L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le regole con cui chiude d’ufficio le partite IVA considerate inattive. Il provvedimento del direttore n. 277710 del 12 ottobre 2026 modifica la disciplina introdotta nel dicembre 2019 e interviene su tre fronti: i criteri con cui le posizioni vengono individuate, il modo in cui il contribuente viene avvisato e la possibilità di rimediare.
Il presupposto resta quello dell’articolo 35, comma 15-quinquies, del DPR 633 del 1972: la chiusura riguarda i soggetti che, sulla base dei dati in possesso dell’amministrazione, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività d’impresa, artistiche o professionali. Riguarda quindi una platea più ampia di quanto il termine “inattive” suggerisca: non solo chi ha smesso, ma anche chi ha un’attività sospesa, chi sta fra due progetti, chi ha aperto la posizione per un’occasione che non si è concretizzata.
Partite IVA inattive: come vengono individuate le posizioni
Il primo cambiamento riguarda i riscontri. Il provvedimento del 2019 si basava sulla verifica delle dichiarazioni non presentate. La nuova formulazione del sottoparagrafo 2.1 stabilisce che le partite IVA inattive siano individuate sulla base di riscontri automatizzati effettuati sulle informazioni disponibili nell’anagrafe tributaria, comprese quelle relative alle fatture elettroniche, ai corrispettivi telematici e ai versamenti effettuati tramite riscossione spontanea.
L’amministrazione non guarda più soltanto se una dichiarazione è stata presentata, ma se ci sono tracce concrete di attività: una fattura emessa, un corrispettivo trasmesso, un versamento spontaneo. Il provvedimento precisa, nella sezione sul trattamento dei dati, che i riscontri automatizzati non comportino in alcun modo l’assunzione di decisioni e provvedimenti basati unicamente su di essi.
Restano invariati due elementi della disciplina del 2019. La chiusura avviene in modalità centralizzata. E per i soggetti diversi dalle persone fisiche, quando dagli elementi registrati in anagrafe tributaria non emergano evidenze atte a supporre l’operatività del soggetto, si procede contestualmente all’estinzione del codice fiscale: è la ragione per cui le disposizioni sull’opposizione e sulla riattivazione nominano sempre il codice fiscale accanto alla partita IVA.
L’avviso non arriva più per raccomandata
Il sottoparagrafo 2.4 prevede che la comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio sia inviata al domicilio digitale del titolare, previsto dall’articolo 60-ter del DPR 600 del 1973, oppure, in sua assenza, al domicilio digitale del rappresentante. Solo in caso di indisponibilità di entrambi si procede con raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio fiscale risultante in Anagrafe tributaria.
Il sottoparagrafo 2.5 aggiunge due canali ulteriori. La comunicazione è consultabile nella sezione “L’Agenzia scrive” del cassetto fiscale e la disponibilità del documento è comunicata mediante avviso nell’area riservata. Solo se il destinatario è una persona fisica, inoltre, viene trasmesso un messaggio al titolare o al rappresentante tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, cioè l’app IO. Questo non avviene, tuttavia, nel caso il destinatario sia una società o un ente.
Il termine di chiusura della partita IVA decorre anche senza lettura dell’avviso
Il sottoparagrafo 2.6 stabilisce che la chiusura della partita IVA è effettuata a decorrere dal 60esimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione oppure, in caso di impossibilità di consegna, dalla data di messa a disposizione della stessa nell’area riservata.
Significa che una PEC scaduta, non rinnovata o semplicemente mai controllata non blocca il procedimento: il termine decorre ugualmente, a partire dal momento in cui il documento viene reso disponibile online. È lo stesso principio che vale per le notifiche digitali in generale, con tutte le conseguenza che ciò implica. In questo caso, è facile che chi non verifichi quotidianamente il proprio domicilio digitale e il cassetto fiscale possa scoprire il procedimento di chiusura solo quando questa sia già avvenuta.
Per i titolari persone fisiche l’avviso su app IO è un canale in più e vale la pena assicurarsi che le notifiche dell’applicazione siano attive.
