Con l’approvazione del nuovo decreto autovelox del 2026, cambia la mappa dei controlli stradali. Per chi viaggia per lavoro o gestisce una flotta aziendale, le multe per eccesso di velocità rappresentano un costo e un rischio costante, per questo sapere quali sono le regole su omologazioni, nuove distanze e validità delle sanzioni può fare la differenza.
Indice
Cosa prevede il nuovo decreto autovelox 2026
Le novità si basano sull’azione combinata di due provvedimenti: il decreto dell’11 aprile 2024 (sulla pianificazione delle postazioni) e il recente decreto del 9 giugno 2026. Per anni, molte multe sono state annullate dai giudici di pace perché gli autovelox godevano di una semplice approvazione ministeriale, ma non di una vera e propria omologazione in senso tecnico-metrologico.
Il decreto 2026, a tal proposito, ha ribadito che approvazione e omologazione non sono sinonimi. Di conseguenza, da giugno 2026:
- i dispositivi devono superare procedure rigide di omologazione;
- è obbligatoria la taratura iniziale e periodica per garantire l’affidabilità della misurazione;
- viene garantita la tracciabilità di tutte le operazioni di verifica.
Un autovelox non potrà più essere lasciato in funzione per anni senza i dovuti controlli tecnici. Per i dispositivi già installati è previsto un regime transitorio per l’adeguamento.
Autovelox in città: le nuove distanze sulle strade urbane
Il decreto impedisce poi l’uso indiscriminato degli autovelox nei centri urbani, specialmente dove i limiti di velocità sono artificiosamente bassi (salvo casi specifici motivati). Per questo motivo, sono state stabilite anche distanze minime precise che devono intercorrere tra il cartello che indica il limite di velocità e l’autovelox stesso, ovvero:
- distanza minima di 200 metri per strade urbane di scorrimento;
- distanza minima di 75 metri per tutte le altre strade urbane.
Cambiano anche le distanze minime tra due autovelox consecutivi:
- almeno 1.000 metri di distanza sulle strade di scorrimento e 500 metri sulle strade di quartiere e sulle vie locali per le postazioni mobili;
- distanza minima di almeno 500 metri – sempre e ovunque nelle zone urbane – per le postazioni fisse.
Autostrade e strade extraurbane
Anche fuori dalle città le regole diventano più severe per chi installa i rilevatori. Sulle strade extraurbane, tra il cartello del limite di velocità e l’autovelox deve intercorrere almeno 1 chilometro. Le distanze minime tra due dispositivi consecutivi, invece, sono così regolate:
- almeno 4 chilometri per le autostrade;
- almeno 3 chilometri per strade extraurbane principali;
- almeno 1 chilometro per extraurbane secondarie, locali e ciclopedonali.
I limiti di velocità
Un’altra novità riguarda poi i limiti di velocità. Il testo del decreto stabilisce infatti che non si potranno più piazzare autovelox dove il limite imposto è inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello massimo previsto dal Codice della Strada per quel tipo di via (es. limite di 70 km/h su una strada che normalmente prevede i 90 km/h), a meno che non ci siano ragioni oggettive di sicurezza (curve pericolose, alta incidentalità).
Sanzioni e multe: cosa cambia per i vecchi e nuovi verbali?
Il nuovo quadro normativo (che non si applica ai controlli presidiati con contestazione immediata da parte della pattuglia) ha un impatto diretto sulla validità delle sanzioni. Prima di tutto perché con i dispositivi a norma bisognerà verificare sul verbale che l’apparecchio sia correttamente identificato, tarato e impiegato secondo i nuovi criteri di distanza. Se l’autovelox rispetta il decreto 2026, fare ricorso sarà molto più difficile.
Il decreto non ha valore retroattivo sui contenziosi. Quindi le multe impugnate prima dell’entrata in vigore delle nuove regole e i verbali emessi da apparecchi solo approvati (e non omologati) restano pienamente contestabili davanti al prefetto o al giudice di pace.
Postazioni fisse, mobili e dispositivi a bordo
Il decreto fa infine chiarezza sulle tipologie di rilevamento specificando che:
- le postazioni fisse, anche se funzionano senza agenti, devono essere inserite in una pianificazione operativa concordata in conferenza provinciale permanente;
- le postazioni mobili, se usate temporaneamente dalle Forze dell’Ordine, devono comunque rispettare i vincoli di segnalazione e distanza;
- i dispositivi su veicoli in movimento sono ammessi solo quando è impossibile collocare postazioni fisse o mobili.
In ogni caso, il principio cardine resta immutato: gli autovelox devono essere preventivamente segnalati e ben visibili tramite cartelli o dispositivi luminosi. Questo non significa che debbano essere annunciati a ogni metro, ma l’automobilista e il professionista alla guida devono ricevere un avviso chiaro e tempestivo per adeguare la propria marcia.










Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it