La manovra 2026 ha confermato il bonus ristrutturazione casa per il 2026. Anche quest’anno verrà riconosciuto come detrazione IRPEF pari al 50% delle spese sostenute, ma solo per le prime case. Per le abitazioni diverse dalla principale, invece, l’aliquota è ridotta. Le stesse regole valgono per i condomini, per i quali l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni precise.
Indice
Bonus ristrutturazione casa 2026: detrazioni fiscali al 50% o al 36%?
Come stabilito dalla manovra 2026, lo sconto per la ristrutturazione di casa nel 2026 non è più uniforme, ma dipende dalla destinazione d’uso dell’immobile. Nel dettaglio, viene riconosciuta una detrazione pari al 36% per gli interventi effettuati sulla generalità degli altri immobili (seconde case, immobili a disposizione o locati), mentre la detrazione pari al 50% viene riservata esclusivamente agli interventi effettuati su unità immobiliari destinate ad abitazione principale. In entrambi i casi, il limite massimo di spesa ammesso è pari a 96.000 euro.
| Tipologia di immobile | Aliquota detrazione 2026 | Massimale di spesa |
| Abitazione principale | 50% | € 96.000 |
| Altre abitazioni (seconde case) | 36% | € 96.000 |
È opportuno precisare che per “abitazione principale” si intende l’unità immobiliare nella quale il contribuente ha la sua dimora abituale. In assenza di tale requisito, o nel caso di immobili locati o a disposizione, l’aliquota applicabile scende automaticamente al 36%.
Come funziona
La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Considerando il tetto di spesa di 96.000 euro, per l’abitazione principale, grazie all’aliquota del 50%, il risparmio totale ammonta a 48.000 euro. In termini pratici, si traduce in uno sconto sulle tasse di 4.800 euro ogni anno per un decennio. Per le seconde case, poiché in questo caso l’aliquota scende al 36%, il recupero complessivo è pari a 34.560 euro. La quota che verrà rimborsata annualmente sarà pertanto pari a 3.456 euro.
Estensione ai condomini e gestione dei massimali
Per quanto riguarda i lavori sulle parti comuni condominiali, la detrazione spetta a ciascun condòmino in base alla propria quota millesimale di spesa. Il limite di 96.000 euro per gli interventi sulle singole unità immobiliari è autonomo rispetto a quello previsto per le parti comuni. Di conseguenza, un contribuente può beneficiare della detrazione su una spesa massima per i lavori nel proprio appartamento e, contemporaneamente, sulla propria quota parte dei lavori condominiali (sempre calcolata su un massimale di 96.000 euro per unità).
Per blindare l’aliquota del 50% nei condomini, l’amministratore deve valorizzare correttamente il Campo 25 (flag abitazione principale) nella comunicazione delle spese che va inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2026. In caso di omissione, il sistema applicherà l’aliquota base del 36%.
Interventi ammessi
Gli interventi ammessi al bonus ristrutturazioni 2026 ricalcano sostanzialmente la lista definita dall’articolo 16-bis del TUIR. Sono ammessi, per i singoli appartamenti, gli interventi di manutenzione straordinaria, quali: installazione di ascensori, realizzazione e miglioramento dei servizi igienici, sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia, rifacimento di scale e rampe. È possibile richiedere l’agevolazione anche per il restauro e risanamento conservativo o, comunque, per tutti quegli interventi mirati all’eliminazione del degrado, adeguamento delle altezze dei solai, apertura di finestre per aerazione. Possono essere portati poi in detrazione i lavori di ristrutturazione edilizia (demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, modifica della facciata, realizzazione di mansarde, balconi o trasformazione di soffitte in locali abitabili), quelli per la sicurezza domestica (installazione di porte blindate, grate, sistemi di allarme, videosorveglianza e vetri antisfondamento) e di risparmio energetico (installazione di pannelli fotovoltaici, sistemi di accumulo, pompe di calore e interventi di isolamento termico).
A partire dal 2026, non è più possibile detrarre l’installazione di caldaie a condensazione alimentate esclusivamente a combustibili fossili (gas metano), in linea con le nuove direttive europee “case green”. Restano invece agevolati i sistemi ibridi (pompa di calore + caldaia) o le pompe di calore pure.
Interventi sulle parti comuni (Condomini)
In ambito condominiale, l’agevolazione è più ampia e include anche la manutenzione ordinaria, purché effettuata sulle parti comuni dell’edificio. Sono cioè detraibili i lavori di tinteggiatura pareti e soffitti, rifacimento di intonaci interni, impermeabilizzazione di tetti e terrazze, sostituzione di pavimenti o infissi (anche senza modifiche ai materiali preesistenti), verniciatura delle porte dei garage comuni (riparazione con sostituzione di parti e colori uguali a quelli preesistenti). A questi si affiancano i lavori strutturali e di impianti, ovvero riparazione o sostituzione di cancelli, portoni, caldaie e centrali termiche, impianti fognari, tetti e lastrici solari. Sono ammessi anche gli interventi per l’accessibilità, come l’eliminazione delle barriere architettoniche (montascale, rampe, elevatori).














Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it