La caccia ai finti forfettari passa ormai dagli strumenti digitali di uso quotidiano. Agenda elettronica, posta, archivi su cloud: materiale che nessuno considera contabilità, ma che in sede di verifica può diventare prova. Lo mostra la sentenza n. 304/2026 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza, depositata il 21 maggio, che ha respinto il ricorso della titolare di uno studio di tatuaggi e piercing contro due accertamenti relativi al 2019 e al 2020.
Il caso riguarda una ditta individuale e redditi d’impresa, ma il meccanismo esaminato dai giudici – inattendibilità della contabilità e ricostruzione dei ricavi per presunzioni – è lo stesso che può interessare qualunque titolare di partita IVA in regime agevolato, professionisti compresi.
Google Calendar come prova per il Fisco: cosa è stato acquisito
Gli accertamenti nascono da un processo verbale di constatazione dell’aprile 2025, redatto dalla Guardia di finanza dopo un accesso presso il luogo di esercizio dell’attività e presso un luogo privato. Tra il materiale acquisito compaiono il calendario Google con nominativi e orari degli appuntamenti, un account di posta elettronica, cartelle individuate su iCloud, note sui corrispettivi e documenti relativi a due finanziamenti per l’acquisto di autovetture.
Accanto al digitale, molta documentazione cartacea: scatoloni con le dichiarazioni anamnestiche dei clienti e le fatture emesse, buoni omaggio già utilizzati e altri ancora da utilizzare, autorizzazioni per i trattamenti sui minorenni, documenti manoscritti.
I militari hanno inoltre interpellato ventuno clienti, esercitando i poteri istruttori previsti dall’articolo 32 del DPR 600/1973 e dall’articolo 51 del DPR 633/1972. Tutti hanno riferito di aver compilato la scheda anamnestica e di aver poi ricevuto la prestazione. Nessuno ha dichiarato di aver compilato la scheda senza sottoporsi al trattamento.
Per la Corte il campione è abbastanza ampio da far ritenere che a ogni scheda trovata nel locale corrisponda una prestazione effettivamente eseguita.
Nessun elemento decisivo: ha pesato la pluralità degli indizi
L’attenzione mediatica si è concentrata sull’agenda digitale, ma la sentenza non attribuisce a un singolo elemento un peso determinante. I giudici elencano quattro circostanze e concludono che è il loro insieme a rendere la contabilità inattendibile:
- il calendario, con i nominativi e gli orari degli appuntamenti;
- i riscontri dei clienti, unanimi nel confermare le prestazioni;
- le ricevute numerate più volte. È l’elemento più circostanziato nella motivazione. Nel 2019 la ricevuta numero 1 risulta emessa il 2 gennaio e nuovamente il 3, a clienti diversi e per importi diversi; la numero 4 compare tre volte, la numero 20 sei volte. Nel 2020 lo stesso accade con le ricevute 4, 7, 10 e 11. La difesa aveva invocato l’errore, ma per la Corte un’anomalia che si ripete in ogni mese dell’anno e quasi in ogni giorno indicato non può essere qualificata come tale;
- i buoni omaggio, ai quali corrisponde un pagamento preventivo da parte di chi li ha regalati.
Accertamenti fiscali: come funziona la ricostruzione dei ricavi
La ricostruzione è avvenuta ai sensi dell’articolo 39 del DPR 600/1973, la norma che consente di desumere l’esistenza di ricavi non dichiarati anche da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Questo comporta l’inversione dell’onere della prova. Infatti, una volta che l’amministrazione ha dimostrato l’inattendibilità della contabilità, non è più l’Agenzia a dover provare i maggiori ricavi: è il contribuente a dover dimostrare che la ricostruzione sia sbagliata.
Il metodo utilizzato è stato la media ponderata dei prezzi, calcolata per singolo anno e distinta tra tatuaggi e piercing. Né il metodo né il prezzo medio sono stati contestati nel merito e la Corte lo spiega espressamente.
L’indicazione più utile che si ricava dalla vicenda è che contro una ricostruzione per medie, la difesa efficace sia quella analitica, che entra nei singoli parametri con dati propri.
L’agenda non è stata trasformata in un elenco di ricavi
Dopo la notifica dello schema d’atto e il contraddittorio, l’amministrazione ha accolto alcuni rilievi della difesa per entrambe le annualità. In particolare, non tutte le presenze in calendario sono state considerate prestazioni effettivamente rese. Google Calendar, quindi, ha funzionato come prova per il Fisco, ma non come registro automatico dei corrispettivi. Il filtro è passato dal confronto preventivo con la contribuente.
