L’INPS ha pubblicato il 22 ottobre la circolare n. 108, che spiega come recuperare i contributi del periodo di congedo introdotto per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche.
La notizia è stata ripresa come riguardante dipendenti e autonomi. In realtà la legge n.106 del 18 luglio 2025 tratta le due categorie in commi diversi dello stesso articolo e le conseguenze sono profondamente differenti. Per chi lavora in proprio si rafforza un diritto, ma una tutela resta esclusa.
Legge 106/2025: cosa cambia per i lavoratori autonomi
La disposizione che li riguarda è il comma 3 dell’articolo 1, e opera su una norma preesistente. L’articolo 14, comma 1 della legge n.81 del 22 maggio 2017, il cosiddetto Jobs Act del lavoro autonomo, stabilisce già che la gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente.
La legge n.106/2025 interviene su quel termine: per le malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, la sospensione si applica per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare.
Il periodo, quindi, raddoppia. Ed è un miglioramento concreto per chi affronta terapie lunghe, perché dieci mesi sono una misura compatibile con la durata di molti percorsi oncologici, mentre cinque spesso non lo erano. La disposizione è in vigore dal 9 agosto 2025, data di entrata in vigore della legge.
Come si certifica la malattia
Il comma 2 dell’articolo 1 individua chi rilascia la certificazione: il medico di medicina generale oppure il medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che ha in cura il lavoratore.
Ai fini della verifica e del controllo delle condizioni previste possono essere utilizzati i dati disponibili nel Sistema tessera sanitaria e nel fascicolo sanitario elettronico, secondo le modalità definite dalla normativa vigente.
Quello che la sospensione non dà
Il resto della disciplina dell’articolo 14 resta invariato e sono tre gli elementi che pesano:
- nessun corrispettivo. La sospensione avviene senza diritto al compenso. Il professionista si ferma, ma non percepisce nulla dal committente per quel periodo;
- nessuna copertura previdenziale. Alla sospensione non è associata alcuna contribuzione figurativa. I mesi di assenza restano scoperti sull’estratto conto;
- la clausola sul committente. Il diritto opera “fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente”. È la formula che consente al committente di sciogliersi dal rapporto quando la prestazione, per il tempo in cui resta sospesa, perde per lui utilità. Il rischio economico, in altre parole, resta in capo al professionista.
Il riscatto dei contributi è riservato ai dipendenti
Il congedo riscattabile è quello previsto dal comma 1 dell’articolo 1, che riconosce ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti dalle stesse malattie, un periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore a ventiquattro mesi, durante il quale conservano il posto di lavoro ma non hanno diritto alla retribuzione e non possono svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
La legge stabilisce che quel periodo non sia computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma consenta al dipendente di procedere al riscatto mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria.
La circolare precisa il perimetro in modo esplicito: il periodo oggetto della domanda di riscatto deve collocarsi all’interno di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, in relazione al quale la prestazione lavorativa è stata sospesa in ragione della fruizione del congedo. Un professionista che si avvale della sospensione prevista dal comma 3 non rientra quindi in quella facoltà.
Malattie oncologiche, diritti dei lavoratori: dipendenti vs autonomi
Il confronto fra i due commi restituisce la distanza.
| Lavoratore dipendente, comma 1 | Lavoratore autonomo, comma 3 | |
|---|---|---|
| Durata | Fino a 24 mesi nell’arco della vita lavorativa | Fino a 300 giorni per anno solare |
| Retribuzione o compenso | Assente | Assente |
| Posto di lavoro o rapporto | Conservato | Non si estingue, salvo venir meno dell’interesse del committente |
| Copertura previdenziale | Riscattabile o coperta con prosecuzione volontaria | Non prevista |
| Priorità al lavoro agile dopo il periodo | Sì | Non prevista |
Per il dipendente, in sostanza, la legge costruisce una protezione completa: il posto resta, il periodo coperto è lungo, e il buco contributivo si può chiudere pagando. Per l’autonomo riconosce il diritto di fermarsi più a lungo, ma lascia intatti i due problemi che quel diritto comporta, cioè l’assenza di reddito e l’assenza di contributi.
Come funziona il riscatto per chi ne ha diritto
Per completezza, e perché riguarda anche i professionisti che hanno avuto in passato un rapporto di lavoro dipendente, vale la pena riportare le condizioni fissate dalla circolare. Sono riscattabili i congedi fruiti a partire dal 9 agosto 2025, data di entrata in vigore della legge, entro il limite complessivo di ventiquattro mesi, continuativi o frazionati, nell’arco della vita lavorativa.
Quei periodi non rientrano nel limite di due anni di congedo per gravi e documentati motivi familiari previsto dall’articolo 4, comma 2 della legge 53 del 2000, né nel limite di tre anni di riscatto per i periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 564 del 1996.
Il periodo non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso la gestione in cui si presenta la domanda ma in qualsiasi altra forma di previdenza obbligatoria, comprese le Casse dei liberi professionisti e i regimi previdenziali dell’Unione europea o di Stati convenzionati.
L’INPS ha inoltre adottato un’interpretazione estensiva: tenuto conto dell’intenzione del legislatore di garantire la più ampia tutela e dell’affidamento ingenerato dalla parola “riscatto”, l’assicurato può optare fra il riscatto e la prosecuzione volontaria.
Domande frequenti
La sospensione dell’esecuzione della prestazione svolta in via continuativa per un committente, per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare.
Sì. L’articolo 14 della legge 81 del 2017 prevedeva già la sospensione per gravidanza, malattia e infortunio, ma con un limite di centocinquanta giorni per anno solare.
No. La sospensione avviene senza diritto al corrispettivo.
No. Non è prevista alcuna contribuzione figurativa e il riscatto introdotto dalla legge riguarda il congedo dei lavoratori dipendenti.
La norma fa salva l’ipotesi del venir meno dell’interesse del committente.
Il medico di medicina generale o il medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che ha in cura il lavoratore.
Dal 9 agosto 2025, data di entrata in vigore della legge. La disciplina dei permessi retribuiti prevista dall’articolo 2, riservata ai lavoratori dipendenti, si applica invece dal 1° gennaio 2026.
I lavoratori dipendenti, pubblici o privati, per periodi fruiti dal 9 agosto 2025 ed entro il limite di ventiquattro mesi nell’arco della vita lavorativa.














Ivana Zimbone
Direttrice responsabile