Le spese di formazione sono deducibili? Le regole per professionisti e imprese 

Corsi di formazione, master e convegni sono deducibili solo se inerenti all’attività e nel rispetto dei limiti annuali. Due plafond distinti, che non si possono sommare.

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Le spese di formazione sono deducibili? Le regole per professionisti e imprese
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Il mercato del lavoro è in continua evoluzione e richiede competenze sempre più aggiornate. Liberi professionisti, imprese e lavoratori autonomi rispondono a questa esigenza frequentando corsi, master o convegni. Ma le spese di formazione sono deducibili per chi ha la partita IVA?

In linea generale, per i contribuenti che determinano il reddito in modo analitico, le spese di formazione inerenti all’attività possono essere dedotte nel rispetto delle regole e dei limiti previsti per ciascuna categoria. L’IVA, invece, segue una disciplina diversa.

Le spese di formazione sono deducibili?

Sì, le spese di formazione sostenute da liberi professionisti, autonomi e imprese che operano nel regime ordinario sono deducibili ai fini fiscali, nel rispetto della normativa vigente e secondo i limiti previsti per ciascuna categoria di contribuente.

Il commercialista Francesco Cervellino

Come spiega il commercialista Francesco Cervellino a Partitaiva.it, “dedurre un costo significa ridurre il reddito imponibile, non recuperare integralmente quanto speso”. Per i professionisti che determinano il reddito in modo analitico, le spese per master, corsi di formazione e aggiornamento, convegni e congressi sono deducibili entro il limite complessivo di 10.000 euro annui, comprese le spese di viaggio e soggiorno.

A questo si affianca un secondo plafond, di 5.000 euro, riservato a una categoria di spese diversa.

SoggettoSpese deducibiliLimite annuale
Liberi professionisti e lavoratori autonomiMaster, corsi di formazione e aggiornamento, convegni e congressi, comprese spese di viaggio e soggiorno10.000 euro
Liberi professionisti e lavoratori autonomiServizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità erogati da organismi accreditati5.000 euro
AziendeFormazione dei dipendenti, corsi, master, convegni, sicurezza sul lavoro, trasferte correlateNessun limite fisso, con verifica di inerenza e congruità

Per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario, invece, non sono previste deduzioni sulle spese di formazione, in quanto il reddito si calcola applicando un coefficiente di redditività ai compensi percepiti senza poter scaricare i costi reali.

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Deducibilità delle spese di formazione per liberi professionisti

Per un lavoratore autonomo e un libero professionista la formazione è un requisito fondamentale per mantenere elevata la qualità dei servizi offerti e per attrarre nuovi clienti, così come per giustificare eventuali aumenti del tariffario legati a una maggiore professionalità o esperienza in un determinato ambito.

I corsi che può seguire un libero professionista spaziano fra ambiti diversi: dal marketing al business online, fino ai corsi di formazione obbligatori previsti per gli iscritti agli albi, dai commercialisti agli avvocati, dagli ingegneri ai giornalisti.

Rispetto alle aziende, che generalmente dispongono di budget più elevati, un libero professionista può orientarsi su webinar, corsi online, master o certificazioni digitali. Per chi opera in regime ordinario la deduzione è integrale, ma solo all’interno dei plafond previsti dalla legge: la parte eccedente resta a carico.

I requisiti per la deducibilità

La normativa fissa tre condizioni essenziali per poter dedurre le spese di formazione:

  • l’inerenza all’attività, cioè la riconducibilità della formazione all’attività professionale o imprenditoriale effettivamente esercitata;
  • la corretta documentazione della spesa, necessaria per giustificarne il trattamento fiscale;
  • la tracciabilità del pagamento per le spese di vitto, alloggio, taxi e noleggio con conducente sostenute in Italia, che devono essere saldate con carta, bonifico o altri strumenti elettronici. Non è una raccomandazione: in assenza di pagamento tracciato la spesa non è deducibile.
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I limiti annuali di deducibilità

Oltre ai requisiti esistono limiti annuali, differenziati in base alla tipologia di contribuente. Per i liberi professionisti che operano nel regime ordinario le spese di formazione sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro. Sono inoltre integralmente deducibili, entro un limite di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati erogati da organismi accreditati.

I due limiti riguardano categorie di spesa distinte e non possono essere utilizzati indistintamente. “Nei 10.000 euro rientrano le iscrizioni a master, corsi di formazione o aggiornamento professionale, convegni e congressi, inclusi viaggio e soggiorno. Il limite di 5.000 euro riguarda invece servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità, erogati da organismi accreditati e mirati a sbocchi occupazionali effettivi e appropriati rispetto al mercato del lavoro”, precisa Cervellino.

