Somministrazione dei pasti in azienda e presso le Onlus: come si applica l’IVA

La somministrazione e la cessione dei pasti all'interno dell'ambito aziendale rappresenta un argomento di particolare interesse per molte imprese. Vediamo come l'IVA viene applicata in relazione a questi servizi, tenendo conto dei diversi scenari.

di Francesca Di Feo

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  • L’IVA che riguarda la somministrazione dei pasti in Italia è influenzata dai termini “somministrazione” e “cessione. La somministrazione riguarda la fornitura di beni o servizi in un contesto complesso, come nei ristoranti, mentre la cessione si riferisce alla vendita diretta di beni, come l’acquisto di cibo al supermercato.
  • La somministrazione di alimenti in mense aziendali, scolastiche e per indigenti ha un’aliquota IVA agevolata del 4%. Per i buoni pasto utilizzati nelle mense aziendali, l’IVA è del 10%.
  • Un’azienda che fornisce pasti a una ONLUS ha sollevato la questione dell’applicazione dell’IVA agevolata del 4% per uno specifico caso.

L’IVA è una delle imposte più diffuse e rilevanti nel contesto fiscale italiano, eppure è spesso mal interpretata data la sua complessità di applicazione.

Due termini fondamentali per comprendere le dinamiche dell’IVA a proposito dei prodotti alimentati, sono “somministrazione” e “cessione“. Questi due concetti hanno un impatto diretto sulle aliquote IVA applicabili e possono variare in base alla natura dell’operazione e alla situazione specifica.

Vediamo come queste due specifiche casistiche influenzano la determinazione delle aliquote IVA nei vari contesti operativi.

Differenza tra somministrazione e cessione

Nel complesso mondo fiscale, termini come “somministrazione” e “cessione” sono fondamentali per comprendere le diverse aliquote IVA applicabili in determinate situazioni. Vediamo qui di seguito quali sono le differenze, per sapere come si applica l’Iva.

1. Somministrazione

La somministrazione si riferisce alla fornitura di beni o servizi come parte di un’operazione più complessa.

Nel contesto dei pasti, ad esempio, non si tratta solo di fornire cibo, ma anche di offrire un servizio completo che potrebbe includere la preparazione, la presentazione e, in alcuni casi, anche la consumazione in un determinato ambiente.

Si pensi ai ristoranti o alle mense aziendali, dove il cliente non solo paga per il cibo, ma anche per l’esperienza complessiva e il servizio fornito.

2. Cessione

La cessione, invece, si riferisce alla semplice vendita di un bene o di un prodotto. Sempre parlando di cibo, acquistare un pasto precotto da un supermercato o un piatto da asporto da un ristorante viene considerato una cessione.

Non c’è alcun servizio aggiuntivo significativo incluso: si paga per il prodotto e basta. La tassazione, ovvero l’IVA, viene applicata in modo diverso a seconda dello specifico caso.

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IVA al 4%: mense aziendali e interaziendali

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Secondo quanto previsto dal DPR n. 633 del 1972, la somministrazione di alimenti e bevande in alcuni casi ha un’aliquota IVA agevolata, ovvero per:

  • nelle mense aziendali, interaziendali;
  • nelle strutture scolastiche di ogni ordine e grado;
  • nelle mense destinate agli indigenti.

In questi casi l’aliquota IVA è del 4%. Questo si applica indipendentemente dal fatto che la fornitura avvenga sulla base di contratti di appalto o di specifiche convenzioni.

IVA al 10%: buoni pasto aziendali

I buoni pasto, noti anche come ticket restaurant, costituiscono un benefit che alcune aziende forniscono ai propri dipendenti in ambito di welfare aziendale. Si tratta di documenti che conferiscono al possessore il diritto di acquistare alimenti e bevande per un valore equivalente al loro valore facciale. Questo valore, va precisato, è già comprensivo dell’IVA.

Ma come viene trattata l’IVA quando una mensa aziendale accetta questi buoni? La questione diventa leggermente più complessa. La transazione rilevante, ai fini IVA, è quella tra la società che gestisce la mensa e quella che emette i buoni pasto.

