Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry fuori dalla copertura assicurativa: in Cdm lo stato di emergenza

Torna la polemica sull'obbligatorietà della polizza catastofale. Imprese in ginocchio dopo il ciclone, si attende la risposta delle istituzioni.

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Gli ingenti danni provocati dal ciclone Harry – che soltanto in Sicilia superano il miliardo di euro – hanno riacceso il dibattito sulle polizze catastrofali obbligatorie per le imprese. Perché molte delle attività colpite dalla calamità naturale rischiano di non ricevere alcun risarcimento. Le mareggiate, infatti, apparterrebbero alla lita di eventi esclusi dalle coperture. Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2024, la polizza catastrofale è obbligatoria per tutte le imprese, ad eccezione di quelle agricole. Per le grandi imprese l’obbligo è già scattato dalla primavera 2025, mentre le altre avranno tempo fino alla fine del 2026 per adeguarsi.

Intanto oggi approda al Consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di emergenza. Ed è ancora allerta gialla in Calabria, Campania, Sardegna, Sicilia e Veneto.

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Cos’è la polizza castrofale?

Per polizza catastrofale si intende la copertura assicurativa in grado di intervenire in caso di eventi naturali impattanti come i terremoti. Tuttavia, in questi casi il risarcimento non è automatico: la tutela cambia in funzione del tipo di contratto, da quali garanzie prevede e da come sono gestiti massimali e franchigie.

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Perché il ciclone Harry è escluso dalla copertura assicurativa

Il ciclone Harry, con il suo vento estremo, la pioggia intensa, le mareggiate e gli allagamenti, ha causato danni importanti in Calabria, Sicilia e Sardegna. Eppure la maggior parte delle polizze copre soltanto alcune voci (es. l’azione diretta dell’acqua ma non i danni): se il danno effettivo non corrisponde alla voce stabilita sul contratto, l’indennizzo diventa irrilevante.

Influiscono sul calcolo del risarcimento anche:

  • la franchigia, ovvero la quota fissa non rimborsabile;
  • lo scoperto, cioè la percentuale del danno di cui deve farsi carico l’assicurato;
  • il massimale, cioè la quota massima liquidabile, a prescindere dal fatto che il danno possa essere superiore;
  • la possibile sotto-assicurazione, che si verifica quando i beni vengono assicurati per variori inferiori rispetto a quelli reali;
  • la denuncia del sinistro, che deve avvenire entro i termini previsti e con documentazione adeguata.
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