Ddl PMI, dal part-time agevolato alle tasse sospese per le reti d’impresa: cosa cambia

Al via la discussione della legge annuale sulle piccole e medie imprese. Novità pure per i lavoratori in smart working.

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Nell’agenda parlamentare, a partire dal 2 febbraio 2026, è stata inserita la votazione del ddl PMI. Dopo aver ricevuto l’ok del Senato, il testo arriva alla Camera dei deputati per l’esame. Tra le novità previste, ci sono agevolazioni fiscali per le reti di imprese e un nuovo regime di sospensione d’imposta, ma anche part-time incentivato per favorire il ricambio generazionale e interventi di semplificazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, smart working e recensioni online.

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Ddl PMI, agevolazioni per le reti di imprese: le tasse sospese sugli utili

L’articolo 1 del disegno di legge prevede la sospensione d’imposta sugli utili reinvestiti in contratti di rete. La norma, di fatto, permette alle imprese che decidono di collaborare di non pagare le tasse su una parte dei propri guadagni, a patto che questi soldi vengano usati per finanziare progetti comuni di crescita e innovazione. Quindi, una quota degli utili potrà essere accantonata come riserva di bilancio e non concorrerà a formare reddito imponibile per il periodo d’imposta in cui l’utile è stato conseguito.

L’agevolazione non può superare il valore di 1 milione di euro l’anno per ogni singola impresa, è prevista per il triennio che va dal 2026 al 2028 ed è tale beneficio è condizionata all’autorizzazione della Commissione europea. Inoltre, per mantenere il beneficio fiscale, la riserva di utili non può essere toccata per scopi diversi dalla copertura di perdite. Se i soldi vengono prelevati per altri motivi, l’agevolazione decade.

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Part-time agevolato per i dipendenti prossimi alla pensione

Il ddl, all’articolo 4, introduce anche la cosiddetta “staffetta generazionale”, che permette a un lavoratore anziano, con contratto a tempo indeterminato, di trasformare il proprio contratto da tempo pieno a part-time (con una riduzione ammessa tra il 25% e il 50%), assicurandogli un netto in busta paga maggiorato. Questo è possibile perché, nonostante il passaggio all’orario ridotto, al dipendente viene riconosciuta la sua quota di contributi sullo stipendio. Il datore di lavoro infatti non sarà tenuto a versarli all’INPS, ma a riconoscerli sul cedolino, garantendo così una retribuzione maggiore.

In questo caso lo Stato garantisce pure la contribuzione figurativa per le ore non lavorate. Di conseguenza, la pensione futura verrà calcolata come se l’interessato avesse continuato a lavorare a tempo pieno, evitando tagli sull’assegno finale.

La misura non è aperta a tutti, ma solo ai datori di lavoro privati che occupano fino a 50 dipendenti (PMI) e che si impegnano ad assumere contestualmente un giovane (sotto i 34 anni) con contratto a tempo pieno e indeterminato. I lavoratori senior devono invece avere un’anzianità contributiva maturata precedentemente al 1° gennaio 1996 e maturare i requisiti per la pensione di vecchiaia (67 anni) o anticipata entro il 1° gennaio 2028.

Infine, in quanto misura sperimentale, l’accesso a questo tipo di part time agevolato sarà possibile solo nel 2026-2027 e per i primi 1.000 lavoratori che faranno domanda (quando la procedura sarà aperta, a seguito dell’approvazione del DDL).

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Semplificazione delle misure di sicurezza sul lavoro

Per ridurre i carichi burocratici per le piccole e medie imprese, il legislatore ha previsto poi una serie di semplificazioni in materia di sicurezza sul lavoro. L’INAIL avrà in questo caso il compito di elaborare nuovi modelli di organizzazione e gestione (MOG) del rischio per le micro, piccole e medie imprese che – se adottati – escludono la responsabilità amministrativa dell’impresa in caso di infortuni.

Poi, viene eliminato l’obbligo di assicurazione RC auto per i carrelli elevatori (muletti) e altri veicoli di movimentazione merci non immatricolati, a condizione che operino esclusivamente in aree aziendali chiuse e non accessibili al pubblico. Mentre vengono inclusi i periodi di cassa integrazione (ordinaria o straordinaria) tra le occasioni in cui il datore di lavoro deve erogare formazione sulla sicurezza. Se un lavoratore in integrazione salariale rifiuta, senza giustificato motivo, di partecipare ai corsi di formazione sulla sicurezza, può incorrere nella decadenza dal trattamento economico.

