Con l’auspicio di semplificare il rapporto con il Fisco e ampliare il target di coloro che effettivamente pagano le imposte, l’opportunitร di aderire al concordato preventivo biennale (CPB) che consente alle partite IVA che applicano gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilitร ) di definire in anticipo le imposte da versare nel biennio successivo. Per il CPB 2025-2026 scade il 30 settembre la possibilitร di aderire.
Al netto delle valutazioni personali – dato che non sempre l’opzione รจ conveniente dal punto di vista economico – l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove FAQ sul concordato preventivo biennale, intervenendo per chiarire alcuni aspetti che riguardano i professionisti associati e le societร tra professionisti.
Concordato preventivo biennale 2025-2026: le cause di esclusione dei professionisti
Con il dl 13/2024, sono stati esclusi dal concordato preventivo biennale 2025-2026:
- i contribuenti che nel periodo d’imposta precedente hanno dichiarato redditi di lavoro autonomo e partecipato a un’associazione professionale o societร tra professionisti (clausola che non si applica quando contribuente e associazione o societร aderiscono per gli stessi periodi d’imposta);
- le associazioni o le societร tra professionisti i cui soci o associati che dichiarano redditi di lavoro autonomo non aderiscano all’unanimitร .
CPB 2025-2026, le FAQ dell’Agenzia delle Entrate su studi associati di professionisti
Ecco di seguito le risposte alle domande frequenti (FAQ) pubblicate sul sito dell’AdE.
Puรฒ aderire lโassociato dello studio che aveva giร aderito nel 2024-2025? E puรฒ aderire lo studio se gli associati avevano giร aderito nel 2024-2025?
Lโarticolo 11 del decreto legislativo n. 13 del 2024, cosรฌ come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, prevede che โNon possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione: โฆ (omissis) โฆ
b-quinquies) con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, contemporaneamente, partecipato a un’associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico o a una societร tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero a una societร tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La predetta causa di esclusione non opera se l’associazione o la societร partecipata aderiscono al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato;
b-sexies) l’associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero la societร tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la societร di cui all’articolo 4-bis della legge 31dicembre 2012, n. 247, nelle ipotesi in cui non aderiscono al concordato preventivo biennale, nei medesimi periodi d’imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditiโ.
Tanto premesso si ritiene che:
- (…) gli associati dotati di partita IVA individuale che non hanno aderito alย CPBย per il biennio dโimposta 2024-2025, potranno aderirvi per il biennio dโimposta 2025-2026. Per il p.i. 2026 gli effetti delย CPBย continueranno a prodursi al rinnovo dellโadesione da parte dellโassociazione professionale;
- (…), in modo analogo, anche lo studio puรฒ aderire alย CPBย per il biennio 2025-2026. Per il p.i. 2026 gli effetti delย CPBย continueranno a prodursi al rinnovo dellโadesione da parte degli altri associati.
Resta fermo che, per i casi oggetto di risposta, nellโipotesi di mancato rinnovo delย CPBย si verifica una causa di cessazione tenuto conto di quanto previsto dallโarticolo 21, comma 1 lettere b-quinquies)ย e b-sexies)ย del d.lgs. n. 13 del 2024.
Per una ditta individuale che ha aderito al CPB 2025-2025 e che a fine 2024 ha ceduto un ramo d’azienda รจ prevista la cessazione?
Lโarticolo 21, comma 1, lettera b-ter) del d. lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, prevede, tra le cause di cessazione dal concordato, le ipotesi in cui โla societร o lโente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimentoโ. Con specifico riferimento allโoperazione di cessione di ramo dโazienda, la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 ha chiarito che โanche nel caso in cui sia effettuata una cessione di ramo dโazienda ricorra una causa di esclusione dal CPB, attesi i molteplici punti in comune tra la cessione di ramo dโazienda e il conferimentoโ. Tuttavia, considerando che le societร e lโimpresa individuale sono soggetti giuridici distinti e che il legislatore ha espressamente fatto riferimento a โsocietร ed entiโ e non, in generale, allโimprenditore o al โsoggetto giuridicoโ che ha aderito al concordato, si ritiene che lโambito soggettivo di applicazione della norma non contempli le imprese individuali e pertanto, stando al tenore letterale della stessa, la causa di cessazione ivi richiamata non sia applicabile al caso in esame.
Possono aderire al CPB 2025-2026 lo studio professionale e gli associati con partita IVA autonoma se uno dei partecipanti era escluso dall’applicazione degli ISA nel 2024?
Nel caso in esame รจ possibile richiamare i chiarimenti forniti con la circolare n. 9/E del 24 giugno 2025. In tale documento di prassi si rispondeva al quesito se una societร tra professionisti, in quanto titolare di reddito di impresa, potesse accedere al CPB chiarendo che โLโarticolo 10 del decreto CPB stabilisce che possono accedere al CPBย .[omissis] Nel fornire risposta al quesito รจ stato affermato il seguente principio”. Analogamente, nel caso oggetto del presente quesito la presenza per uno degli associati di una causa che impedisce lโapplicazione degli ISA quale lโapplicazione del regime forfettario, non preclude lโadesione al CPB da parte dellโassociazione e degli altri associati per i quali, invece, trovano applicazione gli ISA.
Sul sito dell’Agenzia รจ possibile consultare anche le FAQ pubblicate nei mesi precedenti.












Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it