Il committente unico fa perdere il forfettario? Cosa prevede la legge e quando scatta l’esclusione

La monocommittenza non è vietata, ma il rapporto con l’attuale o il precedente datore di lavoro può diventare una causa di esclusione. Le tre condizioni che devono coesistere e le verifiche da fare prima di aprire partita IVA.

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Avere un solo cliente non fa perdere il regime forfettario. La legge non pone alcun limite al numero di committenti e un professionista può lavorare per uno solo restando tranquillamente nel regime agevolato. Il problema nasce quando quel cliente è il datore di lavoro attuale o lo è stato di recente. In quel caso scatta una causa di esclusione prevista dalla legge e la permanenza nel forfettario viene compromessa. A spiegare a Partitaiva.it come funziona è Giampiero Teresi, tributarista di Regime-Forfettario.it.

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Quando scatta la causa ostativa per il committente unico 

Giampiero Teresi chiarisce quali requisiti devono coesistere perché il rapporto con l’attuale o precedente datore di lavoro possa determinare l’esclusione dal regime agevolato e quali eccezioni prevede la normativa. 

“Va chiarito subito un equivoco molto diffuso -esordisce il consulente-. Avere un unico committente, di per sé, non è vietato e non fa perdere il regime forfettario. La legge non pone alcun limite al numero di clienti. Un professionista può lavorare anche per un solo cliente e restare tranquillamente forfettario, purché quel cliente non sia il suo datore di lavoro attuale o un ex datore di lavoro recente”.

Giampiero Teresi

“La causa ostativa è prevista dall’art. 1, comma 57, lettera d-bis, della Legge n. 190/2014, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019. Il suo scopo, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, è evitare la trasformazione artificiosa di rapporti di lavoro dipendente in rapporti di lavoro autonomo, per far pagare meno tasse e contributi su quello che, nella sostanza, è lo stesso lavoro di prima”.

Perché scatti la causa ostativa devono verificarsi congiuntamente tre condizioni

Come spiega il consulente, la causa ostativa non scatta automaticamente solo perché il professionista lavora per un solo cliente. “Devono verificarsi queste condizioni:

  • un rapporto di lavoro dipendente o assimilato (ad esempio una collaborazione coordinata e continuativa) in corso con il committente, oppure intercorso con lui nei due periodi d’imposta precedenti;
  • l’attività deve essere svolta in via prevalente nei confronti di quel soggetto: secondo la circolare n. 9/E del 2019, la prevalenza c’è quando da lui deriva più del 50% dei ricavi o compensi dell’anno. Il calcolo va fatto sui compensi effettivamente percepiti, secondo il principio di cassa che governa il regime forfettario, e non sulle fatture emesse;
  • il committente deve essere il datore di lavoro stesso oppure un soggetto a esso direttamente o indirettamente riconducibile (ad esempio una società controllata, controllante o dello stesso gruppo): non basta quindi “cambiare intestazione” della fattura per aggirare la norma”.

Quando si può mantenere il forfettario: le eccezioni previste dalla legge 

“Un aspetto importante riguarda la tempistica: la prevalenza si verifica alla fine dell’anno in cui si applica il regime, perché solo allora si conosce il totale dei compensi – prosegue Teresi –. Se la condizione risulta integrata, il contribuente esce dal forfettario a partire dall’anno successivo. Questo però non deve far pensare a un anno gratis: è proprio l’anno su cui si misura la prevalenza”.

È la ragione per cui il controllo va fatto in corso d’anno e non a consuntivo: finché l’esercizio è aperto, la percentuale si può ancora modificare acquisendo altri clienti.

La norma e la prassi prevedono anche alcune eccezioni, specifica l’esperto. “La causa ostativa non opera per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di una professione: il classico praticante che, una volta abilitato, continua a collaborare con lo studio. L’Agenzia ha inoltre chiarito che non opera per chi è andato in pensione per obbligo di legge e poi continua a lavorare, da autonomo, per l’ex datore di lavoro”.

Diverso, secondo il consulente, è il caso di chi lascia volontariamente il posto o viene licenziato: “Lì il periodo di sorveglianza di due anni si applica pienamente”.

