Sta per chiudersi la prima finestra per le istanze degli avvocati che hanno maturato crediti per spese, diritti e onorari nell’ambito del gratuito patrocinio (patrocinio a spese dello Stato). I professionisti hanno, infatti, la possibilità di compensare tali somme con i debiti fiscali e i contributi previdenziali dovuti alla Cassa Forense. La compensazione può essere effettuata fino a concorrenza dell’importo del credito.
Indice
Chi può accedere alla compensazione crediti
La facoltà di compensazione non è limitata ai singoli professionisti, ma si estende a diverse forme di esercizio della professione. Possono infatti avvalersene avvocati che esercitano individualmente (sia in regime ordinario che in regime forfettario) e studi associati o società tra avvocati.
In ogni caso, l’importo portato in compensazione non è soggetto alla ritenuta d’acconto del 20%, solitamente applicata sui compensi per gratuito patrocinio.
Come funziona la procedura? Guida all’istanza
L’intera operazione si svolge in modalità telematica attraverso la piattaforma dei crediti commerciali (PCC) del ministero dell’Economia. L’iter differisce leggermente in base alla forma in cui si esercita la professione, ma segue un percorso comune dopo la fase di accesso.
Accesso al sistema e requisiti per studi e società
I professionisti individuali possono accedere alla piattaforma PCC tramite SPID, CIE o CNS. Al momento del primo login, è necessario dichiarare l’iscrizione all’ordine professionale.
Per gli studi associati e le società la procedura è diversa. In caso di primo accesso, infatti, occorre richiedere le credenziali di accesso inviando una comunicazione via PEC. La richiesta va indirizzata al funzionario delegato alle spese di giustizia presso l’ufficio territoriale della Ragioneria Generale dello Stato, individuato in base alla competenza dell’ufficio giudiziario che ha emesso il decreto di liquidazione.
Inoltre, è prevista la presentazione di una dichiarazione aggiuntiva, denominata “dichiarazione di esercizio della professione in forma associata o societaria”. Tale documento è necessario per attestare che il credito maturato dal singolo professionista sia riferibile alla struttura collettiva di appartenenza, consentendo così la corretta attribuzione della compensazione. La dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta digitalmente direttamente dal portale della piattaforma dei crediti commerciali (PCC) durante la fase di inserimento dell’istanza.
Selezione dei crediti e autocertificazione
Una volta all’interno del portale, si entra nella fase operativa di gestione dei titoli. Il professionista deve generare una nuova autocertificazione selezionando le fatture che risultano in stato “ricevuta” o “in lavorazione”. In questa fase è fondamentale avere a portata di mano il numero SIAMM relativo al decreto di liquidazione, che andrà inserito per validare la richiesta.
Firma digitale e convalida dell’invio
Il sistema genera quindi un documento PDF dell’autocertificazione. Per completare correttamente l’istanza, il file deve essere scaricato, sottoscritto con firma digitale e ricaricato sul portale. Attenzione ai tempi: l’operazione di ricarica deve avvenire all’interno della stessa sessione di lavoro, solitamente entro un tempo massimo di 30 minuti.
Come utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24
Concluso l’invio, la PCC comunica l’esito della domanda e l’eventuale ammissione del credito entro 20 giorni dalla chiusura della finestra temporale.
Ottenuta l’autorizzazione, la compensazione può essere concretamente effettuata tramite F24Web, utilizzando il codice tributo 6868. Il credito può essere utilizzato in una o più soluzioni durante il corso dell’anno. Come ultimo adempimento, è fondamentale informare Cassa Forense dell’avvenuta compensazione attraverso i canali di comunicazione previsti dall’Ente.
Calendario compensazione crediti gratuito patrocinio: le scadenze
La normativa prevede due finestre temporali fisse ogni anno per l’inserimento delle istanze sulla piattaforma PCC. La prima finestra (in corso) si è aperta il 1° marzo e chiuderà giovedì 30 aprile 2026. La seconda finestra sarà invece attiva dal 1° settembre al 31 ottobre 2026. Tuttavia, sarà accessibile a condizione che vi siano ancora risorse residue nello stanziamento annuale previsto dal Ministero.
Quali spese si possono compensare con i contributi dovuti alla Cassa forense?
In base alle normative vigenti, i crediti maturati per il gratuito patrocinio – spese, onorari e diritti – possono essere utilizzati per compensare due macro-categorie di debiti, ovvero quelli fiscali (tasse e imposte) e quelli previdenziali destinati alla Cassa forense. Nel dettaglio, sono compensabili utilizzando il codice ente 0013 nel modello F24, i seguenti contributi:
- contributo soggettivo minimo;
- contributo di maternità;
- contributo soggettivo a conguaglio;
- contributo integrativo a conguaglio;
- contributo minimo integrativo;
- eventuali riscatti o integrazioni dei minimi.
A livello fiscale, invece, il credito può essere usato per pagare le imposte ordinarie legate alla tua attività professionale o personale, quali IVA, IRPEF e altre imposte e tributi (la norma generale parla di “ogni imposta e tassa” dovuta allo Stato).
I crediti esclusi
Non tutti i crediti da gratuito patrocinio possono essere portati in compensazione. Il sistema esclude automaticamente:
- crediti oggetto di opposizione (ex art. 170 dpr 115/02);
- fatture parzialmente pagate che, anche se saldate solo in parte, non risulteranno selezionabili nel sistema PCC;
- crediti basati su provvedimenti provvisori, ricorsi pendenti o liquidazioni non ancora pubblicate sul portale ministeriale;
- contributi dovuti a enti previdenziali diversi da Cassa Forense (ad esempio l’INPS).














Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it