Saldo e acconto IRPEF, IRES e IRAP entro il 30 giugno: chi è obbligato al versamento e chi non paga

Una checklist operativa per non commettere errori, ottimizzare i flussi di cassa ed evitare sanzioni e interessi legati a versamenti tardivi o omessi.

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Entro il 30 giugno 2026, imprese, professionisti e contribuenti privati sono chiamati a effettuare i versamenti del saldo relativo all’anno d’imposta 2025 e della prima rata di acconto per il 2026 per quanto riguarda IRPEF, IRES e IRAP. Tuttavia, le regole per i pagamenti non sono identiche per tutti. Di recente, il DL 89/2026 ha introdotto delle proroghe che concedono più tempo a una parte di lavoratori con partita IVA, dividendo di fatto i contribuenti in due gruppi con scadenze differenti.

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Saldo e acconto IRPEF, IRES E IRAP: chi deve pagare

I professionisti e le ditte individuali sono tenuti al pagamento dell’IRPEF a giugno, insieme al versamento dell’IRAP. Imprenditori e società di capitali (come le SRL), invece, oltre all’IRAP devono versare il saldo e il primo acconto IRES.

La scadenza ordinaria è fissata al 30 giugno 2026 per la generalità dei contribuenti. Tuttavia, con un decreto legislativo approvato a ridosso dell’estate (il DL 89/2026), il legislatore ha confermato che per i soggetti ISA e i regimi di tassazione semplificata il versamento di saldo (2025) e primo acconto (2026) può essere effettuato entro il 20 luglio 2026. Dal 21 luglio al 20 agosto 2026 è possibile posticipare il pagamento di ulteriori 30 giorni, ma applicando una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.

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Chi rientra nella proroga

Rientrano nella proroga

  • i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità), a prescindere dal punteggio ottenuto;
  • i contribuenti in regime forfettario;
  • i contribuenti nel regime di vantaggio (i vecchi minimi);
  • i soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari e gli associati di studi professionali “per trasparenza”, a patto che la società o l’associazione in cui partecipano sia a sua volta soggetta agli ISA.

La proroga non si applica ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e alle imprese/professionisti che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro. Per tutti loro, la scadenza perentoria resta il 30 giugno 2026 (oppure il 30 luglio con la maggiorazione ordinaria dello 0,40%).

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Soggetti esenti IRAP

Diverso è invece il discorso per gli esenti, ovvero quelli che non sono tenuti a pagare. Dal 2022, infatti, la legge ha cancellato l’imposta per tutte le attività svolte in forma individuale. Rientrano tra gli esenti IRAP:

  • professionisti e lavoratori autonomi individuali, ovvero medici, avvocati, geometri o consulenti che lavorano da soli (anche se si avvalgono di dipendenti o collaboratori);
  • ditte individuali di artigiani, commercianti e piccoli imprenditori, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali non gestite in forma di società;
  • contribuenti in regime forfettario o dei minimi (questa categoria era già esclusa dall’IRAP anche prima della riforma);
  • produttori agricoli, esentati dal 2016 per le attività che rientrano nel normale reddito agrario.

Chi deve pagare l’IRAP

L’imposta resta invece pienamente in vigore per tutte le forme di attività organizzate in modo collettivo, societario o associato. Sono quindi obbligati al versamento di saldo e acconto:

  • società di capitali: SRL (comprese quelle unipersonali), SPA e società cooperative;
  • società di persone: SNC e SAS;
  • studi associati e associazioni professionali: se due o più professionisti si uniscono in una struttura comune (es. studio associato di medici o di commercialisti), l’esclusione dall’imposta prevista per le persone fisiche decade e l’associazione deve pagare l’IRAP;
  • enti commerciali e amministrazioni pubbliche.
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Chi non paga l’IRPEF

L’IRPEF è l’imposta che grava sui redditi delle persone fisiche. Non la paga chi rientra nella cosiddetta “no tax area” (perché il prelievo fiscale viene azzerato dalle detrazioni) oppure chi possiede solo tipologie di reddito legalmente esentate. L’imposta non è dovuta se i redditi annui complessivi rimangono sotto determinate soglie, ovvero:

  • fino a 8.500 euro all’anno per i pensionati e per i lavoratori dipendenti;
  • fino a 5.500 euro all’anno per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

Sono esclusi anche i contribuenti che ricevono redditi esenti o già soggetti a ritenuta alla fonte. Tra questi rientrano:

