Certificati infortunio, cambiano le regole su ripresa lavoro e procedure: la nuova circolare INAIL

La gestione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali si evolve verso una digitalizzazione e una semplificazione sempre più avanzate.

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Con la pubblicazione di due recenti provvedimenti, l’INAIL ha ridisegnato le procedure operative per la gestione dei certificati di infortunio. Nello specifico, la circolare n. 17/2026 interessa sia imprese che intermediari, poiché specifica le modalità di definizione dell’infortunio, mentre la successiva circolare n. 23/2026 ha aggiornato la procedura per la trasmissione dei certificati medici per malattia.

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Le novità della circolare INAIL n. 17/2026: ripresa dell’attività e chiusura della pratica

Il primo provvedimento dell’Istituto definisce i criteri per la gestione dei casi in cui non sia presente un certificato medico finale di chiusura, delineando tre scenari principali, ovvero:

  • Rientro al lavoro senza certificato definitivo, quando al termine del periodo di prognosi indicato nell’ultimo certificato inviato all’INAIL, il dipendente può riprendere l’attività senza dover presentare un’ulteriore documentazione medica di chiusura. L’ultimo documento che attesta la fine della prognosi è considerato sufficiente a livello medico-legale.
  • chiusura automatica della pratica, se alla scadenza della prognosi l’INAIL non riceve un certificato di continuazione dell’astensione dal lavoro, l’Istituto chiude la pratica d’ufficio entro 15 giorni, garantendo la regolarità nell’erogazione delle indennità economiche spettanti;
  • rientro anticipato, nel caso in cui il lavoratore decida di tornare in servizio prima della scadenza naturale della prognosi, è obbligatorio presentare un certificato medico di rettifica che abbrevi i termini iniziali. Questo documento può essere rilasciato da qualsiasi medico.

Queste disposizioni si applicano anche alle malattie professionali. Resta ferma la possibilità di attivare la sorveglianza sanitaria tramite il medico competente aziendale per verificare l’idoneità alla mansione, così come la facoltà per l’INAIL di rilasciare certificazioni medico-legali tramite sistemi di telemedicina.

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La digitalizzazione della certificazione: come cambia

Dal 13 maggio 2026 è attivo sul portale dell’INAIL un nuovo servizio per la compilazione e l’invio telematico dei certificati. L’Istituto ha riorganizzato il modello 1SS utilizzato dai medici, con l’obiettivo di ridurre i tempi di compilazione e rendere più fluido lo scambio di dati.

A seguito di questo aggiornamento non è più obbligatorio inserire informazioni relative alla data di abbandono del posto di lavoro, alla presenza di lesioni pregresse o a invalidità già riconosciute in precedenza. È stata inoltre rimossa la voce che richiedeva di indicare la presunzione di un’eventuale invalidità permanente. Inoltre, sono stati aboliti i certificati specifici per la “riammissione in temporanea” (per queste situazioni si utilizzano ora i modelli standard della prognosi).

Infine, per agevolare le comunicazioni durante l’istruttoria, è ora indispensabile inserire almeno un recapito diretto del lavoratore, a scelta tra numero di telefono fisso, cellulare, email o posta elettronica certificata (PEC).

Strumenti di supporto per le aziende

Il passaggio alle nuove procedure punta a ridurre i carichi burocratici nella gestione quotidiana del personale. Per supportare le imprese e i consulenti nell’utilizzo dei canali telematici aggiornati, l’INAIL ha messo a disposizione l’assistenza del proprio Contact Center al numero 06.6001, oltre al servizio online “INAIL risponde” presente sul sito istituzionale dell’ente.

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