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Quali verifiche fare per mantenere il regime forfettario

Il rapporto con il committente richiede verifiche sia al momento dell’apertura della partita IVA sia durante la gestione dell’attività. IGiampiero Teresi illustra i controlli da effettuare per individuare eventuali cause ostative e valutare le condizioni per restare nel regime agevolato. “Suggerisco di ragionare per passaggi, sia all’apertura della partita IVA sia nel corso di ogni anno:

  1. ricostruire la propria storia lavorativa degli ultimi due anni. Occorre elencare tutti i datori di lavoro con cui c’è stato un rapporto di lavoro dipendente o assimilato nell’anno in corso e nei due anni precedenti, compresi i contratti brevi, a termine o di collaborazione, che spesso vengono dimenticati;
  2. verificare chi sono davvero i propri committenti. Bisogna controllare se il cliente coincide con un ex datore di lavoro oppure se appartiene allo stesso gruppo societario o è comunque a esso riconducibile. Una semplice visura camerale può già dare molte risposte;
  3. monitorare il fatturato durante l’anno, non solo a dicembre. Se tra i clienti c’è un ex datore di lavoro (degli ultimi due anni), è utile tenere sotto controllo, mese per mese, quale percentuale dei compensi proviene da lui. Se si avvicina al 50%, c’è ancora tempo per diversificare la clientela prima della chiusura dell’anno;
  4. controllare la data di cessazione del rapporto di lavoro. Il “periodo di sorveglianza” riguarda i due periodi d’imposta precedenti: una volta trascorsi, si può lavorare anche esclusivamente per l’ex datore di lavoro senza perdere il regime. A volte, programmare con attenzione la data di inizio dell’attività fa la differenza;
  5. verificare se si rientra in un’eccezione. Pratica professionale obbligatoria o pensionamento obbligatorio per legge sono situazioni che vanno documentate con cura, perché in caso di controllo sarà il contribuente a doverle dimostrare;
  6. non dimenticare gli altri requisiti. Accanto a questa causa ostativa restano le altre condizioni del regime: il limite dei ricavi e compensi e la soglia di reddito da lavoro dipendente o assimilato prevista dalla lettera d-ter) dello stesso comma 57. Chi ha ancora un impiego da dipendente deve verificare entrambi gli aspetti.

Su quest’ultimo punto vale la pena una precisazione temporale. La soglia strutturale prevista dalla norma è di 30.000 euro, ma per il 2025 e il 2026 opera un innalzamento temporaneo a 35.000 euro, disposto dalla legge di bilancio 2025 ed esteso dalla legge di bilancio 2026. Nessuna disposizione copre al momento il 2027: senza un nuovo intervento, dal prossimo anno tornerebbe applicabile il limite di 30.000 euro.

Quando la partita IVA nasconde un rapporto da dipendente 

Infine, il consulente dà un consiglio che va oltre l’aspetto fiscale. “In presenza di un unico committente, specie se ex datore di lavoro, è bene prestare attenzione anche alle modalità concrete con cui si lavora. Orari imposti, postazione fissa in azienda, direttive puntuali e assenza di reale autonomia organizzativa possono far emergere, sul piano giuslavoristico e contributivo, il rischio di riqualificazione del rapporto come lavoro subordinato. Il regime forfettario è un’ottima opportunità, ma deve accompagnare un’attività autonoma vera, non un lavoro dipendente travestito”.

E conclude: “In caso di dubbio, il mio suggerimento è sempre lo stesso: fare queste verifiche prima di aprire la partita IVA o di accettare un incarico, perché scoprire la causa ostativa a posteriori significa perdere il regime e dover rivedere l’intera pianificazione fiscale”.

Cosa succede se viene meno il diritto al regime agevolato

Quando si verifica la causa ostativa legata al rapporto con il datore di lavoro, il regime forfettario cessa dall’anno successivo. Il professionista deve quindi applicare il regime fiscale ordinario dall’anno successivo, secondo quanto chiarito dalla circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate, con i relativi obblighi in materia di IVA, contabilità e determinazione del reddito. 

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Natalia Piemontese

Giornalista

Giornalista pubblicista con una specializzazione verticale nell'analisi del mercato del lavoro e delle libere professioni. Mi occupo di trasformare scenari socio-economici complessi in asset editoriali, basati sul rigore giornalistico e sulla decodifica dei dati.

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