È il punto su cui si concentrano più errori in sede di dichiarazione. La parte di spesa che supera il rispettivo limite resta indeducibile, non può essere trasferita all’altro plafond e non può essere riportata agli anni successivi.

Un professionista che spenda 13.000 euro in master e convegni, quindi, non può utilizzare i 5.000 euro del secondo plafond per assorbire l’eccedenza: quei 3.000 euro restano semplicemente a suo carico.

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Cosa comprendono le spese di formazione

Tra le spese deducibili dai professionisti in regime ordinario rientrano, entro i limiti previsti dalla legge, quelle di:

  • iscrizione a master, corsi di formazione e aggiornamento professionale;
  • convegni e congressi, comprese le spese di viaggio e soggiorno.

Per altre voci, come materiale didattico, workshop e consulenze formative, occorre verificare la natura del costo, la sua inerenza all’attività professionale e le specifiche regole fiscali applicabili. La documentazione della spesa è essenziale per giustificarne il trattamento fiscale.

Una precisazione importante, spiega l’esperto, riguarda le spese accessorie: “Per vitto, alloggio e taxi o NCC sostenuti in Italia occorre rispettare anche le condizioni di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa”. Chi sostiene spese per trasferte legate alla formazione trova il quadro completo degli obblighi nella guida sulle spese di trasferta e tracciabilità.

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Deducibilità delle spese di formazione per le aziende e i dipendenti

La deducibilità delle spese di formazione sostenute dall’azienda per i propri dipendenti segue regole diverse. Non sono previsti limiti annuali di deduzione: viene quindi data particolare rilevanza all’investimento nel capitale umano e nella formazione sul lavoro.

Per le imprese, come conferma il commercialista Cervellino, «i costi della formazione inerente all’attività aziendale seguono le ordinarie regole di deducibilità, documentazione e imputazione temporale. Le spese accessorie possono avere limiti propri».

Tra le spese deducibili rientrano numerosi corsi, fra i quali la formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro, fondamentale per proteggere i lavoratori ed evitare sanzioni, i percorsi di specializzazione tecnica, i master post-laurea per quadri e dirigenti e i corsi che aiutano ad acquisire competenze trasversali, utili a migliorare l’interazione tra lavoratori.

Possono rientrare anche alcune spese accessorie, nel limite dell’inerenza: per esempio gli acquisti di materiale didattico o le trasferte necessarie per la partecipazione ai corsi fuori sede.

IVA sui corsi di formazione: quando è prevista l’esenzione?

I corsi di formazione possono essere soggetti all’IVA ordinaria del 22%, ma in alcuni casi è prevista l’esenzione. Il trattamento dipende dalla natura della prestazione e dai requisiti del soggetto che la eroga.

L’articolo 10, primo comma, numero 20 del DPR 633/1972 prevede l’esenzione per determinate prestazioni didattiche, comprese quelle di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e dagli enti del Terzo settore di natura non commerciale contemplati dalla norma.

L’esenzione si applica solo ai corsi che soddisfano contemporaneamente due requisiti:

  • il requisito oggettivo, cioè l’attività deve essere di natura educativa, didattica, di formazione, aggiornamento, riqualificazione o riconversione professionale;
  • il requisito soggettivo, cioè l’ente o la scuola che eroga il corso deve essere riconosciuto da una pubblica amministrazione, per esempio da un ministero o tramite uno specifico accreditamento regionale.

Come sottolinea Cervellino, «occorre distinguere il trattamento della fattura dal diritto del partecipante a detrarre l’IVA». L’esenzione, infatti, non dipende semplicemente dal fatto che il servizio consista in un corso di formazione, ma dalla natura della prestazione e dai requisiti previsti dalla normativa per il soggetto che la eroga.

“Quando l’IVA viene addebitata in fattura, il professionista o l’impresa può detrarla se il corso è inerente all’attività e ricorrono le condizioni ordinarie, fatte salve le eventuali limitazioni applicabili”, aggiunge il commercialista. Infine, i pagamenti e i versamenti eseguiti direttamente da enti pubblici per corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione o riconversione del proprio personale sono esenti da IVA, indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto erogatore.

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Laura Pellegrini

Giornalista e content editor

Dopo la Laurea in Comunicazione e Società, ho iniziato la carriera da freelance collaborando con diverse realtà editoriali. Ho scritto alcuni e-book sui bonus e ad oggi mi occupo della redazione di articoli di economia, risparmio e lavoro.

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