Split payment prorogato al 2029, resta fuori chi fattura con ritenuta d’acconto: come funziona

Il meccanismo resta in vigore per altri tre anni, ma il perimetro è più stretto di quanto si creda. Decisiva non è la professione, ma la ritenuta. Fuori anche le società quotate dal 2025.

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Lo split payment continuerà ad applicarsi fino al 30 giugno 2029. La proroga, attesa per mesi, si è chiusa con la decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del Consiglio del 10 luglio 2026, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 15 luglio. Il rinnovo, però, non cambia chi è tenuto ad applicare il meccanismo. Ed è su quel punto che circolano più equivoci, perché il perimetro si è ristretto due volte negli ultimi anni e molte ricostruzioni restano ferme alla versione precedente.

Split payment, i professionisti sono fuori

Chi emette fattura con ritenuta d’acconto non applica lo split payment, nemmeno quando il destinatario è una pubblica amministrazione o uno degli altri soggetti interessati dal meccanismo. L’esclusione deriva dall’articolo 12 del decreto legge 87 del 2018, il cosiddetto “decreto Dignità”, che ha inserito nell’articolo 17-ter del DPR 633 del 1972 il comma 1-sexies: le disposizioni dell’articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25 del DPR 600 del 1973.

La vicenda ha una storia che spiega perché l’equivoco sopravviva ancora. Nella disciplina originaria del 2015 i compensi soggetti a ritenuta erano già esclusi. Il decreto legge 50 del 2017 aveva abrogato quella esclusione, estendendo lo split payment anche ai professionisti a partire dal 1° luglio 2017. Il decreto Dignità l’ha ripristinata dal 14 luglio 2018.

La ragione dell’intervento era la doppia penalizzazione finanziaria: il professionista subiva la ritenuta sul compenso e contemporaneamente non incassava l’IVA, finendo per anticipare l’imposta e accumulare crediti verso lo Stato. Oggi, quindi, il professionista che fattura a un ente pubblico espone l’IVA in via ordinaria e la incassa, al netto della ritenuta d’acconto.

Secondo la lettura prevalente l’esclusione non si estende ad agenti, rappresentanti e mediatori, perché le loro provvigioni scontano la ritenuta prevista dall’articolo 25-bis, che il comma 1-sexies non richiama.

Anche le società quotate sono uscite

Il secondo restringimento riguarda le grandi società. Le società quotate nell’indice FTSE MIB erano state incluse nel perimetro dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/784, che aveva esteso lo split payment oltre le sole pubbliche amministrazioni. Sono però uscite dal campo di applicazione a decorrere dal 1° luglio 2025, per effetto della decisione di esecuzione (UE) 2023/1552.

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Chi resta dentro

Il comma 1 dell’articolo 17-ter riguarda le pubbliche amministrazioni, individuate per rinvio alla normativa sulla finanza pubblica. Per queste non esiste un elenco dedicato: si consulta l’Indice delle pubbliche amministrazioni. Il comma 1-bis individua analiticamente gli altri soggetti: enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale del fondo di dotazione non inferiore al 70%; società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri; enti o società controllate dalle amministrazioni centrali, da quelle locali e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza; enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% dalle amministrazioni pubbliche.

Per questi ultimi la verifica è puntuale e annuale: il dipartimento delle Finanze pubblica gli elenchi entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l’anno successivo. Quelli validi per il 2026 sono aggiornati al 20 ottobre 2025 e si consultano nell’area dedicata del portale del dipartimento.

Restano dentro anche i professionisti nei casi in cui il compenso non sia soggetto a ritenuta: l’esclusione del comma 1-sexies è agganciata alla ritenuta, non alla qualifica soggettiva.

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Split payment, come funziona per chi lo applica

Il fornitore che rientra nel meccanismo emette la fattura esponendo l’imposta ma senza addebitarla, riportando sul documento la dicitura “scissione dei pagamenti”. L’ente committente trattiene la quota corrispondente all’IVA, la versa direttamente all’erario e liquida al fornitore il solo imponibile.

Il contraltare è un problema di liquidità che la stessa decisione riconosce: i fornitori, non potendo compensare l’IVA versata a monte con quella percepita sulle cessioni, possono trovarsi costantemente in posizione creditoria e devono chiedere il rimborso. Secondo le informazioni fornite dall’Italia, i soggetti passivi che effettuano operazioni soggette alla misura hanno diritto a ricevere il pagamento dei relativi crediti IVA in via prioritaria, entro il limite del credito derivante da tali operazioni.

La decisione colloca inoltre lo split payment in un quadro più ampio: è una misura ex ante, complementare alla fatturazione elettronica obbligatoria autorizzata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/593, che opera invece come misura ex post.

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Cosa prevede la proroga

La decisione di luglio interviene sulla precedente decisione di esecuzione (UE) 2017/784, modificandone due date: all’articolo 3, secondo paragrafo, il termine per la relazione passa dal 30 settembre 2024 al 30 settembre 2027; all’articolo 5, la durata dell’autorizzazione passa dal 30 giugno 2026 al 30 giugno 2029.

