L’Agenzia delle Entrate ha compiuto un passo decisivo per la definizione della prassi operativa legata al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. n. 14/2019). Dal 15 aprile 2026 è infatti disponibile in consultazione pubblica la bozza di circolare che fornisce i primi, attesi, chiarimenti interpretativi sulle disposizioni di maggiore impatto per l’amministrazione finanziaria.
Il documento non è che il primo tassello di una strategia più ampia: l’Agenzia ha già annunciato un piano editoriale progressivo che toccherà, in fasi successive, il sovraindebitamento, i concordati e la liquidazione giudiziale.
Indice
Un percorso interpretativo in quattro fasi
L’obiettivo dell’AdE è costruire un quadro applicativo condiviso con gli stakeholder. La bozza attuale rappresenta la Parte I di un progetto che vedrà la luce attraverso ulteriori pubblicazioni dedicate:
- parte II, sul sovraindebitamento;
- parte III sugli accordi di ristrutturazione e concordato preventivo;
- parte IV sulla liquidazione giudiziale e istituti residuali.
Addio alla logica del fallimento: la prevenzione della crisi
L’articolo abbandona definitivamente la vecchia logica del fallimento per abbracciare una filosofia orientata alla salvaguardia della continuità aziendale. La circolare mette in luce come il nuovo sistema punti tutto su emersione anticipata delle difficoltà, prevenzione della crisi e utilizzo di strumenti flessibili come la composizione negoziota.
Proprio la composizione negoziata, poi, viene presentata come lo strumento cardine: un percorso volontario e stragiudiziale dove l’imprenditore, affiancato da un esperto indipendente, può trattare il risanamento prima che la situazione diventi irreversibile.
Il nodo dei debiti fiscali e lo stralcio IVA
Uno dei punti più caldi per i professionisti riguarda il trattamento dei debiti tributari. La bozza di circolare analizza con precisione i margini di manovra sul fronte erariale, con particolare attenzione sull’IVA. Nonostante l’IVA sia una risorsa dell’Unione Europea e quindi tendenzialmente “intoccabile”, l’evoluzione normativa ha aperto a trattamenti non integrali.
Tuttavia, l’Agenzia chiarisce alcuni punti fermi. Intanto nessun automatismo: la composizione negoziata non comporta una riduzione automatica del debito fiscale. Eventuali stralci possono essere formalizzati solo in strumenti successivi come il PRO (Piano di Ristrutturazione soggetto a Omologazione) o gli accordi di ristrutturazione. L’AdE aderirà alle proposte solo se ritenute più convenienti rispetto alla liquidazione giudiziale.
Il meccanismo del cram down fiscale
La circolare richiama l’importanza del cram down fiscale, che permette al giudice di omologare un accordo anche in mancanza di adesione da parte del Fisco, purché l’apporto dell’amministrazione sia decisivo per il raggiungimento delle maggioranze e la proposta risulti migliorativa rispetto all’alternativa liquidatoria.
La gestione della crisi nei gruppi di imprese
Un’altra novità di rilievo riguarda la visione unitaria dei gruppi di imprese. Superando la frammentazione del passato, il Codice permette oggi di:
- presentare un unico piano di risanamento per più società del gruppo;
- valorizzare i vantaggi compensativi tra le diverse entità;
- gestire in modo coordinato le posizioni debitorie, inclusi i crediti tributari e contributivi.
L’obiettivo è quello di migliorare l’efficienza sistemica, garantendo comunque la tutela della par condicio creditorum all’interno delle singole masse patrimoniali.
Come partecipare alla consultazione pubblica
Professionisti e associazioni di categoria hanno tempo fino al 20 maggio 2026 per inviare osservazioni e proposte migliorative. Possono farlo inviando un’email all’indirizzo [email protected]. Le osservazioni devono essere strutturate per tematica, indicando i paragrafi interessati e i contributi specifici.












Redazione
Il team editoriale di Partitaiva.it