Congedo parentale 2026, come funziona per partite IVA e dipendenti: i chiarimenti INPS

Le regole per i liberi professionisti sono diverse.

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congedo parentale dipendenti e autonomi

Con la manovra 2026 il legislatore è intervenuto cambiando le modalità di fruizione del congedo parentale nel 2026. La misura è stata infatti estesa, ma il calcolo è diverso a seconda di chi ne beneficia. Possono richiederlo tutti i genitori lavoratori, tuttavia il periodo entro il quale se ne può usufruire cambia per gli iscritti alla Gestione separata e gli autonomi in generale.

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Congedo parentale nel 2026: novità e cosa cambia

Per i nuovi nati nel 2026, il congedo parentale può essere fruito entro i primi 14 anni di vita del figlio, a partire dalla fine del periodo di congedo di maternità per la lavoratrice dipendente e dalla data di nascita per il lavoratore dipendente padre. Le stesse regole valgono in caso di adozione o di affidamento, ma il periodo inizia a decorrere dall’ingresso in famiglia del minore e si interrompe, comunque, oltre il raggiungimento della maggiore età.

Queste novità introdotte dalla manovra 2026 decorrono dal 1° gennaio e interessano solo i lavoratori con contratto subordinato. Per i liberi professionisti valgono regole diverse.

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Come funziona per le partite IVA

Come specificato dal messaggio INPS pubblicato il 26 gennaio 2026, per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata, il limite resta fissato a 12 anni, sia che si tratti di un evento nascita, sia che si tratti dell’ingresso del minore in famiglia per adozione o affidamento preadottivo. Per i lavoratori autonomi, invece, la finestra temporale è più breve e il diritto al congedo può essere esercitato esclusivamente entro il primo anno di vita del bambino o, analogamente, entro il primo anno dall’arrivo del minore in casa in caso di adozione o affidamento.

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Come fare domanda

La domanda di congedo parentale deve essere presentata in via telematica sul sito web INPS, accedendo al portale tramite credenziali SPID, CIE o CNS. Il servizio da utilizzare è denominato “domande di maternità e paternità”. I beneficiari possono chiamare il contact center integrato dell’Istituto, al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 (da rete mobile, a pagamento secondo la propria tariffa), facendosi assistere nell’invio della richiesta. In alternativa, è possibile rivolgersi agli enti di patronato che offrono supporto gratuito per la compilazione e l’invio telematico della pratica.

Dall’8 gennaio 2026, il sistema online è stato configurato per accettare le domande che riguardano figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni (o entro 14 anni dall’ingresso in famiglia per adozioni/affidamenti). In questo caso, i genitori che hanno a disposizione ancora periodi di congedo da utilizzare, possono ripresentare domanda se rientrano tra i beneficiari per cui vale la nuova estensione.

Inoltre, chi ha fatto domanda per il congedo nei primi giorni dell’anno – quando la procedura online non era ancora aggiornata – può inviare nuovamente la richiesta, per permettere all’Istituto di rivedere la propria posizione, allineandola alle novità introdotte.

Documentazione e tempistiche

Per completare l’invio è necessario avere a portata di mano il codice fiscale del bambino e le date esatte del periodo di astensione richiesto. Di norma, la domanda va presentata prima dell’inizio del periodo di congedo. In caso di presentazione tardiva, l’INPS indennizzerà solo i giorni successivi alla data di invio. Tuttavia, è prevista un’eccezione per chi avrebbe dovuto usufruire del congedo tra il 1° e l’8 gennaio 2026, ma non ha potuto presentare domanda per motivi tecnici legati all’aggiornamento dei portali. In questo caso, il pagamento avverrà regolarmente anche se la richiesta è stata inoltrata dopo.

Gli uffici dell’istituto riconosceranno infatti che il ritardo non è dipeso dal genitore, ma dall’indisponibilità temporanea delle nuove procedure online.

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Chi può richiedere il congedo parentale nel 2026

Hanno diritto al congedo le madri lavoratrici dipendenti, i padri lavoratori dipendenti, i genitori adottivi o affidatari. Possono accedere alla misura anche i professionisti e i collaboratori iscritti alla Gestione separata, a patto che non siano pensionati e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Per ottenere l’indennità spettante in questo caso deve risultare un rapporto di lavoro attivo (collaborazione o attività libero-professionale in corso). Infine, hanno diritto al congedo anche gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti (sia madri che padri).

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Durata

La durata del congedo, sommando i periodi richiesti da entrambi i genitori, non può superare i 10 mesi complessivi. Spettano 11 mesi complessivi se il padre decide di astenersi dal lavoro per un periodo, anche frazionato, non inferiore a 3 mesi, oppure nel caso di genitore solo (o in presenza di affidamento esclusivo). A livello individuale, la madre può richiedere al massimo 6 mesi, mentre il padre può arrivare a 7 mesi. Il sistema è strutturato come un pacchetto di coppia. Ogni genitore attinge dal totale fino a esaurire il proprio limite individuale o fino a quando la somma dei due non raggiunge il tetto complessivo di 10 o 11 mesi.

Attenzione, l’estensione introdotta nel 2026 non cambia questi calcoli, ma permette semplicemente di distribuire questi mesi su un arco di tempo più lungo, ovvero fino ai 14 anni del figlio anziché 12 per i lavoratori dipendenti.

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Quanto spetta

Sebbene il congedo possa durare fino a 10 o 11 mesi, solo 9 mesi complessivi sono coperti da indennità economica (3 mesi per ciascun genitore, più altri 3 mesi trasferibili tra i due).

Secondo i dati aggiornati al 2026, la percentuale di stipendio garantita nel 1° mese è pari all’80% nella generalità dei casi, anche se alcuni contratti prevedono una copertura pari al 100%. Per il 2° e 3° mese si riceve invece un indennizzo pari all’80%, a condizione che vengano utilizzati entro i primi 6 anni di vita del figlio. Al contrario, la prestazione economica scende alla misura ordinaria del 30% della retribuzione. I restanti mesi (fino al 9°) sono indennizzati al 30%, fruibili fino al limite di 14 o 12 anni (o entro un anno nel caso degli autonomi).

Per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai 9 mesi indennizzabili (quelli che arrivano fino al limite massimo di 10 o 11 mesi di coppia), l’indennità del 30% non è automatica. Spetta solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Se il reddito supera questa soglia, i mesi aggiuntivi non sono retribuiti.

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