Lavoratori sportivi con partita IVA, nuove regole per la fatturazione elettronica: cosa cambia

Resta l'obbligo di autocertificazione. Il nuovo sistema rende più semplice il controllo dei redditi esentasse.

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Dal 15 maggio 2026, i lavoratori sportivi autonomi con partita IVA operanti nel dilettantismo dovranno seguire le nuove regole per la fatturazione elettronica. L’Agenzia delle Entrate ha infatti aggiornato il sistema di interscambio (SDI) per rendere più chiara la gestione dei compensi.

Fatturazione per lavoratori sportivi con partita IVA: cosa cambia

L’adeguamento tecnico è stato necessario per rendere più preciso il monitoraggio della soglia dei 15.000 euro, ovvero la franchigia entro la quale i compensi degli sportivi dilettanti sono esenti da tassazione e non costituiscono base imponibile ai fini fiscali.

La novità tecnica principale riguarda l’inserimento di una codifica specifica nel blocco informativo della fattura elettronica. Per segnalare correttamente i compensi che godono dell’esenzione, i professionisti dovranno valorizzare il blocco “altri dati gestionali” utilizzando la stringa identificativa “ESENZSPORT”. L’introduzione di questo campo mira a rendere trasparente il reddito non imponibile già in fase di ricezione del documento da parte del sistema di interscambio, semplificando i successivi controlli automatizzati.

Inoltre, con la nuova versione è stato aggiunto il controllo automatico per intercettare eventuali errori e sono state aggiornate le procedure per i canali digitali che trasmettono i dati.

Cosa verificare nel gestionale

Per i professionisti del settore e le società sportive, il consiglio è di verificare tempestivamente con i propri fornitori di software gestionali l’avvenuto recepimento delle nuove specifiche tecniche, onde evitare scarti della fattura da parte dello SDI a partire dalla metà di maggio.

Resta l’obbligo di autocertificazione

Nonostante l’aggiornamento tecnologico, la valorizzazione del campo “ESENZSPORT” nello SDI non sostituisce l’obbligo dell’autocertificazione.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 14/2025, il sostituto d’imposta (ovvero la società o l’associazione sportiva che paga il compenso) è autorizzato a non applicare la ritenuta del 20% solo se riceve formalmente dal lavoratore una dichiarazione che attesti l’ammontare complessivo dei compensi percepiti nell’anno solare. In assenza di tale documento, il committente è tenuto ad applicare la ritenuta alla fonte, indipendentemente da quanto indicato nei dati gestionali della fattura elettronica.

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