Lo split payment costituisce una deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto: per applicarlo l’Italia necessita di un’autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea, che va rinnovata alla scadenza.

L’Italia aveva chiesto, con lettera protocollata dalla Commissione il 9 ottobre 2025, di continuare ad applicare la misura fino al 31 dicembre 2029. Il Consiglio ha concesso un orizzonte più breve.

Gli effetti della decisione decorrono dal giorno della notifica, ma l’autorizzazione è concessa con effetto dal 1° luglio 2026. Il considerando 12 ne spiega la ragione: garantire l’applicazione ininterrotta della misura e la certezza del diritto per quanto riguarda il periodo d’imposta, nel rispetto delle legittime aspettative dei soggetti interessati, che avevano continuato ad applicare il regime nazionale dopo la scadenza. Non si è prodotto quindi alcun vuoto normativo.

Perché potrebbe essere l’ultima

Nei considerando della decisione il Consiglio inserisce un passaggio che delinea la tendenza per i prossimi anni. In passato, vi si ricorda, l’Italia si è ripetutamente impegnata a non chiedere il rinnovo della misura speciale una volta attuato pienamente il pacchetto di misure che intendeva applicare. L’Italia ritiene tuttavia che la misura, tenuto conto della sua efficacia e delle sinergie con altre misure applicate, in particolare con l’obbligo di fatturazione elettronica, debba essere prorogata per evitare una regressione negli sforzi compiuti.

Il Consiglio concede la proroga, ma aggiunge una condizione di prospettiva: poiché le autorizzazioni per misure speciali che derogano alle norme generali in materia di IVA costituiscono una soluzione di ultima istanza, l’Italia dovrebbe rafforzare gli strumenti convenzionali per combattere e prevenire le frodi e le evasioni fiscali in materia di IVA e, se del caso, introdurne di nuovi, per evitare la necessità di un’ulteriore proroga.

La relazione attesa entro il 30 settembre 2027 è il banco di prova: dovrà affrontare la situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi, compreso il tempo medio necessario per i rimborsi, e l’efficacia della misura speciale e di ogni altra misura attuata per contrastare frode ed evasione, con l’elenco di quelle misure e le relative date di entrata in vigore.

Domande frequenti

I professionisti devono applicare lo split payment?

No, quando i compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a titolo di acconto. L’esclusione è prevista dal comma 1-sexies dell’articolo 17-ter del DPR 633 del 1972.

Da quando sono esclusi?

Dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del decreto legge 87 del 2018.

Le società quotate rientrano nel meccanismo?

No. Le società dell’indice FTSE MIB sono uscite dal perimetro dal 1° luglio 2025.

Fino a quando resta in vigore lo split payment?

Fino al 30 giugno 2029, in forza della decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del Consiglio.

C’è stata un’interruzione fra il 30 giugno e il 10 luglio 2026?

No. L’autorizzazione produce effetti dal 1° luglio 2026 e il meccanismo si è applicato senza soluzione di continuità.

Come si verifica se un ente rientra nel meccanismo?

Per le pubbliche amministrazioni si consulta l’Indice delle pubbliche amministrazioni. Per enti, fondazioni e società del comma 1-bis si consultano gli elenchi pubblicati dal dipartimento delle Finanze entro il 20 ottobre di ogni anno, validi per l’anno successivo.

Gli elenchi cambiano ogni anno?

Sì. Vengono aggiornati e pubblicati entro il 20 ottobre con effetti per l’anno seguente: quelli in vigore nel 2026 sono aggiornati al 20 ottobre 2025.

Perché serve un’autorizzazione europea?

Perché il meccanismo deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE.

L’Italia aveva chiesto una proroga più lunga?

Sì. Con lettera protocollata il 9 ottobre 2025 aveva chiesto di applicare la misura fino al 31 dicembre 2029.

Ci saranno altre proroghe?

Il Consiglio invita l’Italia a rafforzare gli strumenti ordinari di contrasto a frode ed evasione per evitare la necessità di un’ulteriore proroga, ricordando che le deroghe alle norme generali sull’IVA sono una soluzione di ultima istanza.

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Ivana Zimbone

Direttrice responsabile

Direttrice responsabile di Partitaiva.it e della rivista filosofica "Vita Pensata". Giornalista pubblicista, SEO copywriter e consulente di comunicazione, mi sono laureata in Filosofia - con una tesi sul panorama dell'informazione nell'era digitale - e in Filologia moderna. Ho cominciato a muovere i primi passi nel giornalismo nel 2018, lavorando per la carta stampata e l'online. Mi occupo principalmente di inchieste e approfondimenti di economia, impresa, temi sociali e condizione femminile. Nel 2024 ho aperto un blog dedicato alla comunicazione e al giornalismo digitale.

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