Il confronto tra spese e capacità finanziaria
Tra i motivi di ricorso c’era anche l’uso dell’applicativo VE.R.DI, che mette a confronto redditi dichiarati e capacità finanziaria.
La Corte ne ha ritenuto legittimo l’uso, precisando però che alle sue risultanze non è stato attribuito un rilievo decisivo: valgono come indizio che, insieme agli altri, può giustificare la ricostruzione induttiva. La presunzione che ne deriva è semplice e ammette prova contraria.
Il confronto ha riguardato l’intero nucleo familiare, contribuente e coniuge. Gli scostamenti sulle spese correnti erano modesti, quelli sugli investimenti molto meno: circa 44.000 euro nel 2019 e 85.000 nel 2020, a fronte di entrate rilevate per 14.000 e 18.000 euro.
La difesa aveva richiamato risorse provenienti dal padre defunto, senza però produrre alcuna documentazione. Per i giudici l’argomento è rimasto privo di elementi certi che potessero provarlo.
Perché l’uscita dal forfettario riguarda il 2020
La sentenza si limita a osservare che la ricostruzione produce effetti diversi nelle due annualità, in ragione del superamento del tetto del regime forfettario.
Il meccanismo si ricava dai dati dell’accertamento. Per il 2019 la contribuente resta nel regime agevolato e viene liquidata una maggiore imposta sostitutiva, ma i ricavi ricostruiti per quell’anno sfiorano i 90.000 euro, ben oltre la soglia di 65.000 euro allora vigente. Per il 2020, invece, l’accertamento riguarda IVA, IRPEF, IRAP e addizionali, ossia i tributi propri del regime ordinario.
La sequenza è coerente con la disciplina generale: il superamento del limite non comporta la decadenza immediata, ma la fuoriuscita dal regime a partire dall’anno d’imposta successivo.
Cosa la sentenza non dice
L’accesso ha riguardato anche un luogo privato e ha portato all’acquisizione di email e cartelle su cloud, ma la legittimità di quell’acquisizione non è stata contestata in giudizio. I motivi di ricorso erano tre: erronea ricostruzione dei redditi, duplicazione della numerazione delle fatture, uso dell’applicativo VE.R.DI. La questione delle autorizzazioni necessarie per accedere agli archivi digitali non è mai stata sollevata.
La pronuncia, quindi, non afferma che il Fisco possa accedere liberamente agli account di un contribuente: semplicemente non se ne occupa.
Va ricordato, infine, che si tratta di una decisione di primo grado, appellabile, che non fissa principi vincolanti per altri casi. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese, liquidate in 1.930 euro.
Le indicazioni per chi opera in regime forfettario
Al di là della decisione, la vicenda insegna alcune cose importanti a chi opera in regime forfettario:
- la numerazione dei documenti è la prima difesa. Ricevute che si ripetono non costituiscono un vizio meramente formale, sono ciò che espone l’intera contabilità alla ricostruzione induttiva;
- agenda e fatturato devono essere coerenti. Appuntamenti annullati, prove, prestazioni non retribuite, se restano registrati senza traccia della loro sorte, in una ricostruzione per medie rischiano di essere conteggiati;
- le giustificazioni vanno documentate. Eredità, prestiti familiari, disinvestimenti sono argomenti legittimi, ma solo con le carte a supporto;
- i dati dei clienti vanno protetti. Le dichiarazioni anamnestiche di uno studio di tatuaggi contengono informazioni sanitarie e la loro conservazione pone obblighi che prescindono da qualunque verifica fiscale.
Domande frequenti
Nel caso deciso a Vicenza l’agenda digitale è stata utilizzata come uno degli indizi a sostegno della ricostruzione. La sentenza non affronta il tema delle condizioni di accesso, perché non era stato sollevato.
No. Hanno pesato anche le ricevute duplicate, i riscontri raccolti presso ventuno clienti, i buoni omaggio e la sproporzione tra investimenti e capacità finanziaria.
Una pluralità di circostanze convergenti. La Corte non si fonda su un singolo elemento, ma sul loro insieme.
Contestando analiticamente i parametri utilizzati: numero delle prestazioni, prezzi realmente praticati, trattamenti non retribuiti.
No. Il superamento del limite produce effetto dall’anno d’imposta successivo, come avvenuto nel caso esaminato con il passaggio al regime ordinario dal 2020.











Ivana Zimbone
Direttrice responsabile