Obbligo di partita IVA per le associazioni dal 2025: tutto quello che c’è da sapere

Dal 2025 scatterà l'obbligo di apertura della partita IVA per molte associazioni, con l'applicazione di imposte e nuovi adempimenti. Ecco tutte le nuove regole.

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  • A partire da gennaio 2025 tutte le associazioni in cui viene svolta l’attività di prestazione di servizi o cessione di beni verso i propri soci saranno obbligate ad aprire una partita IVA. 
  • Enti del Terzo Settore, Odv, Aps e Asd dovranno seguire le nuove regole, con l’esclusione invece delle Onlus.
  • Aumenteranno così gli adempimenti obbligatori per le associazioni che rientrano nei parametri previsti dalle nuove norme, con relativi pagamenti di imposte e contributi.

La partita IVA dal 2025 sarà obbligatoria per tutte le associazioni che svolgono un’attività di prestazione di servizi o cessione dei beni ai propri associati: questa novità coinvolge tutto il settore e ha provocato non poche critiche da parte degli enti della categoria.

Di fatto la burocrazia per le attività incluse nella novità diventerà più fitta, con nuovi obblighi dichiarativi e il versamento di imposte e contributi in base alla situazione specifica. Saranno escluse le Onlus e tutte le associazioni che non svolgono attività rivolte ai propri soci, ovvero quelle che si limitano a percepire introiti dalle quote periodiche, da donazioni o similari e non ricevono altre somme di denaro.

Partita IVA obbligatoria per le associazioni dal 2025: chi è coinvolto

L’apertura della partita IVA è in Italia obbligatorio nel momento in cui un’attività viene svolta in modo continuativo e redditizio, ma fino ad ora non era necessaria per le organizzazioni come le associazioni. Dal 2025 questo cambierà, perché la partita IVA sarà indispensabile per tutte le realtà che svolgono attività rivolte ai propri soci con fini non istituzionali.

Al momento questo obbligo è valido solamente se le associazioni percepiscono ricavi da attività commerciali, ovvero rivolte all’esterno della stessa. Dal 2025 quindi dovranno aggiornarsi tutti gli Enti del Terzo Settore, Odv, Aps, Asd e le associazioni generiche che svolgono l’attività di prestazione di servizi o cessione di beni verso i propri associati.

Possono continuare ad utilizzare quindi solamente il codice fiscale le Onlus e tutte le realtà che non rientrano in questa fattispecie. Con questa modifica alle regole, di fatto il presidente dell’associazione ne diventa anche il rappresentante a livello fiscale e contabile e dovrà assicurarsi di versare correttamente contributi e imposte, oltre a dichiarare i redditi percepiti dall’associazione.

Nuove regole IVA per gli ETS

Il decreto legge numero 146/2021 ha nettamente modificato il sistema fiscale per gli enti e le associazioni del Terzo Settore, apportando delle novità in due direzioni:

  • da un lato, ha definito come imponibili ai fini IVA alcune delle operazioni svolte dagli ETS (per esempio le prestazioni o i servizi connessi alle organizzazioni stesse);
  • dall’altro lato, ha introdotto l’obbligo di dotazione di partita iva per le associazioni.

Ciò significa che le associazioni dovranno aprire la partita IVA e adempiere agli obblighi di fatturazione elettronica, registrazione e dichiarazione delle operazioni per le quali si applica l’IVA, nonostante sino ad oggi fosse prevista l’esclusione.

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Andiamo a vedere nel dettaglio cosa cambierà per le associazioni che rientrano nella categoria di Enti del Terzo Settore, tenendo presente che le novità dovevano entrare in vigore a luglio 2024 ma è stata decisa una proroga al prossimo anno. Diverse operazioni svolte dagli ETS considerate in precedenza non commerciali, con la riforma del Terzo Settore rientrano nell’applicazione dell’IVA, ovvero:

  • cessioni di beni e prestazioni di servizi verso soci o partecipanti (per scopi istituzionali in ambito politico, sindacale, religioso, assistenziale, culturale, sportivo e dilettantistico e così via), sul pagamento di corrispettivi in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto;
  • cessioni di pubblicazioni delle associazioni verso gli associati;
  • somministrazioni, di alimenti o bevande, nelle sedi in cui è svolta l’attività, per scopi istituzionali.

