Avvocati collaboratori e monocommittenza, arrivano compenso minimo e tutele per malattia e maternità

Per la prima volta l’ordinamento disciplina il rapporto di chi lavora stabilmente per un solo studio. E trasforma il diritto in un compenso "congruo" definito da una soglia specifica.

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Chi collabora stabilmente con uno studio legale conosce bene la zona grigia in cui si muove: non è un dipendente, ma non è neppure un professionista con un proprio portafoglio di clienti; fattura a un solo soggetto, spesso senza contratto scritto, e non ha alcuna copertura se si ammala o diventa genitore.

Lo schema del decreto legislativo sull’ordinamento forense, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro della Giustizia Carlo Nordio, interviene proprio su questa posizione. Disciplina la monocommittenza e la collaborazione continuativa e introduce un elemento che nel lavoro professionale italiano non esisteva: un compenso minimo.

Il collaboratore di studio: monocommittenza vs collaborazione continuativa

La legge delega disciplina i rapporti interni alla professione: l’attività prestata da un avvocato, a fronte di un compenso, in favore di un altro avvocato, di un’associazione professionale, di una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica, oppure di una società tra avvocati.

Riguarda quindi il collaboratore di studio nella sua forma più diffusa, non l’avvocato che lavora per un’impresa. La delega non introduce la figura dell’avvocato dipendente del privato e resta ferma la disciplina dell’assistenza stragiudiziale prestata in regime di lavoro subordinato nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.

La norma distingue due situazioni:

  • la monocommittenza, cioè il rapporto continuativo ed esclusivo con un solo committente, che si verifica quando il collaboratore lavora soltanto per uno studio;
  • la collaborazione continuativa, cioè il rapporto stabile ma non esclusivo, che si verifica quando il professionista collabora con uno studio mantenendo altri incarichi.
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Il compenso minimo: da «congruo» a «non inferiore»

La legge n.137 del 28 luglio 2026 chiedeva al Governo di prevedere una disciplina organica della professione resa in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa, al fine di favorire l’accesso al mercato del lavoro da parte del singolo professionista, con salvaguardia dell’autonomia, della libertà e dell’indipendenza intellettuale e di giudizio, nonché del diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d’opera professionale eseguita.

“Congruo e proporzionato” è una formula che nell’ordinamento esiste già e che, da sola, non ha mai impedito a nessuno di accettare un compenso basso: la congruità si accerta dopo e serve semmai a contestare in giudizio quanto è stato pattuito. Il decreto compie un passaggio successivo: stabilisce che il compenso non può essere inferiore ai parametri fissati con decreto ministeriale. Non è più un criterio di valutazione a posteriori, ma una soglia sotto la quale il rapporto non può essere costruito, a prescindere da quanto le parti concordino.

Per la categoria è una novità assoluta. Ed è anche la ragione per cui, nella pratica, molto dipenderà da quei parametri: la norma rinvia a un decreto successivo e finché non sarà adottato il minimo resterà sulla carta.

Il contratto scritto diventa obbligatorio

Alla soglia economica si affianca una garanzia di tipo contrattuale: la forma scritta. È il requisito che manca più spesso nei rapporti di studio, dove l’accordo è frequentemente verbale e la ricostruzione delle condizioni, in caso di contestazione, diventa impossibile. Il comunicato del Consiglio dei ministri la indica espressamente per la collaborazione continuativa.

Secondo alcune ricostruzioni della stampa di categoria, lo schema prevederebbe anche un preavviso in caso di cessazione, graduato sulla durata del rapporto. Il dato non compare nel comunicato ufficiale e andrà verificato sul testo del decreto, quando sarà reso pubblico.

Malattia e maternità: il rapporto si sospende, ma non si chiude

Oggi, per una collaboratrice di studio, una gravidanza o una malattia lunga significano smettere di fatturare, con il rischio concreto che lo studio si organizzi diversamente e che il rapporto si chiuda. Non esiste sospensione, perché formalmente non esiste un rapporto da sospendere: esistono prestazioni, che se non vengono eseguite non vengono pagate.

