Avvisi bonari: ripartono dal 4 settembre 2023

L'articolo 7 quater del dl 193 del 2016, comma 17 prevede la sospensione estiva degli avvisi bonari. Il termine della sospensione si avvicina. Ecco cosa cambia a partire dal 4 settembre.

di Ilenia Albanese

Revisione a cura di Giovanni EmmiDottore CommercialistaSu PartitaIva.it ci impegniamo al massimo per garantire informazioni accurate. Gli articoli vengono costantemente revisionati da professionisti del settore.

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  • Stop alla sospensione degli avvisi bonari previsto a partire dal 1° agosto. Dal 4 settembre 2023 termina la sospensione estiva.
  • Dal 4 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate riprenderà con l’invio delle comunicazioni di irregolarità e degli importi derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni dei redditi.
  • Per quest’anno la ripresa riguarderà principalmente i termini di versamento relativi alle comunicazioni di irregolarità scontate previste dalla Legge di Bilancio 2023.

Terminano gli effetti della sospensione estiva degli avvisi bonari e, a partire dal 4 settembre, riprendono i termini di versamento relativi alle comunicazioni di irregolarità.

Gli avvisi bonari, ossia comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate con cui comunica al contribuente del controllo effettuato sulla sua dichiarazione dei redditi, rilevando eventuali mancati pagamenti, erano stati sospesi a partire dal 1° agosto 2023.

La sospensione, tuttavia, riguardava in particolar modo i termini di versamento relativi alle comunicazioni di irregolarità, con agevolazione, previste dalla Legge di Bilancio 2023. Ma vediamo nel dettaglio cosa cambia a partire dal 4 settembre 2023.

Avvisi bonari: stop alla sospensione estiva

Secondo l’articolo 7 quater del dl 193 del 2016, comma 17:

“Sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti […] per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici […] e a seguito dei controlli formali […] e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.”.

Perciò volge al termine il periodo di sospensione estiva degli avvisi bonari, che riprenderanno a partire dal 4 settembre 2023.

Nello specifico, quest’anno la ripresa riguarderà in particolar modo i termini di versamento relativi alle comunicazioni di irregolarità scontate per effetto della definizione agevolata disposta all’articolo 1 commi da 153 a 159 della legge 197/2022, anche nota come Legge di Bilancio 2023.

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Con questa legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (Supplemento ordinario n. 303 del 29/12/2022), il legislatore concedeva la possibilità di corrispondere con sanzioni ridotte comprese tra il 3% e il 10% nei casi più comuni, gli avvisi bonari non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, ossia il 1° gennaio di quest’anno, ovvero gli avvisi bonari recapitati in una data successiva.

È bene ricordare che rientrano in tale definizione anche le comunicazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31/12/2019, al 31/12/2020 e al 31/12/2021, per cui il termine di pagamento non risultava ancora scaduto al 1° gennaio 2023.

Vi rientrano anche le comunicazioni relative a qualsiasi annualità ed in corso di regolare dilazione, purché la dilazione sia prevista entro la data del 1°gennaio 2023 e con effetto solo sugli importi ancora da corrispondere.

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Come funziona la sospensione estiva degli avvisi bonari

Non è una novità la sospensione feriale degli avvisi bonari, ma è prevista da una legge del 2016. Infatti, è disciplinata dal comma 17 dell’articolo 7 quater del dl 193 del 2016 che abbiamo citato in precedenza.

In assenza di tale sospensione, il contribuente viene informato delle eventuali incongruenze o anomalie rilevate dal fisco nella dichiarazione dei redditi, da cui possono emergere imposte non versate correttamente.

In tale evenienza, il contribuente ha 30 giorni di tempo per presentare la documentazione che provi che questi adempimenti sono stati correttamente eseguiti, o regolarizzare la situazione entro i termini stabiliti dall’Agenzia delle Entrate.

Generalmente, rientrano tra i casi della sospensione estiva tutti i termini relativi agli avvisi bonari. Vi sono solo piccole eccezioni, ossia ciò che concerne l’invio, da parte del contribuente, dei documenti e delle informazioni successive alle richieste effettuate durante le operazioni di accesso, ispezione e verifica relativamente al rimborso IVA.

Come abbiamo visto, la legge specifica che la sospensione estiva riguarda le comunicazioni inviate in seguito a:

  • controlli automatici;
  • controlli formali;
  • liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Conosciamoli nel dettaglio.

1. I controlli automatici

I controlli automatici, o automatizzati, sono previsti dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

In questo caso le comunicazioni di irregolarità sono emesse dall’amministrazione finanziaria che procede. Questa si avvale di procedure automatizzate, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo.

Queste dichiarazioni permettono all’amministrazione finanziaria di verificare la corretta liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta.

Vi rientrano anche i controlli sulla liquidazione della tassa dovuta in base alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto.

2. I controlli formali

I controlli formali, invece, sono disciplinati dall’articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Si tratta di controlli che avvengono successivamente a quelli automatici, su determinati casi di rischio evasione.

Questi consistono nella verifica della corretta corrispondenza dei dati relativi a deduzioni, detrazioni e ritenute indicati in dichiarazione, da confrontare quindi con la documentazione conservata dal contribuente e i dati desunti dalle dichiarazioni presentate e dalle informazioni trasmesse da altri soggetti.

Questi possono essere sostituti d’imposta, enti previdenziali e assistenziali, banche e imprese assicuratrici.

In tal caso, l’Agenzia delle Entrate richiede ai contribuenti di presentare i documenti e, in caso di errori, viene rettificata la dichiarazione. L’Agenzia, inoltre, emette l’atto con richiesta di pagamento con sanzioni calmierate.

Avvisi bonari e redditi con tassazione separata

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Rientrano nella sospensione estiva anche le comunicazioni emesse a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata.

Mediante tali comunicazioni l’Agenzia delle Entrate stabilisce in via definitiva l’imposta dovuta su determinati redditi, come ad esempio sul trattamento di fine rapporto, sulle pensioni e sugli stipendi arretrati.

Si tratta di redditi per i quali sono state già versate o sono state trattenute delle somme a titolo d’acconto. Anche per questi casi la sospensione estiva viene meno dal 4 settembre 2023.

Avvisi bonari – Domande frequenti

Quando ripartono gli avvisi bonari dopo la sospensione estiva?

La sospensione feriale degli avvisi bonari è applicata dal 1° agosto e termina il 4 settembre 2023, come previsto dall’articolo 7 quater del dl 193 del 2016, comma 17.

In caso di dilazioni, si applica la sospensione estiva?

Si, la sospensione estiva riguarda anche la dilazione dei pagamenti, ma solamente sulla parte rimanente da pagare con scadenza entro la data del 1°gennaio 2023. Scopri di più qui.

Perché ad agosto c’è la sospensione degli avvisi bonari?

La legge prevede la sospensione estiva degli avvisi bonari per dare più tempo ai contribuenti per procedere con il saldo dei pagamenti relativi agli avvisi bonari.

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Ilenia Albanese

Esperta di finanza personale e lavoro digitale

Copywriter specializzata nel settore della finanza personale, con esperienza pluriennale nella creazione di contenuti per aiutare i consumatori e i risparmiatori a gestire le proprie finanze.
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Giovanni Emmi
Dottore Commercialista
Revisione al 28 Aprile 2024
Commercialista dal 🧗🏾‍♀️secondo millennio, innovatore professionale nel terzo millennio🏃🏾‍♂️. Il futuro della professione del commercialista nel mio ultimo libro "dalla società alla rete tra professionisti".

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