In questa circostanza, si applica un’aliquota IVA del 10%, come stabilito dal n. 121 della Tabella A, Parte III, del DPR n. 633 del 1972. Questa tariffa si riferisce alle somministrazioni e cessioni di alimenti e bevande, che possono anche essere erogate anche tramite distributori automatici, e ai servizi derivanti da contratti di appalto che riguardano forniture o somministrazioni di cibo e bevande.

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Come funziona l’IVA per le Onlus

Ulteriori chiarimenti in ambito di applicazione dell’IVA nella somministrazione e cessione dei pasti sono arrivati con la Risposta n° 412 del 2 agosto da parte dell’Agenzia delle Entrate a un interpello avanzato da un’azienda che fornisce pasti a una ONLUS.

La stessa ONLUS, che assiste persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, aveva precedentemente stipulato un accordo con una Azienda Pubblica di Servizi alla Persona. Secondo quanto stabilito, in carico all’azienda vi è:

  • la preparazione dei pasti destinati agli utenti di un centro socio-educativo e di una comunità alloggio;
  • il confezionamento dei pasti in contenitori termici;
  • il lavaggio dei contenitori utilizzati per la consegna;

La ONLUS fornisce e gestisce i contenitori e le casse termiche utilizzate per il trasporto dei pasti. È responsabile per la raccolta dei pasti preparati e, dopo il consumo, restituisce i contenitori puliti. Inoltre, la ONLUS fornisce bevande, condimenti e tutto ciò che è necessario per la distribuzione dei pasti.

Fino ad ora, l’azienda ha applicato un’aliquota IVA agevolata del 10% sui servizi forniti. Tuttavia, poiché una parte dei pasti viene consumata dal personale della ONLUS, l’azienda ha sollevato la questione sull’applicazione di un’aliquota IVA più bassa del 4%, generalmente riservata alle mense aziendali.

Le autorità fiscali hanno tuttavia precisato che l’aliquota del 4% è applicabile solo quando si tratta di “somministrazione” di pasti all’interno di una mensa aziendale. Nel caso della ONLUS, non si tratta di una somministrazione in una mensa, ma piuttosto di preparazione, confezionamento e consegna. Pertanto, l’aliquota IVA agevolata del 4%, in questo contesto, non risulta applicabile.

Somministrazione e cessione di pasti – Domande frequenti

Che differenza c’è tra somministrazione e vendita?

La differenza tra somministrazione e vendita risiede nel tipo di servizio offerto: la somministrazione comprende la fornitura di beni o servizi in un contesto complesso, mentre la vendita (o cessione) riguarda il trasferimento diretto di un bene o prodotto senza servizi aggiuntivi. Scopri qui come funziona l’Iva nei diversi contesti.

Che cosa si intende per somministrazione?

Per somministrazione si intende la fornitura di beni o servizi come parte di un’operazione più complessa, spesso includendo preparazione, presentazione e, in alcuni contesti, anche la consumazione.

Cosa vuol dire cessione di un bene?

Cessione di un bene si riferisce alla semplice vendita o trasferimento di proprietà di un bene o prodotto a un’altra parte.

Autore
Classe 1994, immediatamente dopo gli studi ho scelto di intraprendere una carriera nel Project Management in ambito di progetti Erasmus+ per EPS. Questo mi ha portato ad approfondire in particolare le tematiche inerenti alla fiscalità delle PMI, anche se la mia area di expertise risulta oggi molto più ampia in questo ambito. Oggi sono copywriter freelance appassionata di scrittura e di innovazione per le piccole e medie imprese.

2 commenti su “Somministrazione dei pasti in azienda e presso le Onlus: come si applica l’IVA”

  1. Buongiorno dott.ssa Di Feo.
    In merito all’applicazione dell’aliquota IVA. In caso di somministrazione di pasti a ragazzi di un doposcuola gestito da una APS, l’iva deve essere considerata al 4 o al 10? Il doposcuola è assimilabile a un servizio scolastico o no? Grazie

    Rispondi
    • Buongiorno,
      il riferimento per l’applicazione è più al luogo che all’attività svolta nel luogo. Nel senso che la somministrazione deve essere operata all’interno di un istituto scolastico, nella mensa. Da approfondire il caso concreto con un commercialista al quale fornire tutte le info.

      Grazie per averci scritto

      Rispondi

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