Lo schema prevede invece che il rapporto si sospenda in caso di gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio. Anche questa previsione non era nella delega, che si limitava a nominare la collaborazione continuativa senza indicarne il contenuto: è una scelta compiuta in sede di attuazione.

Quando le regole saranno applicabili

Nulla di tutto questo è ancora in vigore. Lo schema è stato approvato in esame preliminare e deve ottenere il parere del Consiglio nazionale forense e quello delle commissioni parlamentari. Fino alla pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale, continua ad applicarsi la legge n.247 del 31 dicembre 2012.

La delega è entrata in vigore il 16 agosto 2026 e assegna al Governo sei mesi per adottare uno o più decreti legislativi, con termine a metà febbraio 2027. Gli schemi, corredati di relazione tecnica sulla neutralità finanziaria, sono trasmessi alle Camere per il parere delle commissioni competenti per materia e per i profili finanziari: il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Se quel termine scade nei trenta giorni precedenti la scadenza della delega o successivamente, la delega slitta di trenta giorni. È poi prevista una fase correttiva entro dodici mesi dall’ultimo decreto delegato: l’assetto definitivo si vedrà, quindi, nel corso del 2027.

A questo si aggiunge il decreto ministeriale sui parametri del compenso, che costituisce il presupposto perché il minimo operi davvero.

Un modello destinato a uscire dalla categoria

Le novità potrebbero presto riguardare pure altre categorie professionali. Mentre il Governo attua la riforma forense, il disegno di legge delega sul riordino di altri quindici ordinamenti professionali, approvato dal Senato il 3 agosto 2026, è all’esame della Camera.

Quando si tratterà di scrivere i criteri attuativi di quella delega, il modello forense sarà il precedente disponibile: è la prima disciplina organica italiana della dipendenza economica nel lavoro professionale, costruita sul principio che chi lavora stabilmente per un solo soggetto non si trova nella stessa posizione contrattuale di chi possiede un portafoglio di clienti.

Domande frequenti

Che cos’è la monocommittenza per un avvocato?

Il rapporto continuativo ed esclusivo con un solo committente, che può essere un altro avvocato, un’associazione professionale, una rete o una società tra avvocati.

Qual è il compenso minimo previsto?

Lo schema stabilisce che non può essere inferiore ai parametri fissati con decreto ministeriale. L’importo sarà noto quando quel decreto sarà adottato.

Il contratto deve essere scritto?

Sì. Il comunicato del Consiglio dei ministri indica espressamente la forma scritta per la collaborazione continuativa.

Cosa succede in caso di maternità o malattia?

Nella collaborazione continuativa il rapporto si sospende in caso di gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio.

Queste regole valgono già?

No. Lo schema è stato approvato in esame preliminare e deve ancora ottenere i pareri previsti. Fino alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale resta applicabile la legge 247 del 2012.

La riforma introduce l’avvocato dipendente?

No. La disciplina riguarda i rapporti fra professionisti e conferma autonomia e indipendenza di giudizio del collaboratore.

Quando arriveranno le regole definitive?

I decreti vanno adottati entro metà febbraio 2027, con possibile slittamento di trenta giorni, ed è prevista una fase correttiva entro dodici mesi dall’ultimo decreto.

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Ivana Zimbone

Direttrice responsabile

Direttrice responsabile di Partitaiva.it e della rivista filosofica "Vita Pensata". Giornalista pubblicista, SEO copywriter e consulente di comunicazione, mi sono laureata in Filosofia - con una tesi sul panorama dell'informazione nell'era digitale - e in Filologia moderna. Ho cominciato a muovere i primi passi nel giornalismo nel 2018, lavorando per la carta stampata e l'online. Mi occupo principalmente di inchieste e approfondimenti di economia, impresa, temi sociali e condizione femminile. Nel 2024 ho aperto un blog dedicato alla comunicazione e al giornalismo digitale.

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