Chiusura d’ufficio partita IVA: come opporsi entro 60 giorni
Il sottoparagrafo 2.7 disciplina la fase di contraddittorio. Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente che non ritenga legittima la chiusura della partita IVA e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, l’eventuale estinzione del codice fiscale, può rivolgersi a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate per fornire i necessari chiarimenti in merito alla propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini IVA.
Due elementi facilitano la procedura: ci si può rivolgere a qualunque ufficio, non necessariamente a quello di competenza territoriale, e quello che si deve dimostrare è di essere soggetto attivo ai fini IVA.
La riattivazione retroattiva
Il nuovo sottoparagrafo 2.8 prevede che, decorsi i 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente che non ritenga legittima la chiusura possa rivolgersi a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia per richiederne motivatamente la riattivazione.
Il sottoparagrafo 2.9 stabilisce che l’ufficio, verificate le argomentazioni e l’eventuale documentazione prodotta, può riattivare la partita IVA e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l’eventuale codice fiscale estinto. E precisa l’effetto: la riattivazione ha effetto dalla data originaria di apertura della partita IVA e, nel caso del codice fiscale dalla data originaria di attribuzione, senza soluzione di continuità.
Dunque, non viene aperta una nuova posizione, ma viene ripristinata quella esistente come se non fosse mai stata chiusa e il periodo intermedio non genera un vuoto. Va però segnalato un limite: la riattivazione non è automatica. Il provvedimento la subordina alla verifica dell’ufficio sulle argomentazioni e sulla documentazione prodotte. Occorre quindi motivare e documentare l’effettivo esercizio dell’attività.
Cosa conviene fare
Le partite IVA devono dunque attenzionare:
- il domicilio digitale. Chi ha una PEC scaduta, non rinnovata o riferita a un vecchio gestore dovrebbe regolarizzarla, perché è il canale su cui l’Agenzia invia la comunicazione e anche quello da cui decorre il termine;
- il cassetto fiscale. La sezione “L’Agenzia scrive” va controllata periodicamente, perché è lì che il documento viene reso disponibile a prescindere dall’esito della consegna;
- la propria posizione, se effettivamente poco movimentata. Se l’attività prosegue, anche in misura ridotta, conviene che ne resti traccia nei flussi che l’Agenzia ora considera (fatture elettroniche, corrispettivi, versamenti). Se invece l’attività è cessata davvero, la chiusura volontaria resta preferibile a quella d’ufficio, perché avviene nei tempi e nei modi scelti dal contribuente.
Va infine ricordato che la chiusura della posizione non incide sulle verifiche: il provvedimento fa salvi espressamente i poteri di controllo e accertamento dell’amministrazione finanziaria.
Domande frequenti
Quando, sulla base dei dati in suo possesso, il soggetto risulta non aver esercitato attività d’impresa, artistiche o professionali nelle tre annualità precedenti.
Al domicilio digitale del titolare o, in sua assenza, del rappresentante. Solo se entrambi non sono disponibili si procede con raccomandata. Il documento è comunque consultabile nella sezione “L’Agenzia scrive” del cassetto fiscale, con avviso nell’area riservata e, per le sole persone fisiche, un messaggio su app IO.
Dal ricevimento della comunicazione oppure, in caso di impossibilità di consegna, dalla data di messa a disposizione nell’area riservata.
Rivolgendosi entro 60 giorni a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia, fornendo chiarimenti sulla propria posizione di soggetto attivo ai fini IVA.
Sì. Decorsi i 60 giorni si può chiedere motivatamente la riattivazione a qualsiasi ufficio territoriale. La riattivazione ha effetto dalla data originaria di apertura, senza soluzione di continuità.
No. È subordinata alla verifica dell’ufficio sulle argomentazioni e sulla documentazione prodotte dal contribuente.
Sì. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in assenza di evidenze che facciano supporre l’operatività, si procede contestualmente all’estinzione del codice fiscale, riattivabile con la stessa procedura.
Le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, comprese quelle su fatture elettroniche, corrispettivi telematici e versamenti effettuati tramite riscossione spontanea.













Ivana Zimbone
Direttrice responsabile