  • chi riceve esclusivamente sussidi assistenziali o di sostegno (come l’assegno di inclusione, le pensioni di invalidità civile o l’assegno unico per i figli);
  • chi possiede come unico reddito l’abitazione principale e le sue pertinenze (come il box auto o la cantina);
  • chi guadagna solo tramite interessi bancari, postali o titoli di Stato (BOT, BTP), poiché questi subiscono già una tassazione separata e definitiva alla fonte;
  • i lavoratori autonomi che applicano il regime forfettario, che non pagano l’IRPEF ordinaria, ma un’imposta sostitutiva agevolata del 5% (per i primi cinque anni di attività) o del 15% (superato il cinquennio).
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Quando non si versa l’IRES

L’IRES non si applica in due casi: quando il soggetto è escluso per legge dalla definizione stessa di società di capitali, oppure quando l’ente gode di una esenzione specifica legata alle sue finalità sociali o istituzionali.

Sono soggetti esclusi in partenza le persone fisiche e le strutture prive di personalità giuridica di tipo societario. Rientrano in quest’ultima categoria le ditte individuali, i professionisti singoli e le società di persone (SNC e SAS, che pagano invece l’IRPEF in capo ai singoli soci).

La legge elenca poi specifici organismi che, non perseguendo scopi di lucro o esercitando funzioni pubbliche, non pagano l’IRES sui propri proventi istituzionali. Questi sono:

  • organi dello Stato, Regioni, Province e Comuni (amministrazioni pubbliche);
  • Enti previdenziali e assistenziali pubblici (come l’INPS);
  • Università ed enti pubblici di ricerca;
  • Enti del terzo settore (ETS) e organizzazioni di volontariato, che non pagano l’IRES sui fondi raccolti e sui proventi derivanti strettamente dalle attività istituzionali e solidaristiche, purché non esercitino attività commerciali prevalenti.
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Come calcolare gli acconti

Per determinare l’importo degli acconti da versare, il contribuente e il suo consulente fiscale possono optare per due differenti metodi di calcolo. Il primo è il cosiddetto metodo Storico. In questo caso l’acconto viene calcolato basandosi interamente sull’imposta dovuta per l’anno precedente.

In alternativa, c’è il metodo previsionale, attraverso il quale l’acconto viene calcolato partendo dall’imposta che si prevede di dover saldare per l’anno in corso. Consente di versare meno liquidità se si stima un calo del fatturato o del reddito, ma richiede un’enorme cautela: se la previsione si rivela errata (e a consuntivo si è versato meno del dovuto), si pagano sanzioni e interessi sull’importo ricalcolato.

Il metodo storico

Rappresenta la modalità standard ed è considerata la più sicura per evitare sanzioni. Consiste nel calcolare l’acconto sulla base dell’imposta netta dovuta per l’anno precedente (2025), così come risulta dal modello dichiarativo (modello redditi 2026). L’acconto complessivo è pari al 100% dell’imposta dell’anno precedente. Se l’importo dovuto supera i 257,52 euro, il pagamento viene obbligatoriamente suddiviso in due rate:

  • primo acconto (40%), da versare entro il 30 giugno (o 20 luglio per i soggetti prorogati).
  • secondo acconto (60%), da versare entro il 30 novembre 2026.

Per i soli soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA) e per i forfettari a essi collegati, la ripartizione avviene in due rate paritetiche, ciascuna pari al 50% dell’acconto dovuto.

Il metodo previsionale

Questa modalità permette di calcolare l’acconto sulla base del reddito che il contribuente presume di conseguire nell’anno in corso (2026). È una scelta indicata per chi prevede una contrazione significativa del proprio giro d’affari o la cessazione dell’attività.

L’adozione del metodo previsionale comporta un rischio operativo: se a consuntivo (nel 2027) l’imposta effettivamente dovuta dovesse risultare superiore a quella presunta e versata, il contribuente sarà soggetto a sanzioni e interessi sulla quota parte di acconto non corrisposta.

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Modalità di versamento e pagamento a rate

Tutti i versamenti devono essere eseguiti tramite il modello F24, da presentare in via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati.

In caso di tensioni di liquidità, la normativa consente di rateizzare il saldo e il primo acconto in quote mensili costanti. Il piano di ammortamento scelto deve in ogni caso concludersi entro il mese di novembre 2026, e sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi d’importo prefissato calcolati giorno per giorno. La seconda rata di acconto in scadenza il 30 novembre, al contrario, non è mai rateizzabile e va corrisposta in un’unica soluzione.

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