Novità per il lavoro agile

Per i lavoratori in smart working, la gestione della sicurezza viene snellita. In questo caso, il datore di lavoro si considererà assolto da tutti gli obblighi di sicurezza (inclusi quelli sui videoterminali) consegnando annualmente al lavoratore e al rappresentante per la sicurezza un’informativa scritta sui rischi generali e specifici del lavoro agile e/o da remoto. È prevista una sanzione penale per le imprese che omettono di consegnare tale informativa, mentre resta l’obbligo per il dipendente di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione quando lavora fuori dai locali aziendali.

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Lotta alle false recensioni

Il disegno di legge dedica l’intero capitolo IV alle recensioni ingannevoli, introducendo l’obbligo per le piattaforme e i siti che pubblicano recensioni di adottare strumenti per verificare che le valutazioni provengano da consumatori che hanno realmente acquistato il prodotto o usufruito del servizio. Le imprese devono informare chiaramente gli utenti su come vengono effettuate tali verifiche e sui criteri utilizzati per elaborare il punteggio medio e saranno accusate di pratica commerciale scorretta se incaricano terzi di pubblicare recensioni false o apprezzamenti non veritieri per promuovere prodotti o servizi. Vengono anche vietati: la pubblicazione di sole recensioni positive o la soppressione di quelle negative per dare un’immagine distorta della qualità aziendale; la compravendita di like, follower o visualizzazioni finalizzati a ingannare i consumatori sulla popolarità di un brand o di un professionista.

Diritti delle strutture recensite

Un’importante novità riguarda la tutela delle imprese (spesso alberghi, ristoranti o professionisti) che sono oggetto di recensioni. Il DDL stabilisce che le strutture hanno il diritto di segnalare recensioni sospette o ritenute false. Per questo motivo, le piattaforme devono prevedere procedure rapide per la gestione di tali segnalazioni e per l’eventuale rimozione dei contenuti giudicati non veritieri.

A tal proposito, l’articolo 10 introduce definizioni e agevolazioni specifiche per gli operatori della distribuzione nel settore Horeca (hotel, ristorazione e catering). La misura mira a tipizzare questi operatori economici per semplificare le procedure amministrative e logistiche legate alla fornitura di beni e servizi in un comparto fondamentale per l’economia nazionale.

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Norme sulla filiera della moda

Il disegno di legge, oltre a introdurre normative che – in generale – riguardano l’intero comparto di micro, piccole e medie imprese in Italia, prevede interventi e aiuti mirati per specifici comparti. In particolare, l’articolo 2 stanzia fino a 100 milioni di euro, prelevati dal Fondo per la crescita sostenibile, per sostenere programmi di sviluppo e riqualificazione produttiva nella filiera della moda. Gli interventi sono destinati a progetti di importo compreso tra i 3 e i 20 milioni di euro proposti dalle PMI, con una particolare valorizzazione per i programmi presentati da aggregazioni di imprese.

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Centrali consortili ed enti mutualistici

La norma riconosce poi le centrali consortili come “enti mutualistici di sistema”, con il compito di coordinare le aggregazioni di micro, piccole e medie imprese organizzate in consorzi di filiera. Tuttavia, il provvedimento delega inoltre il governo a disciplinare il funzionamento e la vigilanza di questi enti (limitati a un massimo di cinque), stabilendo come requisito obbligatorio la presenza in almeno tre regioni e il divieto di distribuzione eccessiva di dividendi.

Inoltre, vengono modificati i termini per l’esercizio della facoltà di riacquisto da parte dei consorzi di sviluppo industriale. I consorzi avranno cioè il diritto di riacquistare le aree cedute e gli stabilimenti relativi ad attività cessate da più di tre anni, al fine di favorire il reimpiego produttivo dei siti industriali dismessi e contrastare il degrado delle aree artigianali.

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Riforma e riordino dei confidi

L’articolo 5 del ddl conferisce invece una delega al governo per la razionalizzazione e il riordino della disciplina dei confidi (consorzi di garanzia collettiva dei fidi). L’obiettivo è favorire l’accesso al credito delle PMI attraverso la riduzione dei costi di istruttoria, l’incentivo alle aggregazioni tra confidi e l’ampliamento delle attività esercitabili, inclusa la consulenza e l’assistenza alle imprese socie.

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Valorizzazione dei beni di magazzino

Infine, il disegno di legge introduce misure per favorire la valorizzazione a fini finanziari delle scorte di magazzino. L’intento è permettere alle imprese di utilizzare i propri beni in giacenza come strumenti per ottenere liquidità o garanzie, migliorando la gestione del capitale circolante e facilitando il rapporto con gli istituti di credito.

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