Quando spetta il congedo di paternità a un libero professionista dipende essenzialmente dalla presenza o meno della madre, nella cura e nella crescita del figlio.
A differenza dei lavoratori dipendenti, per i liberi professionisti il congedo di paternità non è obbligatorio.
In questi infatti casi l’astensione e l’indennità seguono regole differenti, generalmente facoltative e legate alla presentazione della domanda all’INPS.
Indice
Quando spetta il congedo di paternità al libero professionista
Il congedo di paternità spetta al libero professionista quando la madre non può fruire dell’indennità di maternità. Ciò si verifica nei casi di:
- decesso della madre;
- grave infermità;
- abbandono del figlio;
- affidamento esclusivo al padre.
In tali situazioni, il padre libero professionista ha diritto a un periodo di indennità corrispondente a quello che sarebbe spettato alla madre, che generalmente copre due mesi prima del parto e tre mesi dopo (totale cinque mesi) o il periodo residuo spettante qualora si fosse verificato un evento che ne ha impedito il proseguimento (es. i mesi non utilizzati dopo e in caso di decesso). Invece, qualora la madre non svolga attività lavorativa, al padre competono comunque tre mesi a partire dalla data del parto.
Inoltre, se nell’anno precedente all’evento di paternità il reddito dichiarato risulta inferiore alla soglia prevista (9.456,53 euro per il 2025), è possibile beneficiare di ulteriori tre mesi di indennità successivi al periodo ordinario.
Requisiti per ottenere l’indennità di paternità
L’indennità spetta ai liberi professionisti con p. iva e ai collaboratori (lavoratori con contratti co.co.co.) purché in possesso dei seguenti requisiti:
- iscritti alla gestione separata INPS;
- non titolari di pensione o di un’altra copertura obbligatoria per maternità/paternità;
- hanno versato almeno un mese di contributi nei 12 mesi che precedono l’evento di maternità o paternità.
Per i collaboratori (Co.Co.Co.), l’indennità è garantita anche qualora il committente non abbia provveduto al versamento dei contributi, grazie al principio dell’automaticità delle prestazioni. Diversa la situazione per i liberi professionisti, che restano responsabili in prima persona dei versamenti contributivi.
Quanto spetta con il congedo di paternità al libero professionista
Al libero professionista che usufruisce del congedo di paternità in sostituzione della madre spetta un’indennità pari all’80% del reddito medio giornaliero. In pratica:
- il reddito annuo dichiarato ai fini contributivi viene diviso per 365;
- il risultato rappresenta il reddito giornaliero di riferimento, del quale si calcola l’80%, corrispondente all’indennità;
- per ottenere l’importo totale, è sufficiente moltiplicare questa cifra per il numero di giorni indennizzati.
Il pagamento avviene direttamente da parte dell’INPS tramite bonifico bancario o postale indicato dal padre in fase di domanda.
Come richiedere il congedo di paternità se si è liberi professionisti
Per accedere al congedo di paternità, il libero professionista deve presentare domanda online sul sito INPS, accedendo all’area dedicata con le credenziali SPID, CIE o CNS.
Va ricordato che, quando la madre non può usufruire della maternità, l’INPS richiede al padre una documentazione aggiuntiva per dimostrare la situazione che dà diritto al beneficio.
Il padre deve fornire:
- un caso di decesso della madre, certificato di morte;
- in caso di grave infermità della madre, certificato medico che attesti l’impossibilità ad occuparsi del neonato;
- in caso di abbandono del figlio da parte della madre, dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l’abbandono, eventualmente integrata da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
- in caso di affidamento esclusivo al padre, copia del provvedimento del tribunale che dispone l’affidamento esclusivo.
Oltre a questi documenti specifici, restano obbligatori anche gli allegati previsti in via generale, come:
- certificato di gravidanza trasmesso dal medico all’INPS (se non già agli atti);
- dichiarazione o autocertificazione della data di nascita del bambino (o certificato di nascita).
Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it