Diverse attività che prima erano escluse dall’applicazione dell’IVA, ne saranno incluse a partire dal 2025. Per fare un esempio pratico, quest’anno la somministrazione di bevande è esclusa dall’imponibilità fiscale, mentre da gennaio 2025 sarà inclusa. Viene meno solamente se questa somministrazione è rivolta a persone indigenti.

Dal 2025 le somministrazioni verso i soci saranno considerate imponibili IVA, per cui l’associazione dovrà provvedere all’apertura di una partita IVA.

Associazioni e imponibilità fiscale: le novità dal 2025

Vediamo brevemente quali saranno le attività considerate esenti dall’imponibilità fiscale a partire dal 2025, in relazione alle associazioni:

  • prestazioni di servizi e cessione di beni verso i soci secondo scopi istituzionali, da associazioni politiche, religiose, sindacali, di categoria, assistenziali, culturali e di formazione extra scolastica;
  • prestazioni di servizi collegate allo sport da parte di associazioni sportive dilettantistiche verso persone che svolgono tali attività sportive;
  • prestazioni di servizi e cessione di beni durante manifestazioni propagandistiche da associazioni politiche, religiose, sindacali, di categoria, assistenziali, culturali e di formazione extra scolastica;
  • somministrazione di alimenti e bevande verso persone indigenti.

Dal 2025 invece le seguenti attività saranno considerate imponibili a livello fiscale:

  • prestazioni di servizi e cessione di beni verso i soci non con scopi istituzionali, da associazioni politiche, religiose, sindacali, di categoria, assistenziali, culturali e di formazione extra scolastica;
  • prestazioni di servizi o cessione di beni effettuate verso non soci;
  • cessione di beni da associazioni sportive dilettantistiche conformi alle attività istituzionali;
  • cessioni di pubblicazioni da associazioni politiche, religiose, sindacali, di categoria, assistenziali, culturali e di formazione extra scolastica;
  • somministrazione di alimenti e bevande verso soci e non soci.

Sostanzialmente, queste sono le voci da considerare quando si deve fare distinzione tra le attività soggette a imposizione fiscale e quelle esenti. Per tutte quelle soggette sarà necessario aprire una posizione IVA da affiancare al codice fiscale dell’associazione.

Obbligo della partita IVA per le associazioni: i pareri

Al momento la novità dell’obbligo della partita IVA ha suscitato non poche contestazioni, tenendo presente che in linea generale si complica la gestione fiscale e burocratica per le associazioni. Forum Terzo Settore e Legambiente hanno lanciato un appello al governo per rivedere tali novità, alla luce del fatto che il rischio collaterale è quello della scomparsa di moltissime associazioni sul territorio.

La sostenibilità del settore associazionistico potrebbe quindi essere messa a dura prova da una nuova gestione più complessa e da nuove imposte da pagare. Secondo queste realtà le associazioni hanno un valore del tutto sociale e non economico, per cui potrebbero scomparire diversi enti volti alla crescita culturale, sportiva, relazionale e sociale del paese.

Legambiente in particolare ricorda che l’associazionismo è una libertà sancita dalla Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea e riconosciuta dalla Costituzione italiana, per cui l’applicazione dell’IVA sarebbe un duro colpo a queste libertà. Mettere in comparazione l’autofinanziamento e la condivisione delle spese con il guadagno tipico di un’impresa con scopo di lucro sarebbe quindi una mossa non giustificata.

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    Valeria Oggero

    Giornalista

    Giornalista pubblicista, laureata in Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Torino, da sempre sono appassionata di scrittura. Dopo alcune esperienze all'estero, ho deciso di approfondire tematiche inerenti la fiscalità nazionale relativa alle persone fisiche ed alle Partite Iva. La curiosità mi ha portato a collaborare con agenzie web e testate e a conoscere realtà anche diversissime tra loro, lavorando come copywriter e editor freelancer.

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