- Dal 1° luglio 2024, con l’entrata in vigore della riforma del Terzo Settore, tutte le associazioni di qualsiasi forma dovranno dotarsi di Partita Iva e adeguare i loro statuti.
- La riforma modifica la normativa fiscale degli ETS, a seguito di una procedura di infrazione avviata da parte della Commissione Europea nel 2008.
- Diverse prestazioni diventano quindi rilevanti ai fini IVA anche per le associazioni.
Se non ci saranno novità dell’ultima ora, scatta dal 1° luglio 2024 l’entrata in vigore della riforma del Terzo Settore, con le nuove regole IVA per gli ETS, ovvero l’obbligo di apertura della Partita Iva per tutte le associazioni, con conseguente adempimento di fatturazione elettronica.
La cosiddetta “riforma del Terzo settore” andrà a modificare l’attuale regime di esclusione IVA per gli Enti del Terzo Settore (ETS) in risposta alla procedura di infrazione n. 2008/2010 avviata dalla Commissione europea. Nella pratica, l’UE ha contestato la mancata applicazione dell’IVA in alcune operazioni.
Indice
Nuove regole IVA per gli ETS
Il decreto legge numero 146/2021 ha nettamente modificato il sistema fiscale per gli enti e le associazioni del Terzo Settore, apportando delle novità in due direzioni:
- da un lato, ha definito come imponibili ai fini IVA alcune delle operazioni svolte dagli ETS (per esempio le prestazioni o i servizi connessi alle organizzazioni stesse);
- dall’altro lato, ha introdotto l’obbligo di dotazione di partita iva per le associazioni.
Ciò significa che le associazioni dovranno aprire la partita iva e adempiere gli obblighi di fatturazione elettronica, registrazione e dichiarazione delle operazioni per le quali si applica l’IVA, nonostante sino ad oggi fosse prevista l’esclusione.
Dal 1° luglio 2024 quindi tutte le associazioni, a prescindere dalla loro forma e dall’iscrizione al RUNTS, dovranno aprire la Partita IVA.
In concreto, con l’entrata in vigore della riforma del Terzo Settore, la cui proroga ha fatto slittare la data al 1° luglio 2024, tutte le associazioni di qualsiasi tipologia e a prescindere dal RUNTS, sono tenute ad aprire la Partita Iva e ad adeguare i loro statuti.
Anche gli enti non commerciali, quindi, dovranno dotarsi di partita iva a partire dal 1° luglio 2024 e certificare i corrispettivi di tutte le attività poste in essere. Le novità comunque non causeranno un aggravio a livello di tassazione, ma una maggiore complessità negli adempimenti da rispettare. In ogni caso sarà ancora possibile accedere al regime di esonero previsto sull’Iva.
Regime IVA ETS da luglio 2024
Andiamo a vedere nel dettaglio cosa cambierà per le associazioni a partire dal 1 luglio 2024. Diverse operazioni svolte dagli ETS considerate fino ad oggi non commerciali, con la riforma rientreranno nell’applicazione dell’IVA, ovvero:
- cessioni di beni e prestazioni di servizi verso soci o partecipanti (per scopi istituzionali in ambito politico, sindacale, religioso, assistenziale, culturale, sportivo e dilettantistico e così via), sul pagamento di corrispettivi in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse
prestazioni alle quali danno diritto; - cessioni di pubblicazioni delle associazioni verso gli associati;
- somministrazioni, di alimenti o bevande, nelle sedi in cui è svolta l’attività, per scopi istituzionali.
Nella pratica tuttavia rimarranno presenti le condizioni per cui si potrà accedere all’esenzione dell’Iva, ovvero per alcuni casi particolari:
- cessioni di beni e prestazioni di servizi verso soci o partecipanti (per scopi istituzionali in ambito politico, sindacale, religioso, assistenziale, culturale, sportivo e dilettantistico e così via), sul pagamento di corrispettivi in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse
prestazioni alle quali danno diritto; - prestazioni di servizi correlati allo sport e all’educazione fisica a chi esercita;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi durante manifestazioni
propagandistiche da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, di promozione sociale e di formazione a proprio profitto; - somministrazioni, di alimenti o bevande, nelle sedi in cui è svolta l’attività, per scopi istituzionali, resa verso indigenti.
Partita Iva nel Terzo Settore: quando è necessaria
Una volta chiarito il passaggio dall’esclusione all’esenzione IVA per gli ETS, è importante capire in quali casi è necessario aprire la Partita Iva nel Terzo Settore.
Secondo la normativa vigente, un’associazione può fare a meno di aprire partita iva, e limitarsi all’attribuzione di un codice fiscale, nel momento in cui le sue entrate derivano esclusivamente dalle quote associative e dalle erogazioni liberali.
Diviene necessario aprire la partita iva nel momento in cui:
- l’associazione realizza dei ricavi derivanti da attività commerciali svolte in modo abituale e con continuità (nonostante siano sempre legate alla realizzazione dello scopo dell’ente stesso);
- l’associazione intrattiene dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Con la riforma invece, tutte le associazioni dovranno essere munite di partita Iva, tuttavia questo non implica la necessità di versare la tassa, perché si applicano le regole viste prima.
Quali sono le associazioni del Terzo Settore
Il Terzo Settore comprende una vasta gamma di enti e associazioni che si caratterizzano per il perseguimento di un interesse sociale: per esempio, associazioni di volontariato, cooperative sociali, organizzazioni non governative, associazioni sportive dilettantistiche, imprese sociali, società di mutuo soccorso, enti religiosi civilmente riconosciuti, ecc.
Le caratteristiche che deve possedere un soggetto per poter rientrare tra gli enti del Terzo Settore sono:
- natura giuridica privata;
- assenza di scopi di lucro;
- attuazione del principio di sussidiarietà;
- perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- utilizzo di forme di azione volontaria o produzione e scambio di beni e servizi.
Per “assenza di scopi di lucro” si intende la possibilità di ottenere dei profitti che però, anziché finire nelle casse dei soci, vanno reinvestiti nell’associazione stessa per implementare o migliorare le attività svolte.
Non possono entrare all’interno del Terzo Settore tutti gli enti e le associazioni che non perseguono un interesse generale, o che non possiedono le caratteristiche sopra elencate.
Nuovo regime forfettario IVA per il Terzo Settore – Domande frequenti
Nel momento in cui un’associazione realizza ricavi derivanti da attività commerciali (ovvero tutte le attività con entrate differenti da quelle istituzionali e/o decommercializzate), è obbligata ad aprire una Partita Iva. Con la riforma questo cambierà, secondo le nuove indicazioni.
Grazie alla proroga ottenuta lo scorso 5 luglio, l’entrata in vigore nella nuova normativa sull’Iva e della riforma del Terzo Settore è slittata dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024.
Dal 1° luglio 2024 tutte le associazioni, qualsiasi forma abbiano, saranno obbligate ad aprire la Partita Iva. Dal momento che la riforma del Terzo Settore non prevede un passaggio automatico delle Onlus verso il RUNTS, le associazioni già esistenti dovranno necessariamente qualificarsi come ETS e adeguare i loro statuti alla normativa del Terzo Settore.
Laura Pellegrini
Giornalista e content editor