Come ogni anno, per ottenere l’esenzione del canone RAI bisogna fare richiesta all’Agenzia delle Entrate. Sono i beneficiari, cioè, che devono comunicare di aver diritto all’esonero totale dal pagamento. E quest’anno devono farlo entro il 2 febbraio 2026 i cittadini che dichiarano di non possedere una TV. Questi non sono però gli unici esenti. La normativa infatti individua tre categorie specifiche, per le quali però valgono scadenze e procedure diverse.
Chi ha diritto all’esenzione canone RAI
Non sono tenuti al pagamento del canone RAI i cittadini che non posseggono apparecchi televisivi (o decoder) in casa, gli over 75 con un reddito complessivo (proprio e del coniuge) non superiore a 8.000 euro e i diplomatici e i militari stranieri, come previsto dagli accordi internazionali.
Quando va richiesto l’esonero
Per poter beneficiare dell’esonero totale nel 2026, la richiesta deve essere presentata entro il 2 febbraio da chi dichiara di non avere alcun televisore (o apparecchi simili, identificati dalla nota ministeriale del 22 Febbraio 2012). Il richiedente deve autocertificare di non avere apparecchi in nessuna delle abitazioni ad uso domestico residenziale in cui è attiva un’utenza elettrica a suo nome. Solo rispettando questa scadenza sarà possibile non pagare l’intera tassa, per tutti i 12 mesi dell’anno, evitando che compaiano addebiti nelle bollette elettriche da gennaio a dicembre. Tuttavia, l’esonero non si perde se la comunicazione all’Agenzia delle Entrate viene fatta successivamente.
Se infatti si dimentica la prima scadenza ma si invia la domanda tra il 3 febbraio e il 30 giugno, l’esenzione spetta – anche se in misura ridotta – per la seconda metà dell’anno. In questo caso, le rate del canone relative ai primi sei mesi (da gennaio a giugno) verranno comunque addebitate in bolletta e andranno pagate. Lo sconto si attiverà solo sulle bollette che arrivano da luglio in poi.
Gli over 75 anni, invece, devono inviare la comunicazione di esenzione entro il 30 aprile o il 31 luglio dell’anno in cui compiono gli anni. Se la domanda viene inviata oltre il 31 luglio, l’esenzione sarà valida solo a partire dall’anno solare successivo. Queste persone, a seconda della loro data di compleanno, potranno infatti ottenere l’esenzione completa per l’anno o per il secondo semestre.
| Data di invio della domanda | Periodo di esenzione ottenuto |
| Entro il 30 aprile | Copertura per l’intero anno solare. |
| Dal 1° maggio al 31 luglio | Copertura solo per il secondo semestre (luglio-dicembre) |
Nessuna scadenza specifica invece per militari e gli agenti diplomatici. Questi, infatti, possono richiedere l’esenzione del pagamento del canone in qualsiasi momento dell’anno. Il beneficio però decorre dal mese in cui viene inoltrata la richiesta, senza possibilità di recuperare le somme già versate nei mesi precedenti dello stesso anno solare.
Come fare domanda
Per quanto riguarda le modalità di invio, ci sono diverse opzioni. La via più rapida consiste nell’utilizzare l’applicazione web disponibile sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. L’accesso avviene tramite le credenziali SPID, CIE o CNS. In alternativa, ci si può rivolgere ai centri di assistenza fiscale (CAF) o a professionisti abilitati (come i commercialisti), che si occuperanno dell’invio della pratica per conto del cittadino.
È possibile anche optare per la modalità cartacea, scaricando la dichiarazione sostitutiva (disponibile in PDF sul sito delle Entrate), che va compilata e inviata – insieme a una copia di un documento di identità valido – tramite raccomandata. Il destinatario è: “Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Torino, Ufficio canone TV, casella postale 22, 10121 – Torino”. Coloro che dispongono di una firma digitale possono inviare il modulo compilato e firmato all’indirizzo “[email protected]”.
Validità e rinnovo
Per i contribuenti che richiedono l’esonero perché non possiedono una TV, la dichiarazione ha validità annuale. Ciò significa che la domanda va presentata ogni anno. Lo stesso vale per i diplomatici e i militari stranieri. Per i soggetti con più di 75 anni, invece, una volta presentata la richiesta la prima volta, l’esonero resta valido anche per gli anni successivi, a condizione che i requisiti anagrafici, reddituali e di convivenza non subiscano variazioni.













Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it