati gestionali” utilizzando la stringa identificativa “ESENZSPORT”. L’introduzione di questo campo mira a rendere trasparente il reddito non imponibile giร in fase di ricezione del documento da parte del sistema di interscambio, semplificando i successivi controlli automatizzati.
Inoltre, con la nuova versione รจ stato aggiunto il controllo automatico per intercettare eventuali errori e sono state aggiornate le procedure per i canali digitali che trasmettono i dati.
Cosa verificare nel gestionale
Per i professionisti del settore e le societร sportive, il consiglio รจ di verificare tempestivamente con i propri fornitori di software gestionali lโavvenuto recepimento delle nuove specifiche tecniche, onde evitare scarti della fattura da parte dello SDI a partire dalla metร di maggio.
Resta lโobbligo di autocertificazione
Nonostante lโaggiornamento tecnologico, la valorizzazione del campo “ESENZSPORT” nello SDI non sostituisce lโobbligo dellโautocertificazione.
Come chiarito dallโAgenzia delle Entrate con la risoluzione n. 14/2025, il sostituto dโimposta (ovvero la societร o l’associazione sportiva che paga il compenso) รจ autorizzato a non applicare la ritenuta del 20% solo se riceve formalmente dal lavoratore una dichiarazione che attesti l’ammontare complessivo dei compensi percepiti nell’anno solare. In assenza di tale documento, il committente รจ tenuto ad applicare la ritenuta alla fonte, indipendentemente da quanto indicato nei dati gestionali della fattura elettronica.










Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it