Entra in vigore, dal 1° luglio 2026, la nuova disciplina sulla collaborazione attiva in materia antiriciclaggio, che introduce la figura del referente per le operazioni sospette (SOS) negli gli studi professionali. Si tratta di una figura obbligatoria per i professionisti, le cui funzioni e doveri sono state definite dalle istruzioni emanate dall’unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d’Italia.
Indice
Per quali professionisti diventa obbligatorio il referente per le operazioni sospette (SOS)
Le disposizioni aggiornate sostituiscono il precedente provvedimento del 2011 e non valgono per banche o intermediari finanziari, che seguono già i controlli delle rispettive autorità, ma solo per i soggetti non sottoposti a vigilanza di settore. In base a quanto stabilito, i principali destinatari sono commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro e operatori non finanziari (come i compro oro regolati dal D.Lgs. 92/2017).
La figura del referente: quali sono i suoi compiti
Il referente SOS deve essere obbligatoriamente iscritto al portale telematico Infostat-UIF. La normativa stabilisce che solo nelle ditte individuali la figura coincide necessariamente con il titolare, mentre per le persone giuridiche il ruolo coincide con il legale rappresentante oppure con un suo delegato interno.
In ogni caso, tra i suoi compiti principali rientrano la gestione dei flussi documentali e del riscontro tempestivo alle richieste di approfondimento da parte degli organi di controllo competenti.
L’obbligo della procedura interna di segnalazione
Per garantire che l’analisi dei rischi non sia lasciata al caso, la normativa prevede l’adozione di un protocollo interno per la gestione delle anomalie. Questo strumento è obbligatorio per tutte le società, gli enti e gli studi professionali. Resta invece facoltativo per i professionisti che operano in forma strettamente individuale (persone fisiche).
A livello di contenuti minimi e sostanziali, il protocollo interno (volto a consolidare l’assetto procedurale a dimostrazione della diligenza dell’operatore) deve obbligatoriamente:
- indicare il referente SOS prescelto;
- definire con chiarezza il ruolo dei collaboratori che entrano direttamente in contatto con la clientela;
- descrivere nel dettaglio le metodologie applicate per l’analisi quantitativa e qualitativa delle anomalie rilevate;
- disciplinare in modo puntuale i casi d’urgenza ad alto rischio.
Cosa cambia
Con le istruzioni UIF viene superata l’idea di inviare segnalazioni automatiche o dettate solo da un intento prudenziale o difensivo. La segnalazione di un’operazione sospetta diventa il risultato di un percorso di analisi strutturato che si articola in tre momenti, ovvero:
- individuazione di un elemento di anomalia nel comportamento del cliente;
- approfondimento della situazione specifica, valutando il contesto e la storia del soggetto;
- decisione finale, che può tradursi nell’invio della segnalazione o nell’archiviazione del caso.
Le linee guida sono intervenute infine nella gestione delle anomalie scartate dopo una verifica. Anche quando si decide di non procedere con la segnalazione, è necessario in questi casi conservare una traccia documentale che spieghi i motivi per cui il sospetto è stato escluso. L’accorgimento serve per dimostrare la correttezza e la diligenza dello studio in caso di successivi controlli da parte delle autorità, garantendo la piena ricostruibilità delle valutazioni effettuate.












Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it