Chi ha contributi previdenziali arretrati e sta valutando di mettersi in regola ha poche ore per decidere. Da mercoledì 16 settembre cambiano le regole del gioco: salgono gli interessi per chi chiede una rateazione e salgono le sanzioni per chi ha versato in ritardo. A stabilirlo è la circolare n. 98 dell’11 settembre 2026, con cui la Direzione centrale entrate dell’INPS recepisce la decisione di politica monetaria assunta dalla Banca centrale europea il 10 settembre.
Dentro il provvedimento, però, c’è anche l’informazione che interessa di più i lavoratori autonomi in ritardo con i versamenti: sullo stesso debito, la sanzione può essere dell’8,15% o del 2,65% a seconda di quando e come si paga.
Perché le sanzioni INPS si muovono con la BCE
La BCE ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, l’ex Tasso ufficiale di riferimento, che dal 16 settembre 2026 è pari al 2,65%. Quel tasso è il parametro cui la legge àncora sia gli interessi di dilazione e differimento, sia le sanzioni civili previste dall’articolo 116, comma 8, della legge n. 388 del 2000. Quando si muove il primo, si muovono le seconde.
La variazione riguarda le somme dovute a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Il perimetro comprende quindi anche le posizioni dei lavoratori autonomi, dagli iscritti alla Gestione separata agli artigiani e commercianti.
Rateizzare i debiti contributivi: cosa cambia
L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili sale al 4,65% annuo. Il nuovo tasso si applica alle rateazioni presentate a partire dal 16 settembre 2026. Chi ha già un piano di ammortamento emesso e notificato in base al tasso precedente non subisce però modifiche: in questo caso, restano le condizioni originarie.
Analogo aumento per l’interesse di differimento, anch’esso al 4,65%, che nei casi di autorizzazione al rinvio del termine di versamento si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2026.
Il paradosso: rateizzare costa meno rispetto a marzo 2026
Letto da solo, il rialzo sembra una cattiva notizia. Nel quadro più ampio, è possibile affermare che rateizzare oggi costi molto meno di quanto costasse fino a marzo. L’interesse di dilazione si ottiene sommando al tasso BCE una maggiorazione fissa, stabilita in sei punti dal 1996. L’articolo 14 del decreto legge n.38 del 27 marzo 2026 l’ha ridotta a due punti.
Senza quell’intervento, con il tasso BCE al 2,65% la dilazione si attesterebbe oggi all’8,65%. Con la nuova maggiorazione si ferma al 4,65%: quasi la metà. L’INPS aveva dato conto della modifica con la circolare n. 39 del 2 aprile 2026.
Omissione contributiva: la sanzione sale all’8,15%
Per il mancato o ritardato pagamento di contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o dalle registrazioni obbligatorie, la sanzione civile passa all’8,15% annuo, dato dal tasso BCE del 2,65% maggiorato di 5,5 punti. Il limite massimo resta il 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Il ravvedimento al 2,65% e le sue tre condizioni
Dal 1° settembre 2024, per effetto dell’articolo 30 del decreto legge n. 19/2024, esiste un ravvedimento operoso che elimina del tutto la maggiorazione di 5,5 punti. La circolare n. 98 ne aggiorna la misura, che dal 16 settembre è pari al 2,65% annuo. Le condizioni sono tre e devono ricorrere tutte insieme:
- il pagamento deve avvenire entro 120 giorni dalla scadenza di legge;
- il versamento deve essere effettuato in unica soluzione;
- l’iniziativa deve essere spontanea, cioè precedere qualsiasi contestazione o richiesta da parte degli enti impositori.
Se anche una sola manca, si torna all’8,15%. Per il funzionamento pratico dell’istituto, il riferimento resta la circolare INPS n. 90 del 4 ottobre 2024.
