Con la circolare n. 51 del 2026, l’INPS ha esteso l’esenzione IRPEF alle pensioni erogate alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti. Il trattamento fiscale agevolato viene riconosciuto indipendentemente dal fatto che il trattamento pensionistico sia originato o meno dall’evento lesivo che ha determinato il riconoscimento del beneficio.
L’Istituto applicherà l’esenzione dopo l’aggiornamento dei sistemi. Le trattenute fiscali già operate nel 2026 verranno restituite, mentre per gli anni precedenti bisognerà presentare apposita istanza.
Esenzione IRPEF pensioni vittime del dovere: cosa cambia
Le istruzioni operative fornite spiegano come applicare le agevolazioni introdotte originariamente dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016, art. 1, comma 211), già previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ma limitate a casi specifici. In particolare, se prima esistevano dubbi sull’applicazione dell’esenzione per chi aveva ricostruito la propria posizione contributiva unendo versamenti fatti in diverse gestioni, ora lo sconto totale dalle tasse (IRPEF e addizionali) è garantito a tutti, sia per chi ha già la pensione in pagamento sia per chi la riceverà in futuro.
La circolare stabilisce inoltre che strumenti come il cumulo, la totalizzazione e il computo nella gestione separata non sono più un ostacolo. Chi ottiene la pensione attraverso questi meccanismi ha gli stessi diritti fiscali di chi ha versato contributi in un’unica cassa.
Il contesto: la fine di un contenzioso decennale
Questo aggiornamento è il risultato di un lungo confronto legale e interpretativo. Per anni, l’INPS ha adottato una linea restrittiva, concedendo l’esenzione solo alle pensioni cosiddette privilegiate o strettamente connesse a eventi di servizio. Questa interpretazione aveva generato numerosi ricorsi, creando un clima di incertezza per molti beneficiari.
La svolta decisiva è arrivata con l’ordinanza n. 4873/2025 della Corte di Cassazione, con la quale i giudici hanno stabilito che il beneficio fiscale deve essere applicato in modo ampio, senza che sia necessaria una correlazione diretta con l’evento specifico che ha dato origine al diritto. Questo orientamento è stato successivamente recepito dall’Agenzia delle Entrate, che con la risoluzione n. 68/2025 ha invitato i propri uffici a riesaminare i contenziosi ancora aperti, aprendo la strada alla definitiva semplificazione operativa oggi confermata dall’INPS.
Quando scatta l’esenzione
L’INPS ha comunicato che l’esenzione verrà applicata dal primo rateo di pensione utile in pagamento. Tuttavia, prima devono essere aggiornati i sistemi. Quindi, considerando che la circolare è stata emanata a fine aprile 2026, è probabile che l’aggiornamento automatico sui cedolini inizi tra i mesi di giugno e luglio 2026, a seconda della velocità con cui i sistemi centrali recepiranno le nuove anagrafiche fiscali.
Come funzionano rimborsi e recupero somme degli anni precedenti
Le tasse già pagate nei mesi precedenti del 2026 (ad esempio nei mesi di gennaio, febbraio, marzo o aprile) non andranno perse. L’INPS effettuerà il rimborso automatico delle trattenute già operate in sede di conguaglio fiscale. Infatti, per i trattamenti già in essere, l’Istituto agisce come sostituto d’imposta e procede d’ufficio.
Per i periodi d’imposta precedenti al 2026, invece, i pensionati che ritengono di avere diritto all’esenzione dovranno presentare un’apposita istanza di rimborso, che non va inoltrata all’INPS, ma direttamente agli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Sarà quindi compito del contribuente richiedere la restituzione dell’IRPEF versata in eccedenza, seguendo i tempi e le modalità previsti per i rimborsi fiscali e tributari.












Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it