Nel 2026 il sistema degli incentivi fiscali per il venture capital cambia direzione. L’agevolazione ordinaria del 30%, prevista dall’articolo 29 del decreto Crescita, è decaduta, rendendo la detrazione IRPEF al 65% in regime de minimis (art. 29-bis) di fatto l’unico sconto fiscale per il sostegno alle start-up innovative. E proprio per evitare che la riduzione delle misure disponibili penalizzasse chi, per ritardi tecnici o procedure burocratiche, non aveva completato correttamente l’iter, il legislatore ha introdotto la possibilità di regolarizzare la richiesta ex post, cioè anche dopo l’investimento.
Nonostante questa apertura, molti investitori rischiano comunque l’esclusione se la domanda non viene presentata correttamente. Per questo è importante capire come utilizzare l’istanza ex post per mettere al sicuro il bonus fiscale.
Indice
Detrazioni startup innovative 2026: i limiti del regime de minimis
Mentre fino all’anno scorso era possibile scegliere tra due regimi, oggi la detrazione al 65% resta l’unico incentivo potenziato, ma con vincoli tecnici stringenti e un plafond limitato per la startup.
| Caratteristica | Limiti e Condizioni |
| Soggetti beneficiari | Solo Persone Fisiche (IRPEF) |
| Investimento max annuo | € 100.000 (Risparmio fiscale max € 65.000) |
| Plafond startup | € 300.000 di aiuti totali in 3 anni (Regolamento (UE) 2023/2831) |
| Vincolo temporale | Mantenimento dell’investimento per almeno 3 anni |
| Limitazioni governance | La detrazione massima si calcola su un investimento di €100.000. Se l’investimento porta a una quota superiore al 25%, bisogna verificare se si configura un’impresa “unica” ai fini del de minimis |
L’istanza ex post: l’ultima chiamata per non perdere il bonus
La procedura ordinaria prevede che l’istanza venga presentata tramite la piattaforma MIMIT prima dell’investimento. Tuttavia, è frequente che l’investitore o la società manchino questo passaggio preventivo.
L’istanza ex post è lo strumento che permette di regolarizzare i conferimenti già effettuati. È fondamentale agire tempestivamente perché il beneficio è subordinato alla disponibilità del plafond de minimis della start-up nel momento in cui viene generato il codice COR.
Come presentare l’istanza
Per presentare l’istanza occorre rispettare questi step:
- accesso alla piattaforma. Il legale rappresentante della start-up deve accedere al portale Mimit/Invitalia tramite SPID;
- caricamento dati. Inserimento dell’importo investito e dei dati dell’investitore (inclusa la PEC);
- ottenimento del codice COR. Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) rilascia il codice che certifica la spettanza dei benefici;
- dichiarazione all’investitore. Entro 30 giorni dal conferimento (o dalla regolarizzazione), la start-up deve inviare all’investitore una dichiarazione contenente l’importo e il codice COR.
Lo svantaggio del regime del 65% e la soluzione del contratto fiduciario
Il regime del 65% presenta un aspetto negativo: non ammette investimenti indiretti tramite società veicolo (SPV). Questo ha messo in crisi molti club deal che, per loro natura, aggregano investitori sotto un’unica testata.
L’utilizzo di una società fiduciaria rappresenta, in questi casi, una via d’uscita. Attraverso il mandato fiduciario, la titolarità formale è in capo alla fiduciaria (permettendo una gestione unitaria dei voti e delle exit), ma la titolarità sostanziale resta in capo al singolo investitore persona fisica. Questa configurazione permette di preservare il diritto alla detrazione al 65%, trattando l’investimento come diretto ai fini fiscali.
Documentazione da conservare
Per evitare revoche in caso di controlli dell’Agenzia delle Entrate, l’investitore deve assicurarsi di detenere:
- certificazione della start-up sul rispetto del limite di 3 anni di iscrizione;
- copia del bonifico bancario (il conferimento deve essere in denaro).
- dichiarazione con codice COR ottenuta tramite l’istanza sulla piattaforma Invitalia.
Se la detrazione eccede l’imposta lorda del periodo, è possibile riportare l’eccedenza nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo anno. In alternativa, per gli investimenti post-2024, è possibile utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24.












Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it