Il Parlamento europeo ha approvato, in via definitiva, le attese modifiche al regolamento sui diritti dei passeggeri aerei. Le nuove norme, che aggiornano le tutele del regolamento ferme a oltre vent’anni fa, puntano a garantire maggiori garanzie per i viaggiatori in caso di interruzioni di viaggio come ritardi, cancellazioni e negato imbarco.
Dopo un lungo stallo, le novità concordate con il Consiglio dell’UE introducono procedure più semplici e veloci per ottenere i risarcimenti, l’inclusione del bagaglio a mano, l’assegnazione gratuita dei posti per chi viaggia con bambini o passeggeri fragili e la fine dei supplementi per l’utilizzo dei voli di ritorno.
Indice
I nuovi diritti dei passeggeri, dal bagaglio a mano al volo di ritorno
Con la riforma viene sancito il diritto di portare a bordo, senza costi aggiuntivi, un effetto personale come una piccola borsa o uno zaino. Il bagaglio a mano risulta incluso nel biglietto e, per favorire la comparabilità reale dei costi, sia le compagnie aeree sia gli intermediari e i portali di ricerca avranno l’obbligo di mostrare fin dall’inizio della procedura di prenotazione la tariffa aerea comprensiva di bagaglio a mano. Tuttavia, rimane consentito alle compagnie offrire sconti ai passeggeri che scelgono di viaggiare senza bagaglio a mano.
Inoltre, i viaggiatori avranno il diritto di utilizzare il volo di ritorno di un biglietto di andata e ritorno anche nel caso in cui non abbiano effettuato la tratta di andata, senza dover pagare alcun supplemento o penale. E a proposito di costi aggiuntivi, non potranno essere applicati sovrapprezzi per l’utilizzo della versione cartacea stampata della carta d’imbarco dopo aver eseguito il check-in. Il passeggero non potrà mai vedersi negare l’imbarco per aver mostrato la propria stampa cartacea di una carta d’imbarco rilasciata originariamente in formato digitale. Allo stesso tempo, viene garantito il diritto di ricevere al check-in una carta d’imbarco digitale senza l’obbligo di possedere account utente o app specifiche.
Le regole per rimborsi in caso di ritardo
Uno dei punti cardine della nuova legislazione riguarda poi lo snellimento della burocrazia per la gestione dei reclami e dei risarcimenti. In caso di voli cancellati o in ritardo, le compagnie aeree avranno un limite massimo di 30 giorni per pagare la cifra dovuta oppure per invocare le circostanze eccezionali, motivando il mancato risarcimento e indirizzando i passeggeri alle procedure per la gestione dei reclami.
I viaggiatori che scelgono l’opzione del rimborso del biglietto al posto della riprotezione (ossia un volo alternativo o una nuova prenotazione senza costi extra) riceveranno l’importo automaticamente. In caso di interruzione del viaggio, riceveranno entro 4 giorni dalla fine dell’itinerario istruzioni chiare e precise su come presentare la domanda di risarcimento.”o.
I passeggeri avranno a disposizione 9 mesi di tempo per presentare la propria domanda di risarcimento e, per accedere alle informazioni e presentare il reclamo, non sarà necessario possedere un account utente o scaricare un’applicazione specifica.
Gli importi dei risarcimenti
Gli eurodeputati sono riusciti a blindare i diritti fondamentali già esistenti. Resta infatti pienamente confermato il diritto di chiedere un risarcimento economico nei casi di ritardo all’arrivo superiore alle 3 ore, cancellazione del volo comunicata con meno di 14 giorni di anticipo rispetto alla partenza, negato imbarco (overbooking).
La quantificazione economica degli indennizzi non subisce variazioni e continua a essere calcolata in base alla distanza del tragitto. Pertanto spettano:
- 250 euro, per tutti i voli e tragitti fino a 1.500 chilometri;
- 400 euro, per le tratte interne all’Unione Europea superiori a 1.500 chilometri e per tutti gli altri tragitti compresi tra 1.500 e 3.500 chilometri;
- 600 euro, per gli itinerari più lunghi che superano i 3.500 chilometri.
Le compagnie aeree mantengono la possibilità di ridurre del 50% l’ammontare del risarcimento per i viaggi di lunga tratta solo se il ritardo all’arrivo a destinazione non supera le 4 ore o se garantiscono al passeggero una riprotezione verso la destinazione finale a seguito dell’interruzione del viaggio.
Cause di esclusione
Le compagnie non saranno tenute al pagamento del risarcimento pecuniario qualora il ritardo o la cancellazione siano causati da eventi che sfuggono al loro controllo. Per ridurre i contenziosi, la nuova legge introduce un elenco non esaustivo di tali circostanze eccezionali, in cui rientrano:
- calamità naturali e condizioni meteorologiche avverse;
- guerre e conflitti;
- passeggeri indisciplinati a bordo;
- scioperi indetti presso il gestore aeroportuale, il personale di terra, i prestatori di assistenza a terra o i fornitori di servizi di navigazione aerea.
Obbligo di assistenza e circostanze eccezionali
In caso di lunghe attese a terra, però, gli operatori restano obbligati a fornire assistenza materiale ai viaggiatori, che consiste in:
- erogazione di un ristoro ogni 2 ore di attesa;
- fornitura di un pasto dopo 3 ore di attesa;
- alloggio per la notte in caso di ritardi prolungati, per un massimo di 3 notti se l’annullamento o l’interruzione dipendono da motivazioni e fattori indipendenti dalla compagnia aerea.
Più tutele per famiglie, minori e passeggeri fragili
Un’attenzione particolare è stata riservata alla tutela delle fasce più vulnerabili e ai nuclei familiari, con norme studiate per evitare disagi durante l’assegnazione dei posti e l’imbarco.
Le compagnie devono garantire posti vicini gratuiti per chi viaggia con bambini di età inferiore ai 14 anni, passeggeri fragili e donne in gravidanza.
I passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta avranno inoltre pieno diritto all’assistenza, alla riprotezione e al risarcimento da parte delle compagnie aeree nel caso in cui perdano il volo a causa dell’incapacità o del ritardo dell’aeroporto nell’aiutarli a raggiungere il gate in tempo utile per l’imbarco.
Quando entrano in vigore le nuove regole
L’accordo provvisorio, raggiunto in sede di comitato di conciliazione con il Consiglio dell’UE, ha ottenuto un ampio consenso in Aula incassando 646 voti a favore, 12 contrari e 3 astensioni. Per l’effettiva operatività delle nuove regole, l’intesa dovrà essere confermata in sede di Consiglio entro l’inizio di agosto 2026. Le norme aggiornate entreranno ufficialmente in vigore 20 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
A partire dall’entrata in vigore, i Paesi europei e le compagnie aeree avranno un anno di tempo per prepararsi alla concreta attuazione delle nuove disposizioni.










Federica Petrucci