Dopo vent’anni di silenzio da parte dell’amministrazione, adesso c’è una scadenza: 120 giorni, con un commissario ad acta già individuato in caso di ulteriore inerzia. È quanto ha stabilito il TAR del Lazio con la sentenza n. 14327/2026 pubblicata il 19 agosto, imponendo al ministero della Giustizia e al ministero dell’Economia e delle Finanze di pronunciarsi sull’adeguamento dei compensi dei CTU e degli altri ausiliari della giustizia: ingegneri, architetti, geometri, medici, psicologi, commercialisti e tutte le altre figure che i tribunali incaricano come consulenti tecnici.
Perché i compensi dei CTU devono essere aggiornati
Il punto di partenza è l’articolo 54 del D.P.R. 115/2002, il Testo unico sulle spese di giustizia, che impone l’adeguamento triennale degli onorari fissi, variabili e a tempo degli ausiliari del magistrato in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (l’indice FOI). Da quando la norma è in vigore, quel meccanismo periodico non è mai stato applicato.
Il 4 marzo 2025 l’Ordine degli ingegneri della provincia di Genova ha presentato ai due ministeri un’istanza formale per ottenere l’adeguamento. Di fronte al silenzio, l’Ordine ha proposto ricorso avverso l’inerzia dell’amministrazione.
I due ministeri si sono costituiti in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che l’adeguamento non è una mera formula matematica, ma richiede un apprezzamento discrezionale. La tesi dei ministeri è che l’amministrazione potesse scegliere tra il semplice recupero dell’inflazione o modifiche tariffarie più consistenti, che incidano anche sulla base di calcolo.
Perché il TAR ha respinto l’eccezione dei ministeri
Il Collegio ha respinto l’eccezione, qualificando la posizione dell’Ordine ricorrente come interesse legittimo: l’attività dei ministeri, pur vincolata nei criteri fissati dall’art. 54, resta comunque espressione di un apprezzamento discrezionale che può andare oltre il mero recupero dell’inflazione ed è proprio questo margine di discrezionalità a radicare la giurisdizione amministrativa, anziché quella ordinaria.
A sostegno di questa lettura, il TAR richiama la Corte costituzionale (sentenza n. 89/2020), che aveva già chiarito come la lettera dell’art. 54 non vincoli l’amministrazione nel quantum dell’adeguamento,e come il mancato aggiornamento periodico dei compensi dipenda da omissioni amministrative risolvibili non con un intervento della Consulta ma con “altri rimedi”. Tra questi, per l’appunto, il ricorso avverso il silenzio previsto dall’art. 117 del Codice del processo amministrativo: lo strumento usato in questo caso. La sentenza richiama inoltre la più recente sentenza della Corte costituzionale n. 179/2025.
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso perché sussistono entrambi i presupposti dell’obbligo a provvedere: una formale istanza presentata il 4 marzo 2025 e la scadenza, ampiamente superata, del termine di legge per rispondere (90 o 180 giorni, secondo l’art. 2 della legge 241/1990). Il Collegio ha inoltre precisato un punto che va oltre il singolo ricorso: a prescindere dall’istanza dell’Ordine, l’amministrazione avrebbe comunque dovuto procedere d’ufficio all’adeguamento triennale imposto dall’art. 54.
Cosa devono fare ora i ministeri e cosa succede se non lo fanno
Il dispositivo della sentenza indica ai due ministeri due strade alternative, da seguire di concerto entro 120 giorni dalla notifica o dalla comunicazione amministrativa della sentenza:
- rispondere formalmente all’istanza dell’Ordine, previa acquisizione delle informazioni e delle certificazioni di calcolo elaborate dall’ISTAT;
- adeguare direttamente gli onorari in relazione alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo verificatasi tra agosto 1999 e agosto 2023, il periodo e la percentuale (60,1%) indicati dall’Ordine ricorrente nella propria istanza, ma che il TAR non impone come cifra vincolante. La sentenza lascia comunque all’amministrazione la valutazione finale.
In entrambi i casi, resta fermo un vincolo specifico: per le vacazioni successive alla prima, gli onorari non potranno essere rideterminati in misura inferiore a quella della prima vacazione.
La parte più insolita della sentenza è il modo in cui il TAR ha voluto assicurarsi che il termine venga rispettato: non si è limitato a minacciare, in astratto, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, ma lo ha già nominato, individuandolo nel direttore della direzione centrale affari giuridici e legali dell’ISTAT, che – con facoltà di delega e senza compenso – dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine di 120 giorni, qualora i ministeri restino ancora inerti.
Per CTU, periti e altri ausiliari della giustizia si apre così una fase che il tribunale ha voluto blindare con una tempistica precisa e una garanzia concreta in caso di ulteriore silenzio. Ma la cifra finale dell’adeguamento, e se sarà limitato al recupero dell’inflazione o si spingerà fino alla revisione più ampia invocata anche dal Consiglio nazionale degli ingegneri, resta ancora nelle mani di Giustizia e MEF.











Ivana Zimbone
Direttrice responsabile