- Con la pace fiscale del governo Meloni arrivano nuove proroghe per la definizione delle liti pendenti.
- La definizione delle liti pendenti con il fisco viene prorogata fino al 30 settembre 2023. Ci sarà quindi più tempo per la definizione delle controversie tributarie.
- Slitta anche il termine per il pagamento delle somme dovute, o della prima rata, al 30 settembre 2023.
Le recenti misure di pace fiscale messe in campo dal governo garantiscono a imprese e cittadini diversi strumenti agevolati per saldare i debiti con il fisco, e per risolvere situazioni pendenti con l’Agenzia delle Entrate. Recentemente tuttavia sono arrivate anche alcune importanti proroghe alle misure, per cui ci sarà più tempo per la definizione delle liti pendenti.
La tregua fiscale quindi viene portata ancora in avanti, garantendone l’accesso ad una platea di beneficiari maggiore. Vengono prorogate diverse misure che consentono ai contribuenti di rimediare ad una situazione di debito, come la definizione delle liti pendenti, il ravvedimento speciale e le violazioni formali.
Il 30 settembre 2023 diventa quindi la data da segnare per procedere al versamento delle somme dovute, sia in un unico importo, sia nel caso in cui si scelga di pagare a rate, per cui la prima rata dovrà essere versata entro questa data. Ma vediamo tutti i dettagli.
Definizione liti pendenti e sanatoria: tutte le proroghe
Con il nuovo decreto bollette vengono introdotte anche alcune proroghe ai termini per procedere con la definizione delle liti pendenti e con diversi strumenti di sanatoria fiscale.
Sono pendenti le liti per cui l’atto introduttivo di giudizio è già stato notificato al contribuente entro gennaio 2023, e per cui il processo non sia già terminato con una pronuncia definitiva.
Nel dettaglio, vengono incluse in questa proroga diverse misure introdotte o ampliate dal governo attuale per facilitare il pagamento dei debiti da parte di cittadini e imprese.
Le misure per cui viene proposta un’ulteriore proroga sono le seguenti:
- definizione delle liti pendenti: al 30 settembre 2023;
- ravvedimento speciale: al 30 settembre 2023;
- sanatoria di violazioni formali: al 31 ottobre 2023.
Intorno a queste proroghe, va evidenziato che i pagamenti delle somme dovute possono essere effettuati dal contribuente in un’unica soluzione, oppure in diverse rate, e la domanda deve essere presentata entro i nuovi termini.
Rateizzazione e scadenze
La norma attuale prevede il pagamento di 20 rate trimestrali, mentre con la proroga i versamenti vengono disposti nel seguente modo:
- prima rata entro il 30 settembre 2023;
- seconda rata: entro il 31 ottobre 2023;
- terza rata: entro il 20 dicembre 2023;
- rata successiva per ogni anno: 31 marzo;
- rata successiva per ogni anno: 30 giugno;
- rata successiva per ogni anno: 30 settembre;
- rata successiva per ogni anno: 20 dicembre.
La data del 30 settembre 2023 è importante anche per ciò che riguarda la conciliazione speciale, per liti pendenti alla corte di giustizia tributaria, con l’Agenzia delle Entrate, con atti di primo e secondo grado. L’Agenzia delle Entrate ha tempo entro la stessa data per pronunciare il diniego alla definizione agevolata.
L’Agenzia entro il 31 ottobre 2023 deve depositare alla Corte di Cassazione l’elenco delle controversie per cui i contribuenti hanno presentato domanda di definizione, con i dettagli sui pagamenti previsti.

Casi di sospensione delle liti pendenti
In alcuni casi è possibile procedere con la sospensione della lite pendente. Se il contribuente è incerto sull’applicazione della definizione delle liti pendenti, può chiederne la sospensione fino al massimo del 10 ottobre 2023.
In questi casi non si applicherà la definizione delle liti pendenti, ma il giudizio proseguirà nel modo ordinario. Per ciò che riguarda invece i termini di impugnazione della lite, si passa da 9 a 11 mesi per le scadenze tra gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023.
Rimangono invece invariati i termini per proporre il ricorso con scadenza di 60 o 150 giorni in caso di istanza di adesione per gli avvisi di accertamento.
Definizione liti pendenti in Cassazione
La recente riforma della giustizia tributaria aveva introdotto alcune norme e limiti sulla definizione delle liti pendenti in Cassazione. L’art. 5 della legge 130/2022 in particolare prevedeva la definizione sui processi pendenti in Cassazione al 16 settembre 2022, in base alla posizione dell’Agenzia delle Entrate:
- se l’Agenzia è integralmente soccombente, nei precedenti gradi di giudizio, con valore fino a 100.000 euro, il contribuente va a pagare solo il 5% delle imposte;
- se l’Agenzia è soccombente, in uno dei gradi di merito, per valore inferiore a 50.000 euro, il contribuente paga il 20% del valore della lite.
Con la Legge di Bilancio 2023 tuttavia non vengono più previste particolari soglie al valore della lite, per cui la definizione ha ampliato i termini ad un maggior numero di beneficiari.
Se l’Agenzia è soccombente in tutti i gradi di giudizio precedente, l’importo rimane del 5% ma dilazionabile in 20 rate, se invece l’Agenzia ha vinto in primo grado ma perso in appello, la definizione avviene secondo il 15% del valore della controversia e non più con il 20%.
Definizione liti pendenti – Domande frequenti
Sono pendenti le liti per cui l’atto introduttivo di giudizio è già stato notificato al contribuente entro gennaio 2023, e per cui il processo non sia già terminato con una pronuncia definitiva.
I contribuenti possono chiedere la definizione agevolata delle liti pendenti con pagamento delle somme, in un unico versamento o con prima rata entro il 30 settembre 2023.
La proroga prevede più tempo per presentare la domanda di definizione agevolata delle liti pendenti, entro il 30 settembre 2023. Qui tutti i dettagli.
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