Evasione contributiva, nessuno sconto
L’evasione è invece una situazione completamente differente. Riguarda registrazioni, denunce o dichiarazioni omesse o non conformi al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare, mediante occultamento di rapporti di lavoro, retribuzioni o redditi prodotti. In questi casi la sanzione ordinaria è del 30% annuo, con tetto al 60% dei contributi non versati.
Anche qui, tuttavia, la legge prevede una via d’uscita per chi denuncia spontaneamente la propria situazione debitoria, prima di contestazioni e comunque entro dodici mesi dalla scadenza. In quel caso la sanzione degrada alla misura dell’omissione, quindi all’8,15%, se il versamento avviene in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia; sale al 10,15% se avviene entro 90 giorni.
In queste ipotesi di denuncia spontanea il tetto massimo scende al 40%, non resta al 60%.
| Fattispecie | Aliquota dal 16 settembre | Tetto |
|---|---|---|
| Interesse di dilazione | 4,65% | — |
| Interesse di differimento | 4,65% | — |
| Omissione contributiva | 8,15% | 40% |
| Ravvedimento entro 120 giorni | 2,65% | 40% |
| Evasione ordinaria | 30% | 60% |
| Evasione denunciata, pagamento entro 30 giorni | 8,15% | 40% |
| Evasione denunciata, pagamento entro 90 giorni | 10,15% | 40% |
| Procedure concorsuali, omissione | 2,65% | — |
| Procedure concorsuali, evasione | 4,65% | — |
Nelle procedure concorsuali la riduzione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi e delle spese. Dal 16 settembre il parametro di riferimento torna a essere il tasso BCE, superiore all’interesse legale fissato per il 2026 all’1,60%.
Un esempio concreto
Per comprendere meglio, si prenda una libera professionista iscritta alla Gestione separata e non assicurata presso altre forme pensionistiche obbligatorie, con un reddito imponibile di 15.000 euro. Applicando l’aliquota del 26,07% fissata per il 2026 dalla circolare INPS n. 8 del 3 febbraio, i contributi dovuti ammontano a circa 3.910 euro. La scadenza viene mancata e il versamento avviene con ritardo.
| Quando paga | Sanzione applicata | Costo |
|---|---|---|
| Al 112° giorno, in unica soluzione e spontaneamente | 2,65% | circa 32 euro |
| Al 120° giorno, stesse condizioni | 2,65% | circa 34 euro |
| Al 121° giorno | 8,15% | circa 106 euro |
| Dopo un anno | 8,15% | circa 319 euro |
Il salto tra il 120esimo e il 121esimo è fondamentale: superato il termine, la maggiorazione di 5,5 punti non colpisce solo i giorni successivi, ma l’intero periodo di ritardo. Ventiquattro ore fanno triplicare il conto. Il tetto massimo resta il 40% dei contributi non versati, in questo caso poco più di 1.560 euro.
Vale infine la pena ricordare che la sanzione civile assorbe il costo del ritardo: sui contributi tardivi non si aggiungono gli interessi previsti dall’articolo 1282 del codice civile. Ovviamente, gli importi indicati hanno soltanto valore esemplificativo, perché il conteggio effettivo è determinato esclusivamente dall’istituto. Chi è iscritto a una cassa di categoria o è titolare di pensione applica aliquote diverse, con risultati differenti.
Domande frequenti
Dal 16 settembre 2026, data di decorrenza del nuovo tasso BCE al 2,65%.
No. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedente non subiscono modificazioni.
Quando il pagamento avviene entro 120 giorni dalla scadenza, in unica soluzione e spontaneamente, prima di contestazioni o richieste degli enti impositori.
L’omissione riguarda contributi non versati ma comunque rilevabili dalle denunce obbligatorie. L’evasione presuppone l’occultamento, tramite denunce omesse o non veritiere, ed è sanzionata al 30%.
Perché la maggiorazione applicata al tasso BCE è stata ridotta da sei a due punti dal decreto legge n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026.













Ivana Zimbone
Direttrice responsabile