Entro il 25 maggio 2026, chi effettua scambi commerciali abituali all’interno dell’Unione Europea è chiamato a presentare i modelli Intrastat, i documenti che riepilogano le vendite e gli acquisti di beni o servizi effettuati con altri Paesi membri. Tuttavia, non si tratta di un appuntamento uguale per tutti. L’obbligo di invio mensile scatta infatti solo al superamento di determinate soglie di fatturato, calcolate separatamente per gli acquisti e per le vendite.
Indice
Scadenza Intrastat mensile: chi è obbligato all’invio entro il 25 maggio 2026
L’adempimento mensile è obbligatorio se – in almeno uno dei quattro trimestri precedenti – professionisti e PMI che operano con l’estero hanno superato i limiti riportati in tabella e distinti per singola categoria di operazione.
| Categoria operazione | Modello | Soglia di obbligatorietà mensile |
| Cessioni di beni | INTRA 1-bis | Oltre 50.000 euro nel trimestre |
| Acquisti di beni | INTRA 2-bis | A partire dal 2026, la soglia è innalzata a 2.000.000 euro |
| Servizi resi | INTRA 1-quater | Obbligo mensile per tutte le operazioni, indipendentemente dall’importo |
| Servizi ricevuti | INTRA 2-quater | Oltre 100.000 euro nel trimestre |
La distinzione tra l’invio mensile o trimestrale degli elenchi Intrastat dipende principalmente dal volume di affari generato dagli scambi commerciali con l’Unione Europea. Comprendere in quale categoria si rientri è essenziale per una corretta pianificazione amministrativa.
Intrastat mensile o trimestrale: quali sono i limiti
In linea generale, chi mantiene un volume di scambi ridotto può utilizzare la modalità trimestrale. Questa opzione è riservata a chi, in ognuno dei quattro trimestri precedenti, è rimasto sotto la soglia dei 50.000 euro per categoria. Se invece questo limite viene superato anche solo una volta, scatta l’obbligo della comunicazione mensile per garantire un controllo più costante.
Tuttavia, le nuove regole del 2026 prevedono limiti molto diversi in base al tipo di operazione effettuata. Infatti, come stabilito dalla determina congiunta (ADM n. 84415 del 3 febbraio 2026) dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell’Agenzia delle Entrate, i parametri per determinare l’obbligo di invio sono stati aggiornati per alleggerire gli oneri burocratici, specialmente nel settore degli acquisti.
La novità più rilevante riguarda proprio l’acquisto di beni: la soglia per l’invio mensile è stata innalzata a 2 milioni di euro. Se la spesa rimane al di sotto di questa cifra, l’obbligo di presentazione del modello (INTRA-2 bis) decade completamente.
Di seguito, in tabella, soglie e periodicità Intrastat di cui tenere conto nel 2026.
| Modello | Operazione | Soglia (verifica nei 4 trim. precedenti) | Periodicità e obblighi |
| INTRA-1 bis | Cessioni di beni | 50.000 € | Mensile se superata, sopra i 100.000 € dati statistici obbligatori. |
| INTRA-1 quater | Servizi resi | 50.000 € | Mensile se superata, altrimenti trimestrale. |
| INTRA-2 bis (novità 2026) | Acquisti di beni | 2.000.000 € | Sotto soglia nessun obbligo, sopra soglia solo mensile. |
| INTRA-2 quater | Servizi ricevuti | 100.000 € | Sotto soglia nessun obbligo, sopra soglia solo mensile. |
Queste soglie operano per compartimenti. Pertanto, superare il limite per una categoria non obbliga a passare alla modalità mensile per le altre, se queste restano sotto i rispettivi limiti. Inoltre, per gli acquisti di beni (INTRA-2 bis) e i servizi ricevuti (INTRA-2 quater), non esiste più la modalità trimestrale. Se si è sotto la soglia non si presenta nulla; se si è sopra, l’invio deve essere mensile.
Superamento della soglia in corso d’anno: cosa fare?
Se un contribuente trimestrale (o esonerato) supera la soglia nel corso di un mese, allora diventa mensile a partire da quel mese stesso. Ad esempi, se un soggetto trimestrale per le cessioni di beni (INTRA-1 bis) a maggio fattura 60.000 euro verso la Germania, perde la qualifica di trimestrale. Quindi entro il 25 del mese successivo (giugno) dovrà presentare l’elenco mensile di maggio. Ma attenzione, dovrà anche inviare i dati relativi ai mesi precedenti del medesimo trimestre non ancora presentati (es. aprile), opportunamente suddivisi per ciascun mese.
Come effettuare l’invio telematico entro i termini
La dichiarazione Intrastat deve essere trasmessa esclusivamente online attraverso i servizi telematici ufficiali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
In linea generale, la dichiarazione Intrastat mensile va trasmessa entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (se il 25 cade di sabato, domenica o giorno festivo, il termine slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo). Tuttavia, l’indicazione per i reparti amministrativi è di chiudere i file e procedere alla validazione qualche giorno prima, per prevenire qualsiasi contestazione.
Sanzioni per mancato invio
In caso di mancato invio, ritardo o compilazione errata degli elenchi riepilogativi Intrastat, le sanzioni amministrative sono regolate dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 471/1997, che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro per ciascun modello non inviato, incompleto, inesatto o irregolare.
In caso invece di invio tardivo, se la regolarizzazione avviene su richiesta dell’amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta formale degli uffici finanziari, la sanzione è ridotta alla metà (da 250 a 500 euro).
Per i soggetti con grandi volumi di scambio (obbligati anche alla sezione statistica), l’omissione o l’inesattezza dei dati statistici può far scattare le sanzioni previste per le violazioni statistiche (da 516 a 5.164 euro per enti e società).
Come rimediare
Chi è in ritardo o si accorge di un’omissione, prima che la violazione venga formalmente contestate dagli uffici finanziari, può ricorrere al ravvedimento operoso e procedere al contestualmente invio telematico del modello omesso. Il versamento va effettuato tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 8911 (indicando come anno di riferimento quello in cui è stata commessa la violazione). In questo modo sarà possibile beneficiare di una riduzione delle sanzioni per il mancato rispetto della scadenza.
| Tempistiche di regolarizzazione | Misura della riduzione | Sanzione da versare (per elenco) |
| Entro 90 giorni dalla scadenza originaria | 1/9 del minimo | 55,56 euro |
| Entro il termine della dichiarazione IVA annuale dell’anno in cui è commessa la violazione | 1/8 del minimo | 62,50 euro |
| Entro il termine della dichiarazione IVA annuale dell’anno successivo | 1/7 del minimo | 71,43 euro |
| Oltre il termine della dichiarazione IVA dell’anno successivo | 1/6 del minimo | 83,33 euro |
Correzioni spontanee senza sanzioni
Se il modello Intrastat è stato inviato nei termini ma contiene dati inesatti o incompleti, la presentazione spontanea di un modello integrativo o rettificativo per correggere gli errori non è sanzionata, a patto che non siano già iniziate attività di controllo formale da parte dell’Agenzia delle Entrate o delle Dogane.











Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it